Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33417 Anno 2024
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7447 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio legale De COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 517/02/2020, depositata in data 14 settembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva dichiarato inammissibile l’appello nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 130/01/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro di rigetto del ricorso proposto dal suddett o contribuente, esercente l’attività professionale di notaio, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. dei funzionari-verificatori, aveva contestato ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 2012, l’indebita deduzione: 1) dei canoni di locazione relativi all’immobile sito in Cagli, INDIRIZZO adibito a studio professionale; 2) del rimborso delle spese di viaggio per personale dipendente; 3) della quota di ammortamento relativa alle spese di manutenzione su immobili; 4) della quota di ammortamento relativa ad un motociclo.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ritenendo che ‘nell’atto di appello non erano state svolte autonome critiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dalla CTP’ avendo il difensore riproposto ‘quasi parola per parola i motivi di ricorso di primo grado’ , ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente.
3.Resiste con controricorso l ‘Agenzia delle entrate .
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza ( error in procedendo ) per violazione dell’art. 53, comma
1, del D.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l’appello per difetto di motivi specifici sebbene il contribuente avesse -come si evinceva dall’atto di appello – articolato specifiche doglianze (nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92; errata interpretazione dell’art. 10 bis, comma 8, della legge n. 212/2000; errata interpretazione dell’art. 10 bis, comma 9, della legge n. 212/2000 ; errata interpretazione dell’art. 54 del TUIR; nulli tà del capo della sentenza relativo al rilievo sui rimborsi chilometrici per viaggi dei dipendenti, per violazione dell’art.36 del d.lgs. n. 546/92; erroneo accertamento dell’acquiescenza da parte del contribuente sul rilievo ‘ammortamento spese manutenzione immobili’; errata decisione sul rilievo ‘ammortamento autovetture’ ) avverso la sentenza di primo grado, contenenti quella necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne mirava ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’ error in procedendo per violazione dell’art. 118, comma 3, del R.D. n. 1368 del 1941 e falsa applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità facendo riferimento espresso a contributi dottrinali e applicando all’atto di gravame disciplinato dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, i diversi e più rigorosi requisiti richiesti a pe na di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. per il ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 ( error in iudicando ) per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità sebbene: 1) l’art. 53 cit. non imponesse rigidi canoni formali, potendo gli elementi di specificità essere ricavati, per implicito, dall’intero atto di impugnazione; 2) la sanzione dell’inammissibilità di cui all’art. 53, comma 1, avesse carattere eccezionale.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ( error in iudicando ) la violazione dell’art. 10 -bis , comma 9, della legge n. 212/2000 e la falsa applicazione dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ignorando del tutto la censura del contribuente nei confronti della sentenza di primo grado in punto di mancato assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza della condotta abusiva.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.n. 4 e 6 c.p.c. – per avere il contribuente formulato i motivi di ricorso in mancanza di chiarezza e specificità nonché riproducendo sostanzialmente i motivi dell’atto di appello in violazione dei principi di autosufficienza nonché di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Invero, il ricorso si palesa , ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 c.p.c ., autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell’intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con una riproduzione, nelle parti di interesse, dell’atto di appello.
6.Il primo motivocon il quale si denuncia l’ error in procedendo – è fondato con assorbimento dei restanti.
6.1.Quanto alla specificità dei motivi di appello, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all ‘ art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5″, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11
marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; n. 2379 del 2022). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582; sez. 6-5, Ord. n. 19116 del 2022). Questa Corte ha avuto modo di precisare che « In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell ‘ appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito » (Cass. n. 26134/2017; n. 1200/2016; Cass. 5864/2019). Le Sezioni Unite, con sentenza n. 27199/2017, hanno ribadito i principi enucleati dalla giurisprudenza richiamata, affermando che «resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (cfr. Cass., n.3194/2020; n. 10462 del 2021); pertanto, ‘ la
riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci ” (Cass. sez.5, 1° agosto 2019, n. 20745; Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Sez. 5, Ordinanza n. 10462 del 2021).
6.2.Nella specie, il giudice del gravame, non si è attenuto ai suddetti principi, in quanto ha ritenuto inammissibile il gravame atteso che ‘nell’atto di appello non erano state svolte autonome critiche alla ricostruzione dei fatti e alle argomentazioni giuridiche esposte dalla CTP’ avendo il difensore riproposto ‘quasi parola per parola i motivi di ricorso di primo grado ‘ senza indicare gli errori in cui sarebbe incorsa la CTP; invero, come ribadito in Cass. n. 27784 del 2020, questo non costituisce, di per sé, un motivo di inammissibilità, se le stesse doglianze risultano, comunque, in una contrapposizione alle argomentazioni della sentenza, il che nella specie si evince dall’esame dell’atto di appello -riprodotto, nelle parti di interesse, in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza – la cui analisi è ammissibile da parte di questa Corte trattandosi di denuncia di error in procedendo .
In particolare, la società contribuente: 1) con il primo motivo di gravame – nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 ha denunciato il vizio di difetto assoluto o motivazione apparente della pronuncia di primo grado; 2) con il secondo motivo errata interpretazione dell’art. 10 bis , comma 8, della legge n. 212/2000 -ha contestato la decisione nella parte in cui il giudice ha disatteso l’eccezione di nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione; 3) con il terzo motivo – errata interpretazion e dell’art. 10 bis , comma 9, della legge n. 212/2000 -ha aggredito la sentenza nella parte in cui
la CTP ha ritenuto assolto da parte dell’Ufficio l’onere di dimostrazione della condotta abusiva e ha, al contempo, escluso che la società avesse provato l’esistenza di valide ragioni extrafiscali; 4) con il quarto motivo – errata interpretazione dell’art. 54 del TUIR -ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto elusa la norma di cui al l’ art. 54 del TUIR, nella versione vigente ratione temporis , relativamente alla indeducibilità dei canoni di leasing in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo; 5) con il quinto motivo nullità del capo della sentenza relativo al rilievo sui rimborsi chilometrici per viaggi dei dipendenti, per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 – ha dedotto il vizio di difetto assoluto o motivazione apparente della decisione di primo grado relativamente alla ritenuta legittima ripresa a tassazione dei rimborsi chilometrici per viaggi effettuati da dipendenti; 6) con il sesto motivo – erroneo accertamento dell’acquiescenza da parte del contribuente sul rilievo ‘ammortamento spese manutenzione immobili’ – ha aggredito la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la ripresa della quota di ammortamento relativa alle spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione di immobili per asserita acquiescenza della contribuente; 7) con il settimo motivo – errata decisione sul rilievo ‘ammortamento autovetture’ – ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la ripresa della quota di ammortamento relativa ad un motociclo. Peraltro, ad avviso della CTR, i motivi di censura sarebbero articolati in ‘ una intricata commistione di elementi di fatto e questioni di diritto, riproduzione di atti o documenti inseriti nel ricorso, argomentazioni delle parti e brani di motivazione della sentenza di primo grado ‘ laddove dall’atto di gravame, per quanto sopra precisato, si evince una chiara e univoca esposizione delle ragioni di doglianza prospettate avverso la sentenza di prime cure.
7.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024