Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32782/2018 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA – SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 3777/2018, depositata il 20/04/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.c.i. (annualità 2011), del Comune di Salerno, avente ad oggetto alcuni immobili di sua proprietà, stimati in euro 94,92 al mq in base alla delibera n. 240 del 2007 del Comune, deducendo l’incongruità della valutazione e l’erroneità delle superfici rispetto a quelle catastali.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Ad avviso della Commissione tributaria regionale, «avendo la C.T.P. divisato l’infondatezza del ricorso con specifica motivazione riguardante la correttezza della stima operata dal Comune in conformità ai criteri generali considerati nella delibera comunale n. 240 del 23 febbraio 2007 ed in ogni caso la congruità di essa stima, non essendo utilizzabile la consulenza di parte né essendo probanti di per sé le certificazioni catastali, non è dato rinvenire nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio di tali argomenti fattuali e giuridici, ma solo l’insistenza, a prescindere, delle tesi propugnate in processo fin dall’inizio».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, formulando tre motivi e depositando successiva memoria, in cui ha allegato il giudicato formatosi a favore di un comproprietario e la variante intervenuta relativamente al p.u.c.
Si è costituito con controricorso il Comune.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 n. 4 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la sentenza ha acriticamente confermato quella di
primo grado, senza neppure soffermarsi sulla doglianza, avente ad oggetto la mancata coincidenza della superficie del terreno indicata nell’avviso e di quella di effettiva proprietà della contribuente -doglianza formulata in primo grado e riproposta in appello, con la produzione, unitamente alla documentazione catastale (reputata insufficiente nella sentenza di primo grado) di copia del decreto di esproprio, a dimostrazione della perdita di proprietà di una parte del terreno indicato nell’avviso di accertamento ; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado, senza tenere conto dei parametri di riferimento previsti dalla legge per la determinazione del valore venale dell’area (in particolare dei vincoli di inedificabilità) e della consulenza d’ufficio (espletata in altro giudizio avente ad oggetto area dello stesso comparto e prodotta in appello); 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, stante la specificità dei motivi formulati e la pronuncia di rigetto e non di inammissibilità dell’appello.
2.Preliminarmente deve rilevarsi che il contenuto della memoria difensiva non risulta pertinente rispetto alla presente decisione, vertendo il ricorso sulla violazione di regole processuali (primo e terzo motivo), oltre che sulla determinazione del valore venale delle aree in esame.
2.Il primo motivo, con cui si è denunciata la lacuna motivazionale della sentenza, è infondato, atteso che la sentenza impugnata, nonostante la premessa («l’appello è infondato») e la formula decisoria utilizzata nel dispositivo («rigetta l’appello»), ha valutato inammissibile l’impugnazione proposta , in considerazione della asserita genericità delle censure rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, senza, perciò, confrontarsi con le
problematiche di merito, rispetto alle quali in effetti la motivazione si riduce alla mera riproduzione di astratti principi.
E’, tuttavia, fondato l’ultimo motivo di ricorso, che denuncia l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello ed esso è pregiudiziale rispetto al secondo, che pone una questione relativa al merito, neppure affrontata nella sentenza impugnata.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-5, 23 novembre 2018, n. 30525 e Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954).
Peraltro, come evidenziato nel ricorso, in cui è trascritto in parte l’atto di appello, ai fini dell’autosufficienza, nel giudizio di secondo grado, la contribuente ha fondato le eccezioni formulate in primo grado su nuova documentazione (e, cioè, copia del decreto di esproprio e consulenza tecnica di ufficio espletata in altro giudizio, avente ad oggetto area dello stesso comparto), proprio al fine di superare le argomentazioni sui cui i giudici di primo grado hanno fondato il rigetto
Come detto, il secondo motivo, avente ad oggetto una questione di merito neppure trattata nella sentenza impugnata, è da ritenersi assorbito in considerazione dell’accoglimento del terzo motivo.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettato il primo ed assorbito il secondo, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, a cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M. La Corte
accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .