Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16463 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto:
spese in nome e conto – art. 15 dpr 633/72
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 958/2023 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n. 750/04/22 depositata in data 20/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, ricorreva avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo al periodo d’imposta 2008, con il quale l’Ufficio procedeva al recupero a tassazione di costi portati da fatture emesse da ‘visuristi’, nonché di alcuni costi portati da fatture per ‘cancelleria e stampati’ e di costi portati da alcune ‘schede carburanti’ . Nel corso della procedura di adesione il contribuente aveva riconosciuto fondato l’accertamento relativo al conto ‘ c arburanti’ e, parzialmente, quello relativo al conto ‘ cancelleria e stampati’; l’Ufficio, dal canto suo, aveva riconosciuto alcuni dei costi di quest’ultimo conto, in quanto successivamente adeguatamente documentati;
la vertenza sottoposta alla CTP aveva dunque riguardato i soli costi del conto ‘ spese per certificazioni’, appresentati da fatture emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE studio notarile da numerosi ‘visuristi’, fatture che risultavano composte da due voci distinte: ‘ spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72 ‘ e ‘ diritti e Onorari’ ;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la sentenza qui impugnata, la CTR ha accolto il gravame dell’Amministrazione Finanziaria;
ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a tre motivi di impugnazione; lo stesso ha anche depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie difese;
l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo censura il vizio di nullità della sentenza i sensi degli artt. 49 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 36 c. 1 n. 4 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 132 c. 1 n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione, avendo la Commissione Tributaria Regionale
RAGIONE_SOCIALE Marche solo apparentemente esposto le ragioni di fatto e di diritto su cui ha fondato la decisione;
il motivo è infondato;
invero, la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sui fatti di causa e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, c. 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). In questo caso, la motivazione esiste, risulta ampia e chiara, priva di contraddizioni; essa raggiunge quindi il c.d. ‘minimo costituzionale’ consentendo il controllo sul percorso logico -giuridico svolto;
il secondo motivo, ai sensi degli artt. 49 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 54 del d.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) e 109 c. 5 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si duole
del fatto che la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche ha omesso di considerare che le fatture passive emesse dai visuristi si riferiscono, con riguardo alle spese per le certificazioni, a costi inerenti all’attività professionale del ricorrente e, come tali, deducibili dal reddito di lavoro autonomo del medesimo. La Commissione ha omesso altresì, secondo la prospettazione del ricorrente, di considerare che le spese per le certificazioni sono state sostenute dai visuristi in nome e per conto del AVV_NOTAIO e non dei clienti di quest’ultimo;
il motivo è infondato;
invero, la CTR ha esaminato proprio tali profili che si assumono pretermessi: essa scrive che ‘… così come rappresentato dal Ricorrente, non è dubbio che la documentazione di spesa esibita dal Contribuente sia riferita in parte a spese sostenute ‘in nome e per conto’ del cliente, in parte a costi per ‘diritti ed onorari’. Non è altrettanto revocabile in dubbio che, così come esplicitamente stabilito dall’art. 15 punto 3 del D.P.R. n. 633/1972, le spese sostenute in nome e per conto di terzi (destinate ad essere rimborsate dai medesimi) non possano essere portate in detrazione come ‘costi ‘ sostenuti : la ratio della disposizione è che , semplicemente, tali spese non sono costi, bensì somme versate per terzi, che sovente ne anticipano l’importo, e comunque destinate ad essere rimborsate (tanto è che, ovviamente, tali rimborsi non entrano a comporre la base imponibile)’.
tali affermazioni evidenziano l’esame adeguato di tutti i fatti oggetto del processo, che ha per oggetto, come ancora precisamente scrive la CTR, i soli costi del conto ‘Spese per certificazioni’, rappresentati da fatture emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE studio notarile da numerosi ‘visuristi’, fatture che risultavano composte da due voci distinte: ‘Spese anticipate ex art. 15 DPR n. 633/72’ e ‘Diritti e Onorari’. L’Ufficio aveva ritenuto non deducibili tali costi per la parte riferita alle spese anticipate; il Contribuente aveva sostenuto che si trattava, al
contrario, di costi tutti deducibili, ivi compresa la parte riferita alle ‘spese anticipate’ ;
-è allora evidente che i fatti storici sono qui stati presi in considerazione integralmente dal giudice di merito, cui spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004);
il terzo motivo censura la sentenza gravata ai sensi degli artt. 49 d. Lgs. n. 546 del 1992 e 360 c. 1 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art. 15 c. 1 n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche – secondo parte ricorrente – ha ritenuto erroneamente che le spese per le certificazioni RAGIONE_SOCIALE fatture passive emesse dai visuristi si riferirebbero ai clienti del AVV_NOTAIO e costituirebbero spese anticipate dal ricorrente in nome e per conto degli stessi e da questi ultimi destinate ad essere rimborsate al professionista. Essa non avrebbe però considerato che, affinché le spese per le certificazioni possano essere riaddebitate dal AVV_NOTAIO al di lui cliente come spese esenti, le medesime devono essere specificatamente documentate e riferibili alle singole pratiche. Sostiene il ricorrente che nel caso de quo , però, tale associazione non risulta possibile, secondo il contribuente, in quanto le fatture emesse dai visuristi cumulano una molteplicità di prestazioni riferite a diverse pratiche del AVV_NOTAIO non identificabili singolarmente. L’unica opzione
possibile, nel caso di specie, è dunque quella di far confluire le spese per visure nel compenso;
il motivo è inammissibile;
la CTR ha accertato in fatto che «non è dubbio che la documentazione di spesa esibita dal Contribuente sia riferita in parte a spese sostenute ‘in nome e per conto’ del cliente, in parte a costi per ‘diritti ed onorari’ »;
a fronte di ciò, essa CTR ha ritenuto che «così come esplicitamente stabilito dall’art. 15 punto 3 del D.P.R. n. 633/1972, le spese sostenute in nome e per conto di terzi (destinate ad essere rimborsate dai medesimi) non possano essere portate in detrazione come ‘costi ‘ sostenuti: la ratio della disposizione è che , semplicemente, tali spese non sono costi, bensì somme versate per terzi, che sovente ne anticipano l’importo, e comunque destinate ad essere rimborsate ( tanto è che, ovviamente, tali rimborsi non entrano a comporre la base imponibile)»;
in altre parole, diversamente da quanto posto a base del motivo di ricorso per cassazione, la sentenza di appello ha in realtà puntualmente accertato come il contribuente abbia tenuto autonome, indicandole separatamente nella documentazione contabile, le spese ‘in nome e per conto’ (ivi includendo i costi per le visure) rispetto ai ‘diritti e onorari’. Tale suddivisione, quindi, non solo era possibile ma doveva anche evitare la deduzione RAGIONE_SOCIALE spese ‘in nome e per conto’ che in quanto rimborsate dai clienti non potevano rilevare ai fini impositivi -e pertanto non andavano dedotte – in quanto costi non sostenuti dal AVV_NOTAIO, ma solo anticipati nell’interesse dei clienti e all’esito del pagamento della prestazione professionale debitamente rimborsati al contribuente. E pertanto di tali costi doveva esser presente unicamente traccia nella documentazione contabile sia dei visuristi sia del AVV_NOTAIO
contribuente, senza però che da ciò potesse derivarne alcuna conseguenza impositiva in capo al medesimo;
il motivo, quindi, è in concreto diretto a contestare tale accertamento in fatto e risulta quindi inammissibile;
conclusivamente, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
p.q.m .
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024.