Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1027 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 30751 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso la RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO;
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2536/10/2021, depositata in data 14 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 6990/29/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimbor dell’imposta di registro di euro 200,00, versata in data 12.10.2015, in relazione al rinnovo di un contratto di locazione immobiliare;
– in punto di diritto, la CTR ha affermato che mancava la certezza della data di rilascio della dichiarazione dell’affittuario di non vol rinnovare il contratto di affitto di azienda in questione, in assenza del quale quest’ultimo doveva considerarsi tacitamente rinnovato con conseguente obbligo del versamento dell’imposta di registro;
sull’incertezza incideva anche il fatto che la richiesta di rimborso non era stata presentata nell’immediato ma più di un anno dopo (il 19.10.2016);
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
-la RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio: 1) per avere la RAGIONE_SOCIALE erroneamente condannato la RAGIONE_SOCIALE appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’Amministrazione finanziaria ancorché quest’ultima si fosse costituita in giudizio mediante propri funzionari (La Direzione I di Roma mediante FD NOME COGNOME e la Direzione III mediante FD NOME COGNOME) e non tramite avvocato; 2) per non avere la CTR, pur nella complessità e novità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e degli elementi istruttori acquisiti, compensato tra le parti spese processuali;
in disparte l’inammissibilità del cumulo tra censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell’illustrazione del motivo (cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/201.8; sez. I -, Sentenza n. 39169 de/ 09/12/2021) il motivo sviluppato, nella specie, sostanzialmente soltanto in termini di violazione di legge, è in parte inammissibile e in parte infondato;
-quanto alla denuncia di illegittima condanna alle spese per rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione senza ministero difensivo, vanno richiamati, in questa sede, i principi di dirit recentemente affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 4473/2021, n. 20590 del 2021; Cass. n. 27634 del 2021; da ultimo Cass. sez.6-5, n. 19216 del 2022);
l’art. 15 co. 2 bis del D.Igs. n. 546/1992, vigente ratione temporis (in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24.3.2012 n. 27), dispone, infatti, che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il «compenso spettante agli RAGIONE_SOCIALE, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo, ivi previsto», prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 23055/2019);
a tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto;
-con ordinanza n. 27444/2020, infatti, questa Corte, eliminando la statuizione di condanna alle spese processuali, pronunciata dal giudice di merito nei confronti del contribuente, preso atto che l’RAGIONE_SOCIALE era stata in giudizio senza il ministero del difensore, ha escluso che la parte privata potesse essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-la citata ordinanza, ha escluso, in radice la riconoscibilità de compensi, per il solo fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era stata in giudizio «senza il ministero di difensore» dovendo conseguentemente «escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento
RAGIONE_SOCIALE spese processuali sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE» e tal argomentazione è stata supportata anche dal riferimento alla sentenza n.8413/2016 di questa Corte, con cui si erano ritenuti liquidabili a favore entrambe le decisioni citate non riguardano, tuttavia, la materia tributaria, in quanto nella prima (n. 11389/2011) si verte in materia di opposizione a sanzione amministrativa (con cognizione del AVV_NOTAIO di Pace) per una opposizione ad «un verbale-avviso di accertamento» emesso dal Comune di Roma, in seguito ad una violazione del Codice della Strada, mentre nel secondo caso (n. 18066/2007), si tratta di opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da RAGIONE_SOCIALE, per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini, ed anche in quest’ultimo procedimento, invero, questa Corte richiamava espressamente la normativa stabilita «nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l’amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio “personalmente”, costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall’art. 23, comma 4″, riconoscendo come rimborsabili, “ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. “generali” o “vive”, ove documentati e richiesti»; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su una diversa e pi specifica disciplina, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/92, ha, sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell’ipotesi in c l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazion finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinent tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità d determinazione dei compensi;
come precisato da Cass. n. 20590 del 2021, quindi, il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontato con
vari interventi legislativi; il decreto-legge 8 agosto 1996 n. 43 coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996 n. 556 prevedeva all’art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributari comma 1 lett. b) quanto segue: «Nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ufficio del RAGIONE_SOCIALE, se assistito da funzion dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propr dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli RAGIONE_SOCIALE e procurato con la riduzione del venti per cento degli RAGIONE_SOCIALE di avvocato ivi previst La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1 comma 32, la disposizione veniva così precisata: «Nell’articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli RAGIONE_SOCIALE procuratori, con la riduzione del venti per cento degli RAGIONE_SOCIALE d avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica decreto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli RAGIONE_SOCIALE, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto»; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al d.lgs. settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all’art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si preve che «nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per liquidazione del compenso spettante agli RAGIONE_SOCIALE, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione
avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»;
– pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novel succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibílità RAGIONE_SOCIALE spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell’ordinanza di rimessione;
-considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli RAGIONE_SOCIALE, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base RAGIONE_SOCIALE stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all’uopo delegato;
-sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l’altro, del tema della disparit di trattamento tra la normativa di cui all’art. 23 legge n. 689/8 (modifiche al sistema penale) e dell’art. 91 c.p.c., in ragione dell’inoperatività dell’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia
discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite dell non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l’istituto della condanna del soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; c infine, c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione RAGIONE_SOCIALE norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolar materie non omogenee;
-in tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al process tributario (art. 15 d.lgs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate;
-da quanto argomentato, si evince la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell’ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell’amministrazione finanziaria;
inammissibile è invece la sub censura concernente la assunta mancata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite da parte del giudice di appello atteso che come ribadito da questa Corte “in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. 6-5, n. 18299 del 2022; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005);
-con il secondo motivo si chiede a questa Corte la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per avere quest’ultima attuato una condotta temeraria e pretestuosa nel domandare la declaratoria di condanna della RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite pur nella consapevolezza di non potere avanzare tale istanza a causa del difetto della propria costituzione;
– premesso che l’accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende “esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o per quanto riguarda il comma 3, l’aver abusato dello strumento processuale” (Sez. U, Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021; da ultimo, Cass. sez.6-5, n. 13116 del 2022), l’infondatezza del primo motivo sotto il profilo della assunta erroneità della condanna della RAGIONE_SOCIALE contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado di appello in favore dell’Amministrazione costituitasi i giudizio a mezzo propri funzionari, comporta l’assorbimento del secondo “motivo”;
-in conclusione, il ricorso va rigettato;
-le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 680,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022
Il Presidente
Depositato in Cancelleria