Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4118 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
Spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7275/2023 R.G. proposto da NOME
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura allegata al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.; -intimata – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n. 463/2023 depositata in data 31/01/2023, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR del Lazio rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Roma che, nell’accoglierne il ricorso contro una intimazione di pagamento, in causa del valore di euro 16.980,43, aveva disposto il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in suo favore nella misura di euro 1.000,00 per compensi.
I giudici dell’appello accoglievano il gravame liquidando le spese sia del primo che del secondo grado in complessivi euro 2.500,00.
Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria, e ne è stato disposto il rinvio con ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, originariamente effettuata presso l’Avvocatura dello Stato .
RAGIONE_SOCIALE, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4/05/2025, non ha svolto attività difensiva è stata fissata per l’adunanza camerale
Successivamente la causa del 3 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992; censura la decisione relativa alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, evidenziando che: a) la CTR non ha liquidato le stesse per fasi e gradi ma con una unica valutazione omnicomprensiva dei giudizi di primo e secondo grado; b) si è discostata dai parametri del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 37/2018, scendendo ben al di sotto del 50% rispetto ai valori medi determinati in base al valore della causa di euro 16.980.00 (riconosciuti applicabili dalla stessa); c) ha operato una liquidazione finanche al di sotto dei valori minimi, divenuti
inderogabili dall’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, senza alcuna motivazione.
1.1. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorrente ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, originariamente effettuato unicamente all ‘Avvocatura generale dello Stato, non costituita nei giudizi di merito.
Il ricorso è fondato.
2.1. Come più volte precisato, anche da ultimo, il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva di ogni specificazione, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011).
2.2. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018) ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche,
non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015; Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
Successivamente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 37 del 2018, questa Corte, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio patrocinio a spese dello Stato ha evidenziato che il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024; Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass. n. 1052/2025; Cass. n. 6066/2025).
2.3. Nel caso di specie, occorre evidenziare che la causa di primo grado aveva valore pari ad euro 16.489,00 e quindi rientrante nello scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 mentre il giudizio di appello aveva ad oggetto causa di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
La CTR, senza operare alcuna distinzione tra i due gradi di giudizio, e pur riconoscendo che per il primo grado erano da applicare i valori medi, ha invece cumulativamente liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione al giudizio di primo grado e a quello di appello, la complessiva somma di euro 2.500,00.
Ne segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -perché provveda ad effettuare, sulla base di un apprezzamento fattuale circa l’attività difensiva svolta, non esigibile nella sede che occupa, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado del giudizio di
merito, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME