Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20758 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14102/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA UFF. TERR. DI ROMA 2 AURELIO;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5639/2021 depositata il 07/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma; rinunciando agli atti nelle more del giudizio, attestando l’avvenuto pagamento dell’imposta e chiedendo dunque l’estinzione del giudizio. Aderiva l’Agenzia convenuta, la quale chiedeva la ripetizione delle spese di lite. La Commissione di prime cure dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere con condanna alla refusione delle spese a carico del ricorrente.
Avverso detta decisione, interponeva appello il contribuente.
La Commissione Regionale accoglieva parzialmente l’appello così motivando: ‘ vi era stata la preliminare fase di reclamo/mediazione, conclusasi con provvedimento di rigetto della richiesta del ricorrente di annullamento dell’avviso di liquidazione
(notificato all’istante in data 23.09.2019 tramite p.e.c.), seguita, nonostante ciò, dal deposito del ricorso, poi oggetto di rinuncia. Al riguardo va evidenziato che, ai sensi dell’art. 15, comma 2 -septies , del d.lgs. n. 546/1992, «… Nelle controversie di cui all’articolo 17 -bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento .». Va soggiunto, infine, che già nelle controdeduzioni depositate in primo grado l’Ufficio aveva posto in rilievo che vi era stato il rigetto del reclamo/mediazione e aveva richiesto la refusione delle spese di lite anche per la fase di mediazione, in applicazione del disposto del citato art. 15, comma 2septies , del d.lgs. n. 546/1992>.
Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello il contribuente, svolgendo due motivi, illustrati nelle memorie difensive. Replica con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo motivo deduce (Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma, 1, n. 5 c.p.c.). Si afferma che sussistevano i presupposti per la compensazione delle spese anche della fase del reclamo conclusasi con il rigetto dell’istanza. Si soggiunge che la compensazione era dovuta stante la rappresentanza, sin dalle prime cure, in Giudizio dell’Amministrazione con Funzionario Delegato e non con avvocato, deducendo che la giurisprudenza di legittimità è ormai chiara e consolidata sul punto, affermando che: ‘ l’Agenzia delle Entrate è stata in giudizio senza il ministero di difensore e quindi
deve escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Ufficio per diritti e onorari (cfr. Cass. 8413/2016)’. Si obietta che, a prescindere dall’esito del giudizio, sussistevano ampie e giustificate ragioni che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di compensazione delle spese di lite. Ragioni che possono essere compendiate nella particolare complessità e novità delle questioni trattate nonché negli elementi istruttori acquisiti, che rendevano certamente non temeraria la posizione dell’odierno appellante (cfr Cass., 15 novembre 1998, n. 9597), oltre che nella circostanza per cui l’instaurazione della lite era riconducibile anche alla negligenza della controparte. Del resto, la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciproca soccombenza, potendo aver luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.
Con la seconda censura si chiede la condanna dell’amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per condotta ingannevole chiedendo la declaratoria di condanna alle spese del ricorrente, in quanto consapevole di non poter avanzare tale istanza.
3. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
3.1. La prima censura prospetta la sussistenza di generici gravi motivi, soccombenza reciproca e complessità e novità delle questioni giuridiche trattate. Le argomentazioni proposte risultano del tutto avulse dal contesto fattuale risultante dalla sentenza impugnata dalla quale non si evince né una ipotesi di soccombenza reciproca né i gravi motivi dedotti ma non specificati e neppure la novità della questione giuridica che il ricorrente neppure descrive al fine di consentire a questa Corte di valutarne la fondatezza; neppure è dato cogliere il filo conduttore delle deduzioni proposte,
in ragione della riproposizione delle sintetiche formule normative ( ex art. 92 c.p.c.) assai eterogenee, vaganti sulle più disparate ipotesi in cui il legislatore ha previsto la compensazione delle spese di lite (dalla soccombenza reciproca di cui non vi è traccia nella sentenza d’appello, ai gravi motivi richiamati dall’art. 92 c.p.c. fino ad una predicata novità della questione giuridica) che non hanno una specifica attinenza con il tema deciso dal Giudice regionale in merito alle spese della fase di reclamo.
3.2. Soprattutto, l’esposizione del ricorso non risponde ai requisiti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato. Le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di chiarezza e pertinenza, risultando mere trascrizioni delle formule normative senza alcun appiglio alla concreta vicenda fattuale e giuridica (Cass. 30 novembre 2022, n. 35342).
3.3. A partire dalla sentenza a sezioni unite n. 37522/2021, è costante l’insegnamento di legittimità secondo il quale il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, ‘ occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda ‘sub iudice’ posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. ‘, perché l’inosservanza di tali doveri può condurre a una
declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ‘ quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenutoforma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. ‘ (da ultimo, Cassazione, n. 28801/2023, n. 24887/2023, n. 21097/2023 e n. 20209/2023).
3.4. L’unica argomentazione inferibile dall’inammissibile ricorso concerne l’ingiustificata condanna alle spese di lite, per essersi l’amministrazione finanziaria difesa con proprio funzionario.
4.Questo unico motivo enucleabile dalla sovrapposizione di astratte e vaghe formule, mutuate dall’art. 92 c.p.c. ovvero dalle decisioni della giurisprudenza, è palesemente infondato.
4.1. L’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, prevede che: «L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».
4.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘Nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992,
conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo’ (Cass. n. 10368/2024; Cass. n. 27634 del 11/10/2021; Cass. n. 23055 del 17/09/2019; Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
La sentenza impugnata si è pienamente conformata al superiore principio di diritto.
6.Segue l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in, favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00, oltre spese prenotate a debito; – ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione