Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23106 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 11/08/2025
Registro Invim riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17793/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione;
-intimata – avverso la sentenza n. 911/2024, depositata il 7 febbraio 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Sulla base di un solo motivo, NOME ricorre per la cassazione della sentenza n. 911/2024, depositata il 7 febbraio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un sollecito di pagamento notificato alla contribuente in relazione a due presupposte cartelle di pagamento.
Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha rilevato l’inammissibilità dell’appello « posto che le doglianze veicolate nell’atto di impugnazione sono le stesse di quelle oggetto del ricorso in primo grado, mentre non si apprezza una critica diretta alla motivazione della sentenza impugnata.».
-L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, assumendo, in sintesi, che la declaratoria di inammissibilità dell’appello si poneva in obiettiva contraddizione tanto col contenuto della sentenza gravata -che, rilevata la rituale notifica degli atti presupposti (due cartelle di pagamento), aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in quanto « la prescrizione per i tributi erariali è decennale» – quanto con gli spiegati motivi di ricorso in appello che avevano riguardo, rispettivamente, alla maturata prescrizione (decennale) per il tributo erariale -siccome «tra la data di notifica della cartella di pagamento in data 22.3.2002 e la data di notifica del sollecito di pagamento in data 13.7.2018, in assenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione » risulta, per l’appunto, maturato il termine decennale -ed alla (del pari perfezionata) prescrizione (questa volta solo) triennale a riguardo della cartella di pagamento che concerneva la tassa automobilistica, così che «tra la data di notifica della cartella di pagamento in data 21.11.2014 e la data di notifica del sollecito di pagamento in data 13.7.2018, in assenza di ulteriori atti
interruttivi della prescrizione» (anche) detto termine triennale doveva ritenersi spirato.
-Il ricorso è fondato, e va accolto.
2.1 -Il giudice del gravame ha rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53) senza dar conto dei contenuti tanto della sentenza impugnata quanto dello stesso proposto gravame.
Premesso, quindi, che la specificità dei motivi di appello non può che confrontarsi col decisum oggetto di impugnazione (Cass., 9 settembre 2022, n. 26560), va rilevato ad ogni modo che, come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), – disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), – non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano, così come nella fattispecie, le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis , Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24
agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
2.2 -Il motivo di ricorso plasticamente restituisce, in ragione della suoi specifici contenuti, la compiutezza motivazionale del proposto gravame che, come anticipato, andava commisurato al decisum di prime cure il cui contenuto si risolveva nei seguenti termini: «Dall’Esame della documentazione depositata dalla parte resistente risulta che le due cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate. Pertanto poiché la prescrizione per i tributi erariali è decennale, a partire dalla notifica dell’ultimo atto sotteso a quello della notifica dell’atto sotteso l’eccezione della prescrizione mossa dalla ricorrente è infondata.».
Ed è (del tutto) evidente che -così definito il giudizio -il proposto gravame legittimamente (e compiutamente) era volto a censurare sia l’indistinta ascrizione della prescrizione ai tributi erariali sia la specifica valenza del dato relativo al difetto di atti interruttivi della prescrizione.
3. -Come, poi, la Corte ha ripetutamente statuito -secondo un risalente, consolidato e del tutto maggioritario orientamento interpretativo -qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola stat uizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840 cui adde Cass., 12 dicembre 2024, n. 32092; Cass., 11 ottobre 2022, n. 29529; Cass., 11 marzo 2022, n. 7995; Cass., 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., 19
dicembre 2017, n. 30393; Cass., 20 agosto 2015, n. 17004; Cass., 2 maggio 2011, n. 9647).
L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio