Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 46 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 46 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 19999 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE ), in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 1112/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 9 febbraio 2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE -e, nel contempo, inefficace quello incidentaleavverso la sentenza numero 2233/21 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la comunicazione preventiva di ipoteca numero NUMERO_CARTA, emessa in relazione a diverse cartelle esattoriali, per l’ammontare di euro 139.243,59, con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con rinvio alla CGT di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE.
Con l’unico motivo adAVV_NOTAIOo a sostegno del gravame la società ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992 e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, per avere la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE compensato le spese di lite,
nonostante avesse, da un lato, dichiarato inammissibile l’appello principale, proposto dall’amministrazione finanziaria, e, dall’altro, dichiarato inefficace, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, quello da essa intentato, che non era, tuttavia, idonea -una siffatta declaratoria di inefficaciaa dare corpo ad un’ipotesi di soccombenza reciproca.
Il motivo è fondato.
3.1. In caso di inammissibilità del ricorso principale, quello incidentale tardivo è inefficace, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, con la conseguenza che la soccombenza deve essere riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante stabilire se sull’impugnazione incidentale ci sarebbe stata soccombenza, atteso che la decisione dell’autorità giudiziaria adita non si esplica -non prendendola in esamesull’impugnazione incidentale, per cui l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum , impone di reputare soccombente essendo ad essa addebitabile l’instaurazione del giudizio – la parte ricorrente in via principale (cfr. Cass. n. 33733/23).
3.2. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie, ha compensato le spese di lite sulla scorta di un unico presupposto, costituito dalla reputata soccombenza reciproca RAGIONE_SOCIALE parti, conseguente all’inammissibilità dell’appello principale e, allo stesso tempo, all’inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell’articolo 334, comma 2, del codice di procedura civile, violando i principi poc’anzi menzionati.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in
relazione alla censura, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principi precedentemente esposti (e, più in generale, di quelli operanti in tema di governo RAGIONE_SOCIALE spese processuali), provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere, anche, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME