Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17778 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2898/2021 R.G. proposto da : COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 3096/2020, depositata il 23/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE svolge attività di produzione e messa in opera di carpenterie metalliche in agro irpino. Per il periodo di imposta 2014-2015 era richiesta di esibire le spese di sponsorizzazione, esitando in disconoscimento dell’esborso di €.30.000,00 a favore della ASD Basket Ariano, con conseguente ripresa a tassazione del maggior reddito. In ragione della ristretta base sociale, la ripresa a tassazione si riversava sui singoli soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza veniva riformata in appello, ritenendo non congrue le spese di sponsorizzazione, in quanto pari al 60% del fatturato, quindi eccessive e tese ad interessare solo il 7% dei clienti della società.
Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE ed i soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi ad unico, ancorché articolato, motivo di ricorso, poi illustrato con memoria, mentre spieg a controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO
Viene proposto unico articolato motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico articolato motivo si prospetta violazione del giudicato interno circa i requisiti soggettivi ed oggettivi i cui all’art. 90 della l. n. 289/2002, come accertati dal collegio di primo grado e non aggrediti con specifico motivo d’appello;
1.2. Si prospetta poi censura ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 90 l. n. 289/2002, in combinato disposto con l’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza ritenendo che la sponsorizzazione alle ASD vada in deroga
ai criteri di inerenza e congruenza di cui al TUIR, grazie ad una presunzione legale assoluta.
1.3. Si prospetta ancora censura ex art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 2697, 2728, primo comma, e 2728, secondo comma, del codice civile, per contrasto con la disciplina delle presunzioni e dell’onere d ella prova.
Il primo profilo non può essere accolto, poiché la contestazione dell’Agenzia delle entrate in sede d’appello, riproponendo le difese del primo grado, ha inteso criticare nel suo complesso la sentenza di prime cure, impedendo così la formazione di giudicato interno su alcuni profili. In questo senso, il giudice del gravame è stato investito della fattispecie nella sua integralità e non è rimasto vincolato ad alcuna statuizione del primo grado.
Meritano accoglimento gli atri profili di censura, in ordine all’applicazione dell’art. 90 della l. n. 289/2002, in parametro alle altre norme sopra citate.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha affinato progressivamente la portata della citata disposizione, affermando che in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. V, n. 14232/2017).
Successivamente è stato affermato che in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino,
pertanto, requisiti ulteriori. E in applicazione di tale principio, la SRAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la deducibilità dei costi, pur sussistendone le condizioni previste di legge, in ragione dell’assenza di registrazione e di certe zza di data del contratto con la ‘sponsee’, dell’omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte di quest’ultima nonché della ritenuta ‘antieconomicità’ della spesa (cfr. Cass. VI-5, n.8981/2017).
Infine, si è stabilito che in tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente “ratione temporis”, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor (cfr. Cass. V, n. 4612/2023).
In questo senso va precisato che le spese debbono essere orientate alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, ma senza possibilità di valutazione sulla congruenza o coerenza delle stesse, profili di merito che esulano dai poteri de ll’Agenzia delle entrate.
Ne consegue che il ricorso è fondato e, non essendovi ulteriori profili di merito da accertare, il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione a favore dell’avvocato che si è qualificato antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, accoglie il ricorso originario della parte contribuente.
Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, disponendone la distrazione a favore dell’avvocato, che si è qualificato antista tario, liquidate in €.quattromilacento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge. Così deciso in Roma, il 18/06/2025.