Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4403 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4403 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPEF 2006 E ALTRO.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9386/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente –
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Catania -sez. n. 6 – n. 265/2021, depositata il 13 gennaio 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE la riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, in data 23 gennaio 2014, cartella di pagamento n. 297-2013-0008881272, relativa ad un credito IRPEF per l’anno d’imposta 2006.
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa la quale, con sentenza n. 2420/2014, depositata il 9 dicembre 2014, accoglieva il ricorso , annullando l’atto impugnato.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE -sezione staccata di Catania -sez. n. 6, con sentenza n. 256/2021, pronunciata il 18 settembre 2020 e depositata in segreteria il 13 gennaio 2021, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 2 aprile 2021).
Non ha svolto difese NOME, rimasto intimato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione, al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; 10 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE l’aveva erroneamente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in quanto la cartella impugnata era stata annullata per infondatezza della pretesa tributaria (e quindi per questioni attinenti al merito della pretesa stessa), e non per vizi propri della procedura esattoriale.
2. Il motivo è inammissibile.
La censura sollevata dalla ricorrente riguarda soltanto la questione della legittimazione passiva del concessionario per la riscossione, in quanto la cartella è stata annullata per mancanza della pretesa impositiva, e quindi non per vizi propri.
Attraverso tale censura, la ricorrente chiede che venga annullata la condanna alle spese disposta nei suoi confronti.
La ricorrente deduce, infatti, che la cartella di pagamento è stata annullata soltanto per assenza della pretesa impositiva (insussistenza dei requisiti per dichiarare la decadenza da una rateazione), e quindi non per vizi propri della cartella stessa.
Tuttavia, il concessionario per la riscossione avrebbe dovuto impugnare la sentenza di secondo grado non già per violazione dei principi in materia di legittimazione passiva, bensì per violazione dell’art. 91 ss. c.p.c., e quindi per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Il motivo proposto, quindi, non si confronta adeguatamente con il contenuto della decisione, e con la censura che effettivamente il ricorrente avrebbe dovuto proporre.
Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in quanto COGNOME NOME è rimasto intimato , e l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, senza svolgere ulteriori difese.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO COGNOME)