Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4687/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
–
RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 2676/2021, depositata il 12/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza in data 26 maggio 2021, pronunciata dalla C.T.R. della Lombardia, con la quale è stato rigettato il ricorso in ottemperanza della sentenza della Corte di cassazione n. 4869/2020 che, in accoglimento del primo motivo ricorso (con assorbimento del secondo), condannava RAGIONE_SOCIALE alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria a carico della società e, compensate le spese di lite della fase di merito, liquidava le spese del giudizio di legittimità in euro duemilaseicento oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ricorrente formula due motivi di ricorso.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1 n. 4) cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 70 d. lgs. 542/1990, per non aver il giudice dell’ottemperanza nominato commissario ad acta in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 4869/2020, nonostante le relative conclusioni fossero state formulate con il ricorso in ottemperanza e benché il rigetto della domanda inerente alla restituzione della somma di euro 554.973,11 pagate al Concessionario nelle more del giudizio, non presentasse alcun collegamento logico-giuridico con la
statuizione inerente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), la falsa applicazione dell’art. 70 d. lgs. N. 546/1990, per non avere la C.T.R. dato esecuzione all’Ordinanza della Suprema Corte n. 4869/2020, oggetto del giudizio di ottemperanza. Sottolinea, che dalla lettura del dispositivo del provvedimento emerge che il giudice di legittimità ha ‘integralmente accolto’ il ricorso originariamente proposto dalla soc. RAGIONE_SOCIALE con la conseguenza che le conclusioni ivi proposte avrebbero dovuto essere eseguite dalla C.T.R.. Rileva che, al contrario, il giudice dell’ottemperanza disattendeva il comando della Suprema Corte, nonostante con le conclusioni di cui all’originario ricorso, riportate nel giudizio di ottemperanza ai fini della loro esecuzione, si fosse chiesto: l’annullamento delle cartelle esattoriali per omessa notifica al contribuente, o per nullità, inesistenza della medesima; l’annullamento delle cartelle esattoriali per le ragioni indicate nel ricorso introduttivo; la prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni irrogate per le cartelle indicate; l’illegittimità del pignoramento presso terzi ed, in subordine, la detrazione della somma di euro 25.260,00, illegittimamente richiesta da Equitalia RAGIONE_SOCIALE s.p.a e dall’Agenzia delle Entrate, nonché il ricalcolo e la conseguente riduzione delle sanzioni; l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà del ricorrente indicati nel ricorso; l’accertamento della nullità ed inesistenza della notifica delle sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate di Vimercate, nonché degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento in esso indicate e delle ingiunzioni di pagamento, nonché dell’atto di iscrizione ipotecaria e di pignoramento riportati in ricorso o, in via ancora subordinata, la determinazione con certezza assoluta
dell’eventuale importo da corrispondere da parte del ricorrente ad Equitalia RAGIONE_SOCIALE.a, a saldo e stralcio della sua posizione debitoria, previa sospensione della dilazione in atto che, non dovrà, ove eventualmente concessa comportare il pagamento degli ulteriori interessi maturati, con vittoria delle spese. Assume che l’assenza di motivazione della Suprema Corte in ordine all’integrale accoglimento del ricorso originario, non poteva impedire la sua integrale esecuzione da parte del giudice dell’ottemperanza, anche avuto riguardo al fatto che in quella sede il contribuente aveva richiesto il rimborso delle somme pagate al Concessionario, sulla scorta degli atti del medesimo, la cui notifica è stata oggetto del giudizio tributario definito dalla Corte di cassazione.
Il primo motivo è fondato.
4.1 Questa Sezione ha chiarito che ‘In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento; pur restando nella facoltà dell’Amministrazione procedere all’adempimento spontaneo sino a che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, la tardività dell’adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese del relativo processo. (Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022). Ed invero ‘Dopo la novella di cui al d.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la
condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo. Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all’art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi del comma 4, dell’art. 69, d.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell’art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2 sexies dell’art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992, può procedere alla riscossione “mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza” ( ibidem , in motivazione).
4.2 La C.T.R. avrebbe, dunque, dovuto provvedere all’ottemperanza dell’ ordinanza della Suprema Corte n. 4869/2020 nella parte in cui ‘ condanna Equitalia Nord e l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge’ , mentre omette ogni determinazione sul punto.
Il secondo motivo deve essere rigettato.
La C.T.R. -con la sentenza resa in sede di ottemperanzachiarisce che nel corpo dell’ordinanza n.
4869/2020 si dà atto dell’assorbimento del secondo motivo del ricorso per cassazione, con il quale si chiedeva la declaratoria di nullità della notifica delle cartelle esattoriali, in quanto la Suprema Corte ha ritenuto assorbito il motivo, per essere stata dichiarata la nullità dell’iscrizione ipotecaria, in forza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione, relativo al difetto di contraddittorio endoprocedimentale.
Ora, dalla stessa lettura del ricorso qui in decisione, che riproduce, fra l’altro, anche i motivi del ricorso deciso con l’ordinanza n. 4869/2020, si evince che le doglianze proposte erano solo due, la prima, relativa alla nullità dell’iscrizione ipotecaria (accolta dalla Suprema Corte), la seconda relativa all’ ‘ esistenza e notifica delle cartelle esattoriali poste alla base sia del pignoramento, che dell’iscrizione ipotecaria ‘.
Ebbene motivo la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4869/2020, espressamente afferma che ‘ in ragione di quanto precede -ovverosia della fondatezza del primo motivoil ricorso deve essere accolto, restando il secondo motivo assorbito’.
E’ assolutamente chiaro, dunque, che il giudice di legittimità ha inteso accogliere il ricorso solo ed esclusivamente in relazione al primo motivo formulato. Sicché il dispositivo dell’ordinanza n. 4869/2020, laddove fa riferimento all’accoglimento dell’originario ricorso, rinvia esclusivamente alle conclusioni là formulate in relazione al motivo accolto in sede di giudizio di legittimità.
Appare, pertanto, del tutto corretta la sentenza della C.T.R. sul punto.
Il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria in grado di appello della Lombardia, che dovrà nominare commissario ad acta per il pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità definito
con l’ordinanza n. n. 4869/2020 della Corte di cassazione. E’ demandata al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia-Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024