Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6057 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6057 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15684 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto:
TRIBUTI
avverso la sentenza n. 2816/03/2015 della Commissione Tributaria Regionale dell ‘EMILIA ROMAGNA , depositata il 15/12/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 17/12/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione d i un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2005.
Con sentenza n. 195 del 2011 la CTP di Modena accoglieva il ricorso e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
L’Ufficio, preso atto del giudicato formatosi su altro anno d’imposta con riferimento ad alcune RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione operate con l’atto impositivo impugnato, proponeva appello limitatamente alla statuizione sulle sanzioni, oggetto di definizione parziale da parte della società contribuente, e alla ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza che sosteneva essere, invece, relative a costi per leasing e di gestione dell’imbarcazione denominata ‘Blugirl Blumarine’.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR sosteneva che il motivo di appello sollevato con riferimento alle sanzioni era nuovo e, come tale, inammissibile e che comunque era infondato in quanto le sanzioni erano state inflitte senza il vincolo della continuazione sicché la società contribuente ben poteva definire soltanto alcune RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate e non necessariamente di tutte.
Riteneva invece fondata la ripresa a tassazione dei costi sostenuti con riferimento all’imbarcazione, che non potevano essere qualificati, come aveva fatto la società contribuente, come spese di rappresentanza «sia perché il logo del marchio iscritto sull’ imbarcazione ha -come afferma la stessa contribuente -funzione prevalentemente pubblicitaria e non di rappresentanza sia perché,
riguardo all’esposizione dell’imbarcazione alla fiera annuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, non sono stati esposti costi di questo specifico evento».
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui replica l’intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenza impugnata che aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la doglianza relativa alla violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, sollevata in grado di appello.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere la CTR erroneamente ritenuto infondata, oltre che inammissibile, la censura sollevata con riferimento all’illegittimità della definizione soltanto parziale RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è infondato e va rigettato alla stregua del principio in base al quale, «In materia di violazioni di norme tributarie, il contribuente, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, vigente ratione temporis, ha la facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anche quelle per le quali ritiene illegittimo ed impugnabile l’atto impositivo innanzi al giudice tributario» (Cass. n. 15130/2025; in termini già Cass. n. 26061/2015).
Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo sulla base del principio secondo cui, «Qualora la decisione di merito si fondi su di
una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. n. 11493/2018).
Con il motivo di ricorso incidentale la società contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, comma 2, e 164 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), sostenendo che la sentenza non aveva fatto corretta applicazione di dette disposizioni atteso che tra le spese di rappresentanza, ovvero quelle dirette ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, dovevano ricomprendersi anche i costi de quibus (per leasing e la gestione dell’imbarcazione) in quanto finalizzati a migliorare l’immagine della società e a diffonderne il nome sul mercato, non certo a promuovere determinati prodotti.
Il motivo è fondato e va accolto.
5.1. Va ricordato che, «In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento RAGIONE_SOCIALE vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l’informazione ai consumatori circa l’esistenza di tali beni e servizi, unitamente all’evidenziazione e all’esaltazione RAGIONE_SOCIALE loro
caratteristiche e dell’idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite» (Cass. n. 10440/2021).
5.2. Orbene, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detto principio posto che è evidente che l’apposizione del logo del marchio della società sull’imbarcazione e la sua partecipazione alla fiera annuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ tenutasi a Verona erano chiaramente diretti ad accrescere il prestigio della impresa ed il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, e, quindi, avevano natura di spese di rappresentanza, come tali deducibili ai sensi dell’art. 108, comma 2, del d.P.R. n. 917 d el DATA_NASCITA.
In estrema sintesi, va accolto il ricorso incidentale e rigettato quello principale.
La sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del la società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’RAGIONE_SOCIALE nella misura liquidata in dispositivo sia con riferimento ai gradi di merito che al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso incidentale, rigetta quello principale.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente limitatamente alla ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza.
Condanna la ricorrente principale al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida, per compensi, in euro 5.800,00 quanto al primo grado, in euro 7.000,00 quanto al secondo grado e in euro 4.300,00 quanto al presente giudizio di legittimità, oltre alle spese, che per il presente giudizio di legittimità si quantificano in euro 200,00, nonché al rimborso forfettario nella
misura del 15 per cento dei compensi liquidati e agli ulteriori accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 17 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME