Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28976/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma alla INDIRIZZO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA, n. 2358/2017, depositata in data 2/5/2017;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 10 settembre 2024;
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), esercente attività di lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile, che per l’anno 200 7 aveva presentato la dichiarazione Unico 2008 esponendo un reddito d’impresa pari ad euro 49.896, fu sottoposta a verifica fiscale sulla base di alcuni indici, come la stipula di numerosi negozi giuridici di locazione immobiliare, la consistenza del suo patrimonio immobiliare e la vendita di immobili ad un prezzo più basso rispetto alle valutazioni OMI.
Il sessanta per cento del capitale della società contribuente era detenuto da una s.a.s. (la RAGIONE_SOCIALE), mentre NOME e NOME COGNOME detenevano il 20 per cento ciascuno.
L’Ufficio attivò nei confronti dei soci NOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie per verificare se le movimentazioni da questi posti in essere fossero riconducibili alla società RAGIONE_SOCIALE e fossero rilevanti ai fini della ri costruzione del reddito d’impresa prodotto dalla società nell’anno in contestazione.
All’esito dell’invio di separati inviti a comparire, rivolti ai soci persone fisiche e alla società, e in esito all’esame della documentazione contabile prodotta dai contribuenti, l’Ufficio recuperò a tassazione i movimenti presenti sui conti correnti intestati ai soci NOME e NOME COGNOME (sia nella forma dei prelevamenti che in quella dei versamenti), ritenuti non giustificati, e, in applicazione degli artt. 32
del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, imputò gli stessi a reddito d’impresa presuntivamente prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE e da questa non dichiarato, considerando gli stessi anche come imponibili ai fini iva.
Di conseguenza, con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2012, notificato in data 6 dicembre 2012 , l’RAGIONE_SOCIALE recuperò a tassazione per il 2007 in capo alla società maggiori imposte Ires, Irap e Iva, con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria .
Parallelamente, in data 6 dicembre 2012 , l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società un atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni avente n. NUMERO_DOCUMENTO, irrogando sanzioni iva per l’anno 2007 per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997.
L’atto di contestazione di violazioni fu impugnato dinanzi alla C.T.P. di Frosinone, che rigettò il ricorso.
L’appello della contribuente, nel contraddittorio con l’Ufficio, fu dichiarato inammissibile dalla C.T.R., con la motivazione che con l’appello la società avrebbe riproposto le doglianze contenute nel ricorso di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la società censura la sentenza impugnata per aver ritenuto il ricorso in appello inidoneo a
criticare la decisione assunta dai giudici di primo grado, in assenza di censure specifiche mosse a carico della sentenza.
In particolare, la società deduce che il suo appello soddisfaceva i requisiti di specificità RAGIONE_SOCIALE censure e che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità si è assestata nel ritenere che il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche con la riproposizione dei motivi di censura spiegati avverso l’atto impugnato in prime cure e non accolti dal primo giudice.
1.1. Il motivo è fondato.
La contribuente ha trascritto all’interno del ricorso per cassazione il ricorso in appello, dal quale si evincono le questioni decise dal giudice di primo grado relativamente alle quali si era chiesto il riesame in appello.
D’altronde, sul tema della specificità dei motivi di appello si è recentemente pronunciata questa Corte, ribadendo la consolidata giurisprudenza secondo la quale ‘ in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura’ (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Rv. 670205 – 01).
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, che si pronuncerà nel merito
dell’appello a suo tempo proposto dalla contribuente e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata.
Rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre