Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7658 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7658 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP 2014.
AC
– 17.12.2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 7187/2023 R.G., 8353/2023 e 8354/2023 R.G., proposti da:
A) Ricorso n. 7187/2023 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
AZIENDA SAN GIOVANNI di COGNOME ANGELO e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Giorgio Jonico (TA), c.da San Giovanni;
COGNOME NOME
COGNOME rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Taranto n. 2496/29/2022, depositata il 28 settembre 2022;
B) Ricorso n. 8353/2023 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso, -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Taranto n. 2562/29/2022, depositata il 5 ottobre 2022;
C) Ricorso n. 8354/2023 R.G.:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Taranto n. 2561/29/2022, depositata il 5 ottobre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Taranto notificava, in data 16 luglio 2019, alla società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di locazione di beni immobili propri, avviso di accertamento n. TVP02I200753/2019, con il quale -sulla base di pregressa verifica fiscale -veniva recuperata a tassazione, per l’anno d’imposta 2014, la somma di € 69.477,30, dedotta quale quota di ammortamento imputata al conto ‘Ammort. Spese ammod. Edificio’ e correlata ai costi per gli interventi di manutenzione sostenuti tra il 2011 ed il 2012 per la costruzione dell’attuale Hotel San Giovanni.
Ritenevano gli accertatori che, trattandosi di nuova costruzione, la contribuente avrebbe dovuto iscrivere il costo tra le immobilizzazioni materiali, ed ammortizzarlo nei limiti percentuali previsti per i fabbricati (3%) e non, invece, dedurre detti costi mediante distribuzione in cinque anni ai sensi dell’art. 102, comma 6, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’Amministrazione finanziaria, pertanto, con il summenzionato avviso di accertamento, accertava, per l’anno 2014, il maggior reddito d’impresa da imputare per trasparenza ai soci in € 67.301,00, e la relativa maggiore imposta IRAP dovuta.
Con separati avvisi di accertamento n. TVP01I200754/2019 e n. TVP01I200755/2019, notificati sempre in data 16 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate procedeva all’imputazione diretta
a COGNOME NOME e COGNOME NOME, soci per il 50% ciascuno della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, delle corrispondenti quote parte di reddito accertato nei confronti della società, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986.
Avverso i predetti avvisi di accertamento l’RAGIONE_SOCIALE ed i singoli soci COGNOME NOME e COGNOME NOME proponevano distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la quale, con sentenze n. 649/02/2021, depositata il 20 luglio 2021, n. 806/02/2021 e n. 807/02/2021, depositate il 29 settembre 2021, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Interposto gravame dai contribuenti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Puglia -sezione staccata di Taranto, con sentenze n. 2496/29/2022, pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 28 settembre 2022 (riguardante l’avviso di accertamento nei confronti della società), n. 2562/29/2022, pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2022 (riguardante l’avviso di accertamento nei confronti di COGNOME NOME) e n. 2561/29/2022, pronunciata il 27 settembre 2022 e depositata in segreteria il 5 ottobre 2022 (riguardante l’avviso di accertamento nei confronti di COGNOME NOME), accoglieva gli appelli e gli originari ricorsi, annullando gli avvisi di accertamento impugnati e compensando le spese di lite.
Avverso tali sentenze ha proposto separati ricorsi per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo nei confronti della Azienda San Giovanni di Venneri
NOME e COGNOME Lucia RAGIONE_SOCIALE (ricorso notificato il 28 marzo 2023), e sulla base di due motivi nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME (ricorsi anch’essi notificati il 28 marzo 2023) .
Resistono con separati controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In data 9 maggio 2024 il consigliere delegato depositava proposte di definizione accelerata dei giudizi, ritenendo manifestamente infondat i i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate .
In data 24 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate depositava istanze di decisione delle cause.
Con decreto del 1° agosto 2024 è stata quindi fissata la discussione dei ricorsi dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memorie.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, versandosi in ipotesi di accertamento nei confronti di società di persone e dei singoli soci, e sussistendo, quindi, un’ipotesi di litisconsorzio necessario in materia.
Procedendo quindi ad esaminare i ricorsi in esame, con l’unico motivo di ricorso nei confronti dell’Azienda San Giovanni RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, e con il primo motivo di ricorso nei confronti dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la sentenza di secondo grado era erronea, per avere ritenuto che nel caso di specie sussistessero le condizioni per l’applicazione dell’art. 102, comma 6, d.P.R.
917/1986, non vertendosi in ipotesi di spese di manutenzione, ma in una fattispecie di costruzione di un nuovo edificio.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Ed invero la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che, nella specie, non si verta in un’ipotesi di costruzione di nuovo edificio, bensì in una fattispecie di lavori straordinari di ampliamento e ammodernamento di un edificio già esistente.
Tale situazione giustifica la deducibilità delle spese sostenute dalla società contribuente ex art. 102, comma 6, d.P.R. n. 917/1986, indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinaria di tali spese: infatti, in tema di determinazione del reddito d’impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, cit., non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese (Cass. 9 febbraio 2018, n. 3179; Cass. 20 aprile 2016, n. 7885).
Peraltro, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la citata disposizione normativa consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi) (Cass. 26 marzo 2020, n. 7532).
Con il secondo motivo dei ricorsi proposti nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 102 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che, nelle sentenze impugnate emesse sui ricorsi proposti dai soci, la C.T.R. aveva erroneamente fatto riferimento alla sentenza emessa in merito al ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento n. TVP02I00753/2019 (riguardante l’avviso di accertamento del maggior reddito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE), senza considerare, tuttavia, che detto provvedimento non era ancora divenuto definitivo.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte regionale, nel motivare la propria decisione di accoglimento dell’appello in favore dei soci, ha semplicemente richiamato e fatto proprie le motivazioni della sentenza di secondo grado pronunciata in favore della società RAGIONE_SOCIALE, della quale i contribuenti sono soci, senza far valere alcun giudicato esterno.
Trattasi di motivazione per relationem , che fa riferimento ad un distinto provvedimento chiaramente individuabile, e che si fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto, versandosi in ipotesi di accertamento di redditi nei confronti di una società di persone, che sono imputati per trasparenza direttamente ai soci.
Consegue il rigetto dei ricorsi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
Ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 700,00 per ogni controricorrente, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che viene determinata in € 700,00 per ciascun ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi n. 8353/2023 R.G. e n. 8354/2023 R.G. al ricorso n. 7187/2023 R.G.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 ciascuno per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, dell’ulteriore somma di € 700,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di € 700,00 per ciascuno dei ricorsi, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.