Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9870 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8564/2024 R.G. proposto da
COGNOME, rappresentato e difeso da COGNOME (CODICE_FISCALE
: ll’avvocato
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-intimato- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n. 7877/2023 depositata il 28/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, odierno ricorrente, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su autovettura (n. NUMERO_CARTA
emesso da RAGIONE_SOCIALE in relazione alle cartelle a) NUMERO_CARTA, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2004, importo 450,46; b)NUMERO_CARTA, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2005, importo 432,29; c)NUMERO_CARTA, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2007, importo 415,92; d) 29320140019735753000, Tasse automobilistiche, anno d’imposta 2008, importo 393,15; per complessivi € 1.753,80, eccependo l’omessa notifica degli atti presupposti, l’estinzione dell’obbligazione per decorso dei termini di decadenza e prescrizione e la violazione art. 7 l. 212/2000 e rappresentando che la cartella n. NUMERO_CARTA era già stata impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
La Commissione Tributaria, con sentenza n. 7423/2021, depositata in data 06/10/2021, ha preso atto dell’annullamento della cartella NUMERO_CARTA con sentenza passata in giudicato, annullando l’atto impugnato rilevando ne l’estinzione delle obbligazioni per decorso dei termini di prescrizione, compensando altresì le spese di lite in considerazione del fatto che le cartelle erano state regolarmente notificate e i tributi originariamente dovuti.
Tale decisione è stata impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello condannando l’Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore del difensore antistatario, e dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, si deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 e 36 d.l gs. 546/92, dell’art. 132 c .p.c. , dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e degli art. 24 e 111 Costituzione. In particolare, si eccepisce che la condanna alle spese è una conseguenza oggettiva della soccombenza e non ha natura sanzionatoria, mentre la compensazione delle spese di lite è un’eccezione e può essere disposta solo in casi specifici, come soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, mentre né la contumacia, né il valore esiguo della lite costituiscono valida regione per la compensazione delle spese.
La Corte del gravame ha giustificato la irripetibilità delle spese del giudizio di appello motivando sulla circostanza che la controparte non ha svolto attività difensiva in tale sede.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 – 01)).
Nel caso di specie la mancata difesa in sede di appello, per mancata costituzione dell’intimato, non ha tenuto esente il ricorrente dalle spese di lite, il quale ha dovuto affrontare il giudizio per rimediare all’errore riconosciuto come tale dal giudice del gravame – della corte di prime cure, che aveva compensato le spese.
Deve quindi riconoscersi che il ricorrente avesse diritto anche al riconoscimento delle spese di lite per il giudizio di secondo grado, in quanto incolpevole rispetto alla necessità di procedere all’impugnazione per rimediare all’errore .
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.