Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2221 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
RINUNCIA – CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE SPESE DI LITE
sul ricorso iscritto al n. 23543/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente ad Ancona, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Ancona, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in Roma (RM), al INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 251/5/2022 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, depositata il 3 marzo 2022; UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2023;
RILEVATO CHE:
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche dichiarava « l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa causa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 D.lgs n. 546/1992, per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere», compensando le spese di lite ;
1.1. a tale soluzione il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello perveniva, premettendo che « con istanza, qui depositata il dì 11.06.2021 la medesima A.E., parte appellante, rinunciava espressamente all’appello, con richiesta di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere » e che « la medesima A.E., peraltro, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Ancona aveva emesso decreto di sgravio e, conseguentemente, l’Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione aveva disposto il rimborso di quanto versato », così concludendo, sulla base di tali sopravvenute circostanze, per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
1.2. la Commissione regionale compensava, infine, le spese del giudizio, « in quanto la medesima RAGIONE_SOCIALE., qui appellante, anche se in extremis, ha riconosciuto, in buona sostanza, la validità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni, così esposte dalla difesa del soggetto contribuente », considerando l’intervenuto sgravio ed il rimborso di quanto versato dal COGNOME, la nota RAGIONE_SOCIALE’11 giugno 2021 con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente rinunciato all’appello, concludendo, quindi, nel senso che « le spese del giudizio ben possono essere qui compensate tra le parti in causa» , essendosi pervenuti alla « conclusione di decidere per la emissione di declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 D.lgs. n. 546/1992, per cessata materia del contendere, e che, comunque , nessun ulteriore importo risulta dovuto dal Fisco al soggetto contribuente » (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);
avverso tale sentenza NOME COGNOME notificava ricorso per cassazione in data 30 settembre 2022, formulando due motivi di impugnazione, successivamente illustrati con memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 9 novembre 2022;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione NOME COGNOME ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « erroneità e/o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 44, 15, comma 1 e 46 Dec. Leg.vo 546/1992 » (v. pagina n. 5 del ricorso), assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, l’RAGIONE_SOCIALE aveva motivato la rinuncia al giudizio di appello (non per effetto del provvedimento di sgravio in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ma) richiamando la risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con la quale l’ente impositore si era adeguato all’insegnamento giurisprudenziale, confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 4 novembre 2003, n. 16495, in termini poi ribaditi con le pronunce del 5 settembre 2019, n. 22198 e del 9 marzo 2020 nn. 6671 e 6677, con la conseguenza che la Commissione regionale avrebbe dovuto estinguere il giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e non a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del medesimo d.lgs.), ponendo a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore le spese di giudizio;
1.1. sotto altro profilo, l’istante, anche a voler considerare il giudizio estinto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 d.lgs. citato, ha considerato errata pure la decisione di compensare le spese di giudizio, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa manifesta illegittimità ab origine del provvedimento, in quanto le ragioni RAGIONE_SOCIALEa pretesa si fondavano, al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio, su interpretazioni RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione già smentite da due sentenze emesse dal
giudice tributario e dalla pronuncia n. 16485 del 4 novembre 2003 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che avevano chiarito che la maggiore aliquota del 15% RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro non poteva essere applicata all’atto di costituzione di servitù, poiché esso non comportava alcun trasferimento di diritti reali sul bene;
con la seconda censura, il ricorrente ha lamentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la « erroneità e/o illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo » (v. pagina n. 10 del ricorso), costituito dall’atto con cui il AVV_NOTAIO aveva accettato, con atto depositato il 20 settembre 2021, la rinuncia al giudizio, insistendo però per la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, primo e terzo comma, cod. proc. civ., segnalando che dall’esame di tale atto emergeva che l’annullamento in sede di autotutela era stato contestato dal contribuente e che, pertanto, era errato ricondurre la fattispecie alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovendo, invece, ricevere applicazione l’art. 44 del citato d.lgs. con le relative conseguenze sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio;
il primo motivo di ricorso risulta fondato nella sua versione alternativa e cioè nella parte in cui l’istante ha censurato la sentenza impugnata « anche laddove si voglia considerare corretta la scelta di dichiarare l’estinzione del giudizio essenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 Dec. Leg.vo 546/1992 per intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere conseguente al provvedimento di sgravio adottato dall’ente impositore a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado favorevole al contribuente» , assumendo sul punto che « la sentenza sarebbe errata per non avere la CTR condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c. », citando sul punto l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione (Cass., Sez. T., 13 aprile 2016, n. 7273) secondo cui « la rinuncia al giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore conseguente annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato può giustificare una compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali del
giudizio solo laddove il provvedimento impugnato non si manifesti palesemente illegittimo sin dalla sua emanazione» (così alle pagine nn. 7 ed 8 del ricorso);
non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa prima parte del motivo in rassegna, volte a sostenere che l’RAGIONE_SOCIALE aveva motivato la scelta di rinunciare al giudizio soltanto sulla base RAGIONE_SOCIALEa Risoluzione 4/E del 15 gennaio 2021 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui l’ente impositore si era adeguato al citato orientamento giurisprudenziale favorevole alle tesi del contribuente;
4.1. le circostanza di fatto considerate dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello per ritenere cessata la materia del contendere sono stati il provvedimento di sgravio RAGIONE_SOCIALEa pretesa, convalidato il 4 febbraio 2016, all’esito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’atto impugnato, nonché il rimborso da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di quanto versato dal contribuente, oltre alla rinuncia all’appello giusta nota RAGIONE_SOCIALE’11 giugno 2021, che richiamava la risoluzione n. 4/E con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rappresentava che dovevano ritenersi superate le diverse indicazioni contenute nella precedente risoluzione n. 18/E del 26 maggio 2013;
4.2. nel delineato contesto correttamente il Giudice di appello ha applicato l’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’Amministrazione finanziaria non si è limitata a rinunciare al gravame proposto avverso la sentenza di primo grado e, quindi, al processo in corso, ma, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e del mutamento RAGIONE_SOCIALEa stessa posizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha radicalmente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria avanzata nei confronti del contribuente, consolidando quindi gli effetti del già operato sgravio e del rimborso al contribuente RAGIONE_SOCIALEa somma da questi versate, ponendo così fine ad ogni ragione sostanziale del contendere;
coglie, invece, nel segno la doglianza del ricorrente nella parte in cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello ha provveduto a compensare le
spese del giudizio in ragione RAGIONE_SOCIALEa mera presa d’atto RAGIONE_SOCIALEa suddette circostanze, quale conseguenza cioè RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e del rimborso operato dall’Amministrazione finanziaria a favore del contribuente, omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione, da un lato, il principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale e, dall’altro, di individuare le gravi ed eccezionali ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, come richiesto dall’art. 15, s comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
5.1. va, infatti, ricordato che « Nel processo tributario, alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua emanazione (Cass. n. 22231/11, ma vedi anche Cass. n. 19947/10) » (così Cass., Sez. T, 13 aprile 2016, n. 7273);
5.2. deve osservarsi come già la Corte costituzionale con la sentenza del 4 luglio 2005, n. 274, dichiarando incostituzionale l’originaria versione RAGIONE_SOCIALE‘art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (sostituita dal d.lgs. n. 156 del 2015 con quella attuale), avesse chiarito che la compensazione ex lege RAGIONE_SOCIALE spese di lite non potesse operare in tutte le ipotesi di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ma solo « nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che le ha anticipate » (così la citata disposizione);
5.3. la giurisprudenza di questa Corte poi ha precisato che « in tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46, primo comma del d.lgs n. 546 del 1992, per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato (dovuta all’accoglimento di uno dei motivi preliminari d’invalidità dedotti dal contribuente) può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di
lite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, primo comma, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 274 del 2003» (così, Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama Cass. 21 aprile 2010, n. 19947 e Cass. 31 aprile 2011, n. 9174);
nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi, avendo disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese solo per effetto RAGIONE_SOCIALE circostanze che avevano giustificato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, senza farsi carico di misurare la valutazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la deroga al principio di soccombenza virtuale (cfr., sul principio, Cass., Sez. VI/V, 28 aprile 2021, n. 2484, Cass., Sez. V, 14 febbraio 2017, n. 3950, che richiama altresì Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883 e Cass., Sez., Un., 22 febbraio 2012, n. 2572, nonché, tra le stesse parti, Cass., Sez. T, 4 ottobre 2023, nn. 28029 e 28026 e Cass., Sez. T., 3 ottobre 2023, n. 27854, Cass., Sez. T, 2 ottobre 2023, nn. 27810, 27784);
ne consegue, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di merito e sull’accessoria domanda ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di attività presupponente un accertamento in fatto non esigibile nella sede che occupa, nonché per provvedere a liquidare le spese del presente grado di giudizio;
resta assorbito nelle valutazioni che precede l’esame del secondo motivo di ricorso;
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, anche regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre