Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 5101/23 depositata il 7 settembre 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il ricorrente impugnava intimazione di pagamento adottata a seguito di decisione relativa all’avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2010 e dunque conseguente ad iscrizione a ruolo provvisoria.
LA C.T.P. (con sentenza n.5410/31 del 2020) respingeva il ricorso e la C.T.R. confermava la sentenza di primo grado rigettando l’appello proposto da NOME COGNOME
Processo-omessa pronuncia
Il contribuente propone, allora, ricorso in cassazione affidato ad unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia omessa pronuncia , con violazione dell’art.112 c.p.c., da parte della C.T.R. sui seguenti motivi d’appello : ‘2. Errata e immotivata decisione in ordine al difetto dei presupposti giuridici della rideterminazione e sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato – Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 D.L. 78/2010, 68 D.lgs n.546/92 e 15 DPR 602/73 Carenza di motivazione della sentenza’ e ‘Errata statuizione in tema di condanna alle spese del giudizio. La condanna alla refusione delle spese del giudizio è errata e inammissibile in quanto come ha precisato la S.C. nella sentenza n.27444/2020 ‘Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l’Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del proprio ufficio legale. La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora l’ente si sia avvalso dell’Avvocatura di Stato.’
1.1. Sotto il primo profilo il ricorso è infondato perché la C.G.T. di 2^ grado del Lazio, dopo aver ricordato la censura di cui si discute mossa dall’appellante nei confronti della sentenza di primo grado, ha fondato la decisione anzitutto sul fatto che l’intimazione di pagamento era conseguente ad iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell’art. 68, d. P.R. n. 602/1973, in relazione a pronuncia giurisdizionale, e, pertanto, atto che non richiede una espressa motivazione essendo sufficiente il richiamo alla sentenza su cui si fonda.
1.2. Quanto al secondo profilo in effetti nulla osserva la sentenza d’appello sul motivo inerente alla debenza delle spese in caso di
difesa dell’amministrazione a mezzo dei propri funzionari. Sul punto però, trattandosi di questione di diritto, può decidere questa Corte osservando che in base al disposto dell’articolo 15 comma 2 sexies del D. Lgs. 546/92, qualora l’Agenzia si difenda a mezzo di propri funzionari, si prevede una semplice riduzione dell’onorario nella misura del 20%. La norma (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016) recita infatti ‘Nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.’
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono altresì i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)