Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32417 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
IRPEF, IVA, ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06010/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1373/24/2016 depositata il 28/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate, dir. prov.le di Lucca, notificava al RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento per recupero a tassazione di costi ritenuti non inerenti e cioè di spese sostenute per sponsorizzazioni di una associazione sportiva
dilettantistica operante nel settore delle corse, per esporre il logo della azienda sulle vetture da competizione. L’Ufficio riteneva il messaggio promozionale inadatto a incidere sulle vendite, dal momento che la società produceva parti accessorie per calzature, e comunque sproporzionato rispetto al beneficio atteso in termini di ricaduta pubblicitaria; per queste ragioni venivano recuperati a tassazione 58.000,00 euro per l’anno 2007 e 42.000,00 euro per l’anno 2008.
La società proponeva distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento. L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo la conferma degli atti impositivi. La Commissione tributaria provinciale di Lucca, riuniti i ricorsi, li accoglieva e compensava le spese.
Avverso la decisione di primo grado l’Agenzia delle Entrate proponeva appello; la società RAGIONE_SOCIALE si costituiva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 1373/24/2016 del 28/07/2016, rigettava l’appello e condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico strumento. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 03/10/2024.
Considerato che:
Con l’unico strumento di impugnazione l’Ufficio ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. In particolare il ricorso critica la sentenza impugnata perché avrebbe errato nell’annullare l’accertamento, dal momento che questo era solidamente
giustificato dalla contestazione della non inerenza dei costi dedotti in relazione alla attività principale dell’impresa (trattandosi di impresa che produce e vende accessori di gomma per calzature e di sponsorizzazione di associazione sportiva dilettantistica che opera nel modo delle corse automobilistica) e della antieconomicità dell’operazione, atteso che il costo affrontato era sproporzionato e inidoneo ad aumentare gli utili in modo proporzionale.
Secondo la parte ricorrente il contribuente era chiamato a dimostrare che il costo dedotto avesse potenzialità a produrre reddito.
1.1. La società contribuente nel costituirsi in giudizio ha, in sostanza, eccepito l’inammissibilità del ricorso per essersi formato il giudicato interno non avendo l’Amministrazione finanziaria contestato l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, l. 27/12/2002, n. 289. L’eccezione non merita accoglimento: l’argomentazione indicata non rappresenta una ragione autonoma di decisione, atteso che la sentenza spende l’argomento circa l’applicabilità della norma espressamente qualificandolo ad abundantiam e si confronta innanzi tutto con la pretesa non inerenza e antieconomicità della spesa.
1.2. Ad ogni modo, il motivo di ricorso spiegato non merita accoglimento: la decisione si fonda sulla valutazione della somma erogata, considerata minimale rispetto al fatturato attuale della società, e sul punto l’Agenzia delle Entrate non offre specifiche contestazioni. Di seguito la parte ricorrente deduce che «va allegato e dimostrato che il costo -soprattutto se di importo rilevante -abbia una idoneità alla produzione dei ricavi od al loro incremento» ma non critica in modo specifico la sentenza che proprio riferisce dell’accertato aumento del fatturato. Infine, il ricorso nemmeno si confronta con l’ulteriore argomentazione spesa dalla motivazione e cioè che l’imprenditore gode di una tendenziale libertà di scelta nelle opzioni pubblicitarie. La pronuncia predica,
infine, l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, l. 27/12/2002, n. 289, disposizione che, nella versione originaria e ratione temporis vigente , è stata interpretata da questa Corte nel senso di seguito riportato: «in tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis , fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor» (Cass. 14/02/2023, n. 4612); anche sotto questo profilo la motivazione della sentenza è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte e non è attinta dall’impugnazione che va, ad avviso del Collegio, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
2.1. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Ufficio ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) a titolo di compenso, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 3 ottobre 2024.