Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20629 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26225/2022 del ruolo generale, proposto
DA
SPESE GIUDIZIO –
COMPENSAZIONE –
ANNULLAMENTO
CONDANNA EX ART. 96
TERZO COMMA C.P.C.
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (codice fiscale non dichiarato).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 1329/26/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata in data 5 aprile 2022. Numero sezionale 1819/2025 Numero di raccolta generale 20629/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale di compensare le spese di giudizio di primo grado, nonché quelle del grado di appello, nonché di annullare la condanna disposta dal primo Giudice ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ai danni dell’Agenzia delle Entrate.
1.1. Va rammentato che la Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente contro gli avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni emessi dall’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Chiari, ritenendo che la ricorrente, pur destinataria di tali atti, come tale legittimata ad impugnarli, fosse soggetto estraneo al rapporto tributario ivi considerato.
Conseguiva a tale decisione la condanna alle spese di lite, nonché al pagamento della somma di 22.563,00 € (triplo spese legali) ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., assumendo il primo Giudice che l’Agenzia aveva agito pretestuosamente non solo notificando due avvisi di liquidazione a persona del tutto estranea al debito d’imposta, ma, soprattutto, nell’essersi ostinatamente arroccata sulle proprie posizioni senza porre in essere alcun ravvedimento operoso, dovendo rendersi conto (ove non già compreso) che la contribuente era priva di ogni legittimazione passiva e che « a seguito della comunicazione delle ordinanze collegiale già menzionate la conoscenza dell’abuso era pacifica per la Agenzia resistente e questa ben avrebbe potuto provvedere in autotutela» (così nella relativa sentenza), laddove aveva eccepito la
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non rilevabilità d’ufficio e la tardività dell’eccezione (di estraneità dal rapporto tributario) sollevata dalla contribuente, per poi notificare la cartella esattoriale e dopo comunicare il preavviso di iscrizione ipotecaria, così reiterando «iniziative prive di fondamento giuridico e ostinatamente vessatorie nei riguardi della ricorrente » (così nella prima sentenza). Data pubblicazione 22/07/2025
1.2. La Commissione regionale confermava l’illegittimità degli avvisi, considerando la contribuente carente di legittimazione passiva e, quindi, nulle le notifiche degli avvisi impugnati, affermando che «La nullità delle notifiche degli avvisi si può far valere anche in ufficio in uno stato in grado del procedimento» (così nella sentenza impugnata).
Ciò nondimeno, il Giudice regionale giustificava il comportamento dell’Ufficio, in ragione del fatto che la suindicata eccezione era stata sollevata dalla contribuente tardivamente solo in sede di trattazione. E così negava anche l’abuso del processo riscontrato dal primo Giudice, in quanto:
«La parte contribuente avrebbe dovuto sin dal primo contatto con l’Ufficio dichiarare di essere carente di legittimazione. Non averlo dichiarato ed avendo fondato il ricorso solo su un motivo di merito, ha anche potuto ingenerare il convincimento di una sorta di accettazione del contraddittorio»;
«Per questo si ritiene che l’Ufficio abbia agito, quanto meno, non certamente in malafede, e, probabilmente, con la convinzione che la parte avesse accettato il contraddittorio»;
«Per quanto riguarda la fase successiva dell’esecuzione, stante il periodo emergenziale, alcun danno è stato causato alla parte contribuente tale da legittimare la condanna ex articolo 96 cpc».
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Sulla base di tale rilievo la Commissione regionale ha, dunque, annullato la condanna per lite temeraria ed ha ritenuto che le spese di lite del primo grado meritassero di essere compensate, così come ha compensato anche le spese del grado merito. Data pubblicazione 22/07/2025
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 2 novembre 2022, formulando tre motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 16 dicembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui, pur a fronte della totale soccombenza dell’Ufficio, aveva compensato le spese di giudizio di primo grado, senza peraltro indicare le gravi ed eccezionali ragioni per le quali l’ha disposta.
Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato, sempre in relazione al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui, pur a fronte della totale soccombenza dell’Ufficio in grado di appello, aveva compensato anche le spese di giudizio di secondo grado.
Con la terza doglianza la contribuente ha rimproverato al Giudice regionale, ancora a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per aver annullato la relativa condanna, nonostante il comportamento dell’Ufficio, che aveva insistito nella pretesa dopo che il primo Giudice, con ordinanza del 25 settembre 2019, aveva invit ato l’Agenzia a valutare l’opportunità di annullare gli avvisi in sede di autotutela, ostinandosi a coltivare la pretesa anche con
l’emissione e la notifica della cartella di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Numero di raccolta generale 20629/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
I motivi di impugnazione, tutti connessi sul tema delle spese, vanno unitariamente trattati ed accolti per quanto di ragione.
4.1. Ciò, non senza aver ricapitolato i principi che in tema di spese di giudizio sono stati -per quanto ora rileva -ricapitolati da questa Corte, secondo cui:
in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157/2014), in una verifica in negativo in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/2021);
il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, senza necessità, peraltro, di motivare le ragioni per cui ritiene di non doverlo fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 21501/2024; Cass. 11329/2019; Cass. 26912/2020 e Cass. n. 24502/2017);
nondimeno, le «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese di giudizio non possono essere illogiche, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019) e devono
riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 2572/2023; Cass., n. 3429/2023; Cass. n. 3337/2023; Cass. n. 12212/2023; Cass. n. 21956/2023; Cass. n. 24716/2023; Cass. n. 29226/2023; Cass. n. 20049/2022; Cass. n. 2206/2019; Cass. n. 6059/2017; Numero di raccolta generale 20629/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
-in particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (cfr. Cass. n. 23592/2024) .
Sulla base di tali criteri va osservato che la questione rilevante, coinvolgente i primi due motivi, risiede nel corretto uso del potere discrezionale di compensazione, che trascina con se anche il tema della condanna di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., il quale postula la condanna alle spese di giudizio.
Il nucleo essenziale della decisione del Giudice regionale di compensare le spese di giudizio di primo grado riposa sul rilievo secondo il quale era onere della contribuente rappresentare all’Ufficio «sin dal primo contatto» di essere estranea al rapporto tributario, di non avere legittimazione passiva, per cui tale omissione aveva ingenerato nell’Ufficio la convinzione che avesse accettato il contraddittorio.
Ebbene, tale valutazione, pur sorretta da motivazione, risulta erronea per più ragioni ed in tale direzione il ricorso va accolto per ragioni diverse rispetto a quelle articolate dalla ricorrente, ma pur sempre coinvolgenti, invariati i dati fattuali, il tema del corretto esercizio del giudizio volto a compensare le spese di lite (cfr. sul principio Cass. n. 17639/2024 e la varia giurisprudenza ivi citata).
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6.1. Intanto perché, le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell’instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all’esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest’ultimo (Cass. n. 16130/2023; Cass. n. 9977/2019). Data pubblicazione 22/07/2025
A maggiore ragione, quindi, non può legittimarsi un legittimo affidamento sulla riferita mancata eccezione di difetto di legittimazione passiva, tenuto peraltro conto che si trattava di questione, oltre che evidente, ritenuta dallo stesso Giudice regionale, rilevabile di ufficio, per cui sul punto la valutazione della Commissione si palesa incoerente e contraddittoria.
6.2. Non solo. Dallo svolgimento della vicenda processuale emerge, con assoluta chiarezza, che l’Agenzia, più che confidare sull’asserita «accettazione del contraddittorio» della contribuente, abbia fatto (erroneo a quel che è risultato) affidamento sulla propria tesi, tanto da non dar seguito all’invito rivolto dal primo Giudice ad annullare gli atti in sede amministrativa ed a coltivare, poi, l’azione di riscossione e pre -esecutiva, nonché a proporre appello, il che oggettivamente vale a rendere la decisione della Commissione regionale avulsa dal riferito contesto processuale, con conseguente decisione errata anche sul piano dei ricordati principi.
6.3. Per tale via, non risulta corretta la decisione di compensare le spese di giudizio, essendosi il comportamento processuale dell’Agenzia allineatosi e mai distolto dall’iniziale convinzione della legittimità dei propri atti, formatasi con l’emissione degli stessi e, dunque, ancor prima dell’atteggiamento difensivo della contribuente, e ‘difeso’ in tutto il corso del complessivo giudizio,
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nonostante i solleciti del primo Giudice, dopo la sentenza di primo grado ed ancora con le controdeduzioni rese nel presente grado di giudizio. Numero di raccolta generale 20629/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Tali riflessioni comportano che la sentenza impugnata va cassata con riferimento ai motivi posti a base della disposta compensazione delle spese di lite e, quindi, per quanto di ragione; il tutto, con inevitabile ricaduta sul tema della disposta sanzione di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., che presuppone la condanna alle suddette spese.
Consegue a tanto, con l’accoglimento del ricorso, la necessità del rinvio della causa al giudice del merito, dovendo essere rinnovato il complessivo giudizio sulla compensazione della lite, in primo ed in secondo grado, con valutazione di merito non esigibile in questa sede.
La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia -in diversa composizione -cui il giudizio va rimesso, provvederà anche alla regolazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME