Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20617 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15944/2022 del ruolo generale, proposto
DA
D’COGNOME NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE, difeso da sè medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c..
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE –
NONCHÈ
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Presidente pro tempore .
SPESE GIUDIZIO – COMPENSAZIONE – PARZIALE/RECIPROCA SOCCOMBENZA SU DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
per la cassazione della sentenza n. 2453/11/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 30 maggio 2022. Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale in tema di liquidazione delle spese di giudizio di primo grado, nonché la regolazione di quelle del grado di appello.
1.1. Va rammentato che la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava estinto il giudizio di primo grado, prendendo atto dell’intervenuto pagamento dell’imposta di registro da parte del coobbligato solidale, condannando l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore ricorrente, che liquidava nella somma di 200,00 €, oltre accessori.
1.2. Sull’appello principale proposto dal contribuente la Commissione regionale riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la somma dovuta a titolo di competenze nell’importo di 525,00 €, oltre spese ed accessori, rigettando, però, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, così come respingeva l’appello incidentale interposto dall’Agenzia delle Entrate relativamente alla condanna alle spese di giudizio di primo grado (che l’Ufficio chiedeva di compensare, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere), compensando, infine – la Commissione – le spese del secondo grado di giudizio in ragione del parziale accoglimento dell’appello principale.
Numero di raccolta generale 20617/2025
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 22 giugno 2022, formulando tre motivi d’impugnazione, illustrati anche con memoria ex art. 380 -bis. 1., c.p.c. depositata il 3 marzo 2025. Data pubblicazione 22/07/2025
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 30 agosto 2022, articolando, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 15 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., rimproverando al Giudice regionale di aver compensato le spese di appello sulla base dell’erronea considerazione di una parziale soccombenza con riferimento al mancato accoglimento della domanda risarcitoria di cui all’art. 96 c.p.c., il cui rigetto, però, per ribadita giurisprudenza di legittimità, non comportava soccombenza.
In secondo luogo, l’istante ha dedotto l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 91 c.p.c. nella parte in cui la Commissione non ha liquidato le spese con riferimento al rigetto dell’appello incidentale formulato dall’Ufficio.
1.1. La censura è fondata nei termini che seguono.
La domanda risarcitoria di cui sopra era stata avanzata in grado appello ed il suo rigetto da parte del Giudice regionale non può integrare un’ipotesi di soccombenza, come chiarito dal prevalente orientamento di legittimità secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria di cui all’art. 96
c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 11792/2018; Cass. n. 9532/2017). Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 20617/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
1.2. Resta assorbita nella valutazione che precede, dovendo il giudice procedere ad una rinnovata valutazione relativa alla regolazione delle spese di giudizio del secondo grado, la censura contenuta nella seconda parte del motivo concernente la rivendicazione del « governo delle spese di autonoma domanda» (v. pagina n. 12 del ricorso), vale a dire in relazione al rigetto dell’appello incidentale avanzato dall’Agenzia.
Appena osservando sul punto che la liquidazione delle spese va unitariamente riferita all’esito della lite e non in termini parcellizzati con riguardo alle singole domande proposte nel giudizio, anche se avanzate dalla controparte.
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 15, comma 2 -septies , d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui la Commissione, nel liquidare le spese del primo grado di giudizio, non ha provveduto alla maggiorazione ivi prevista per le cause di cui all’art. 17 -bis del citato decreto.
2.1. La doglianza non ha fondamento.
L’art. 15, comma 2 -septies , d.lgs. 546/1992, nel testo ratione temporis applicabile, disponeva che «nelle controversie di cui all’art 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento».
In tal guisa, la norma non stabiliva una maggiorazione tout court e/o automatica delle spese di giudizio in caso di accoglimento della domanda del contribuente in sede giudiziale – come al fondo ritiene la difesa del ricorrente – ma ancorava il predetto aumento agli oneri eventualmente sostenuti per la procedura di reclamo, ove effettivamente sopportati e, dunque, qualora detta fase amministrativa si fosse effettivamente tenuta con l’esercizio delle relative attività, come risulta chiaramente dall’uso del termine «rimborso», il quale allude alla remunerazione di un onere difensivo sostenuto ed aggiuntivo rispetto a quello speso per la difesa giudiziale. Numero sezionale 1818/2025 Numero di raccolta generale 20617/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Nella specie, è pacifico che la fase amministrativa non si sia tenuta, non avendo le controparti dato seguito all’istanza di reclamo, il che esclude, per quanto sopra illustrato, il diritto alla maggiorazione.
Con la terza doglianza il contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 96 c.p.c. e degli artt. 17 -bis , 15, comma 2, d.lgs. n.546/1992, contestando la decisione della Commissione nella parte in cui non aveva condannato le controparti al risarcimento del danno per non aver comunicato al ricorrente nel periodo di novanta giorni previsto dall’art. 17 -bis d.lgs. n. 546/1992, che l’imposta era stata pagata dal coobbligato in data 11 aprile 2019, mentre l’iscrizione della causa a ruolo era avvenuta il 24 luglio 2019, vale a dire tre mesi e 14 giorni dopo la notifica del ricorso eseguita in data 24 aprile 2019, segnalando ancora come l’appello incidentale proposto dall’Agenzia dell’Entrate fosse «strumentale ed abusivo» e la difesa dell’Agenzia dell’Entrate -Riscossione «speciosa ed emulativa» (v. pagina n. 13 del ricorso).
3.1. La doglianza risulta inammissibile.
Secondo l’orientamento di questa Corte, l’accertamento degli estremi della mala fede e della colpa grave, al fine della responsabilità processuale aggravata, rientra nei compiti del giudice di merito e – ove motivato – non è censurabile in cassazione (cfr. Cass. n. 7222/2022). Numero di raccolta generale 20617/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Principio questo più recentemente riproposto nel senso che l’accertamento di tale colpa grave, implicando un apprezzamento di mero fatto, è insindacabile in sede di legittimità, se motivato (cfr. Cass. n. 10097/2023, che richiama Cass. n. 19298/2016).
Ebbene, la Commissione, con sufficiente motivazione, ha evidenziato le ragioni della propria decisione, assumendo che « tenuto conto dei tempi ristretti tra il pagamento da parte del coobbligato e l’udienza di comparizione, era improbabile la conoscenza della piena soddisfazione del credito tanto da parte dell’ufficio quanto da parte del ricorrente » (così nella sentenza impugnata).
A tale ricostruzione il ricorrente contrappone la propria diversa interpretazione dei fatti, assumendo che «Ade ha avuto cento giorni -e non tempi ristretti – per avere contezza del pagamento ed evitare il giudizio» e «soprattutto occulta l’informazione del pagamento anche nel controdedurre nel ricorso» (v. pagina n. 14 del ricorso), con ciò aspirando, nella sostanza, ad una non consentita, nel presente grado di giudizio, rivalutazione del merito della questione.
Va dichiarato, infine, inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia.
Come più vote chiarito, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sul tema delle distribuzione delle spese di lite, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono
Numero sezionale 1818/2025
Numero di raccolta generale 20617/2025
essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, senza necessità di motivare le ragioni per cui ritiene di non doverlo fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 21501/2024; Cass. 11329/2019; Cass. 26912/2020 e Cass. n. 24502/2017). Data pubblicazione 22/07/2025
In tale direzione è inammissibile il motivo in esame nella parte in cui intende sovvertire la decisione del Giudice regionale laddove non ha compensato le spese di lite del primo grado di giudizio.
Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata in relazione al primo motivo nei termini sopra considerati e la causa, che ancora richiede valutazione di merito non esigibili in questa sede, va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – per la liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio secondo i principi sopra illustrati.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME