Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4873 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4273/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t, ora RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata -avverso la sentenza n. 6228/2021 della Commissione Tributaria della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/06/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
La ricorrente proponeva opposizione avverso quattro cartelle di pagamento emesse dall’RAGIONE_SOCIALE , di cui era venuta a conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto ruolo, contestando sotto vari profili l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE stesse.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio chiedendo che venisse dichiarata la legittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate; resisteva la contribuente che proponeva appello incidentale sul punto RAGIONE_SOCIALE spese.
La CTR della RAGIONE_SOCIALE respingeva entrambi i ricorsi e compensava le spese d’appello .
In particolare, i giudici ritenevano che correttamente la CTP aveva compensato le spese di lite per la contraddittorietà degli assunti di non essere a conoscenza RAGIONE_SOCIALE cartelle e di averne avuto conoscenza tramite un estratto ruolo occasionalmente, non potendo quindi riconoscersi alla parte contribuente il premio RAGIONE_SOCIALE spese di lite; dovendo peraltro essa , in assenza di alcuna richiesta dell’ufficio, chiedere l’annullamento in autotutela ; compensavano le spese di appello, ritenendo che l’essersi giovat a dell ‘ inerzia dell’amministrazione nell’intimare il pagamento del proprio credito e
della mancata prova della notifica degli atti non era un comportamento socio-processuale meritevole RAGIONE_SOCIALE spese.
Contro tale sentenza propone ricorso la ricorrente in base ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Non hanno svolto attività difensiva la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 25/01/2024.
Considerato che:
La ricorrente propone un motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con cui deduce violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., lamentando che sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese la CTR abbia violato la regola della soccombenza ispirata al principio della causalità, avendo sorretto la decisione di compensare le spese non su ragioni di diritto, ma in base a valutazioni ideologiche personali.
Preliminarmente va dato atto della notifica del ricorso in data 28 gennaio 2022 ad RAGIONE_SOCIALE, subentrata ex lege in tutti i rapporti, anche processuali, a RAGIONE_SOCIALE, della quale è intervenuto lo scioglimento, con contestuale cancellazione d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed estinzione, in data 30 settembre 2021, per effetto dell’art. 76, comma 4, del d. l. 23.5.2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.
Non vi è traccia, invece, di notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE, ma, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo, in ragione RAGIONE_SOCIALE considerazioni di seguito svolte circa l’inammissibilità ed infondatezza del motivo di ricorso, non vi è necessità di disporre
l’integrazione del litisconsorzio processuale, non risultandone, peraltro, neppure la partecipazione al giudizio in grado di appello.
Occorre ancora premettere che la causa ha ad oggetto impugnativa di estratto di ruolo, ma viene all’esame della Corte esclusivamente in relazione al capo sulle spese di lite.
Va osservato che nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole l’RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente contestato col proprio gravame principale la stessa ammissibilità dell’impugnazione di atto impositivo per il tramite di estratto di ruolo, laddove si contesti la notifica della cartella di pagamento e che la CTR ha, pronunciando nel merito, disatteso detto motivo di appello.
Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE proposto ricorso incidentale avverso detta statuizione, sull’ammissibilità della proposta originaria impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno.
Deve escludersi, pertanto, nella fattispecie in esame, la rilevanza dell’art. 3bis del d. l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», norma ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283.
Il motivo non è fondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4) cod. proc. civ. in relazione al denunciato vizio di motivazione apparente.
5.1. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto
comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile , al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente ed è immediatamente percepibile.
5.2. Quanto all ‘ulteriore censura sotto il profilo della dedotta violazione di norme di diritto (artt. 91 e 92 cod. proc.), il motivo deve ritenersi inammissibile.
In disparte anche il carattere di aspecificità della censura, che non risulta adeguatamente confrontarsi con la ratio decidendi , va ribadito che «n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca» (ricorrente nella fattispecie in esame, per quanto non esplicitata nella decisione) che in quella di concorso di altre ragioni atte a darne giustificazione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502).
Il ricorso, in conclusione, deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come da dispositivo.
Nulla va statuito riguardo alle spese nei rapporti processuali tra parte ricorrente ed enti rimasti intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2024.