Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33862 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21566/2024 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Genova, il primo anche ex art. 86 cod. proc. civ. per sé medesimo, nonché dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI
NOME SPESE GIUDIZIALI GIUDIZIO DI RINVIO SOCCOMBENZA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria il 26 agosto 2024, n. 614/2/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria il 26 agosto 2024, n. 614/2/2024, che, in controversia per l’impugnazione dei dinieghi opposti dall’RAGIONE_SOCIALE alle istanze proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME per il rimborso dell’ IRPEF afferente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, a causa dell’indeducibilità dal loro reddito, in sede di dichiarazione annuale, del l’IRAP pagata nei rispettivi periodi di imposta per l’esercizio della professione di avvocati, sul presupposto dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 18 maggio 2017, n. 755/01/2017 (con esclusione del capo relativo alla dichiarata cessazione della materia del contendere per le annate 2004 e 2006), per effetto dell ‘ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 5 maggio 2023, n. 11974, ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 24 marzo 2015, n. 605/10/2015, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
In ottemperanza al dictum del giudice di legittimità, il giudice del rinvio ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari dei contribuenti -nel senso di riconoscere il diritto al rimborso in favore dei contribuenti per il solo anno 2003 ed ha condannato l’amministrazione finanziaria alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite per i gradi di merito e per il grado di legittimità.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso congiunto.
I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice del rinvio di far riferimento all’unico motivo accolto dal giudice di legittimità per la liquidazione complessiva RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali per i vari gradi, disponendo che: « Le spese di lite devono essere liquidate per i vari gradi di giudizio in relazione al solo motivo accolto dalla Suprema Corte ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice del rinvio la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in maniera indeterminata, senza dar conto dei relativi criteri, « poiché gli importi sono indicati in
misura omnicomprensiva, senza che vi sia stata alcuna distinzione per singole fasi processuali, il che rende evidentemente difficoltoso il controllo sul rispetto dei parametri di legge (vedasi il dispositivo della Sentenza impugnata) ».
Il primo motivo è infondato.
2.1 La controversia relativa alle annate 2004 e 2006 è stata definita dalla sentenza della Commissione tributaria regionale per la Liguria con la dichiarata cessazione della materia del contendere e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, non essendo stata incisa dalla cassazione con rinvio. Per cui, la controversia è sopravvissuta e proseguita per le sole annate 2002 e 2003.
2.2 Per conseguenza, la pronuncia di condanna alle spese giudiziali da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in sede di rinvio è coerente con la soccombenza parziale dell’amministrazione finanziaria rispetto alla pretesa di rimborso dei contribuenti per le annate 2002 e 2003.
2.3 Difatti, per la più recente giurisprudenza di questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n. 20888; Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24
marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez. 3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498).
Il che, però, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che è libero di attenersi, comunque, al principio generale della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.). Come è accaduto, per l’appunto, nel caso di specie
Il secondo motivo è infondato.
3.1 Per costante giurisprudenza, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle (tra le tante: Cass., Sez. 6^-Lav., 23 luglio 2018, n. 19482; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2022, n. 15533; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2024, n. 2365; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2025, n. 21502).
3.2 Nella specie, la condanna è stata del seguente tenore: « Condanna L’Ufficio alle spese di lite dei tre gradi di giudizio e riassunzione liquidandole per l’AVV_NOTAIO. COGNOME in euro 3.075,80 per compensi ed euro 1.405,41 per spese oltre spese generali e oneri accessori e rifusione dell’imposta di registro da liquidarsi per l’Ordinanza della Suprema Corte. Per l’AVV_NOTAIO. COGNOME in euro 4.195,80 per compensi, ed euro 1.432,41 per spese oltre spese generali e oneri accessori e rifusione dell’imposta di registro da liquidarsi per l’Ordinanza della Suprema Corte ». 3.3 Tuttavia, come si evince dalle note spese del giudizio di rinvio (secondo la trascrizione fattane nel controricorso), i corrispondono esattamente all’importo medio RAGIONE_SOCIALE tabelle, tenendo conto della riunione RAGIONE_SOCIALE cause, che esige una autonoma e distinta
compensi autoliquidati dai difensori liquidazione.
Ne deriva che l ‘agevole confrontabilità RAGIONE_SOCIALE liquidazioni operate dal giudice del rinvio con le proposte desumibili dalle note spese dei difensori esclude a monte un qualsiasi impedimento alla conoscibilità dei compensi riconosciuti per i singoli gradi e alla verificabilità della relativa correttezza (sul piano del rispetto dei parametri minimi), dovendo adeguarsi il principio enunciato alle specifiche e peculiari circostanze della fattispecie esaminata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘in fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole
nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME