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Spese anticipate: non sono costi deducibili

Un notaio ha impugnato un avviso di accertamento che negava la deducibilità di costi per visure. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le spese anticipate sostenute “in nome e per conto” dei clienti non costituiscono costi deducibili per il professionista, ma semplici somme da rimborsare, escluse dalla base imponibile secondo l’art. 15 del D.P.R. 633/72.

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Pubblicato il 27 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Spese Anticipate: Perché Non Sono Costi Deducibili per il Professionista

La gestione fiscale delle spese anticipate rappresenta un punto cruciale per molti professionisti, in particolare per coloro che, come i notai, sostengono regolarmente costi per conto dei propri clienti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le somme anticipate in nome e per conto del cliente non sono costi deducibili dal reddito del professionista. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni pratiche.

Il Caso: La Controversia tra un Notaio e il Fisco

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un notaio. L’Amministrazione Finanziaria contestava la deduzione di costi derivanti da fatture emesse da “visuristi”, ovvero operatori che effettuano ispezioni ipotecarie e catastali. Queste fatture presentavano due voci distinte: “diritti e onorari” e “spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72”.

L’Ufficio aveva negato la deducibilità della parte relativa alle spese anticipate, sostenendo che non si trattasse di un costo inerente all’attività del professionista, ma di una mera anticipazione di somme per conto dei suoi clienti, destinata a essere rimborsata.

Il professionista, al contrario, riteneva tali costi interamente deducibili in quanto connessi alla propria attività professionale. Dopo un primo grado di giudizio favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione, accogliendo le tesi del Fisco. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

La Disciplina Fiscale delle Spese Anticipate

Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 15, comma 1, n. 3 del D.P.R. 633/1972 (la legge sull’IVA). Questa norma stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.

La Distinzione Chiave: Costo vs. Rimborso

La logica della norma è chiara: se un professionista paga una spesa non per sé, ma per il suo cliente, quella somma non rappresenta un costo della sua attività. Si tratta, invece, di un’operazione finanziaria neutra: il professionista agisce come un intermediario, anticipando un importo che gli verrà poi restituito. Di conseguenza:

1. Dal lato del professionista: La somma anticipata non è un costo deducibile dal suo reddito.
2. Dal lato del cliente: La somma rimborsata al professionista non costituisce parte del compenso per la prestazione, ma appunto il rimborso di una spesa sostenuta per suo conto.

Poiché tali somme non sono costi per il professionista, non possono essere portate in deduzione dal suo reddito di lavoro autonomo. Sono semplici partite di giro, finanziariamente neutre.

Le Motivazioni della Cassazione sul Tema delle Spese Anticipate

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del notaio, confermando la correttezza della decisione d’appello. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali.

In primo luogo, la Corte ha respinto la censura di vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenendola chiara, congrua e rispettosa del “minimo costituzionale” richiesto. La Commissione Tributaria Regionale aveva esposto in modo adeguato le ragioni di fatto e di diritto della sua decisione.

Nel merito, la Cassazione ha evidenziato come la stessa documentazione contabile del contribuente distinguesse tra “costi per diritti ed onorari” e spese anticipate “in nome e per conto” del cliente. Proprio questa distinzione, operata dal professionista stesso, rendeva evidente la natura non deducibile di queste ultime.

La Corte ha ribadito che la ratio dell’art. 15 è proprio quella di escludere dalla base imponibile (e, di riflesso, dalla nozione di costo deducibile) le somme che non sono un vero costo per il professionista, ma semplici esborsi per conto di terzi, destinati al rimborso. Il fatto che il notaio non potesse, a suo dire, associare ogni singola visura alla pratica di un cliente specifico è stato ritenuto irrilevante. L’essenziale era che il professionista avesse tenuto una contabilità separata per queste somme, qualificandole come anticipate per i clienti, il che ne escludeva intrinsecamente la deducibilità.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Professionisti

Questa ordinanza consolida un principio cardine della fiscalità professionale. I professionisti devono prestare la massima attenzione alla corretta qualificazione e documentazione delle spese. Le somme anticipate in nome e per conto dei clienti devono essere gestite come partite finanziarie separate e non possono essere confuse con i costi inerenti all’attività.

L’inclusione di tali importi tra i costi deducibili costituisce un errore che può portare a contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con conseguente recupero a tassazione delle somme indebitamente dedotte, oltre a sanzioni e interessi. È quindi fondamentale che la contabilità e la fatturazione distinguano nettamente il compenso professionale dai rimborsi per spese anticipate, garantendo trasparenza e conformità alla normativa fiscale.

Le spese che un professionista sostiene per conto dei suoi clienti sono deducibili dal suo reddito?
No. Secondo la Corte di Cassazione, le somme anticipate in nome e per conto dei clienti non sono costi inerenti all’attività del professionista, ma semplici rimborsi spesa. Come tali, non possono essere dedotte dal suo reddito imponibile.

Cosa si intende per “spese anticipate” ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72?
Si tratta di somme che un professionista paga per conto della propria controparte (il cliente), destinate ad essere rimborsate. La norma prevede che tali somme, se regolarmente documentate, non concorrono a formare la base imponibile IVA e, di conseguenza, non sono considerate un costo per il professionista.

È possibile dedurre come costi generici le spese anticipate se non è possibile collegarle a una singola pratica cliente?
No. La Corte ha ritenuto che l’impossibilità di associare ogni singola spesa a una pratica specifica non ne modifica la natura giuridica e fiscale. Se la spesa è stata sostenuta “in nome e per conto” di terzi, rimane non deducibile, a prescindere dalla sua specifica imputazione contabile a un singolo cliente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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