Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30217 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27698/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO ,
-ricorrente -Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ,
-resistente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1990/2015, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007 , era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef.
L ‘Ufficio aveva attribuito induttivamente alla contribuente un maggior reddito sulla scorta di indici sintomatici di una maggiore capacità contributiva.
La C.t.r. dichiarava inammissibile, in quanto nuova, la censura, articolata nel primo motivo di appello, relativa all’asserita violazione del termine di sessanta giorni cui all’art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212; affermava che il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta omessa disamina di circostanze di fatto, era privo di specificità e che le precisazioni introdotte all’udienza di discussione erano oltre i limiti temporali consentiti dal processo; escludeva, quanto al terzo motivo di appello, la rilevanza della sentenza favorevole resa in altro giudizio dalla C.t.p. di Asti con rifer imento all’anno di imposta 2008 .
RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva a mezzo di tempestivo controricorso, ha depositato tardivamente «atto di costituzione», al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale.
La contribuente con successiva nota del 2 marzo 2020 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in ragione dell’integrale estinzione del debito fiscale, definito ai sensi dell’art. 3. d.l. n. 119 del 2018.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto privo di specificità il secondo motivo del l’appello.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In via alternativa, ripropone la medesima censura di cui al primo motivo, facendo valere la nullità della sentenza impugnata.
Preliminarmente deve rilevarsi che la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della domanda di cessazione della materia del contendere non è idonea a provare che il debito fiscale che sostiene di aver definito ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 sia quello di cui all’avviso di accertamento impugnato in questa sede. In particolare, in nessuno dei documenti allegati all’istanza è contenuto univoco riferimento a detto ultimo, atteso che tutti i medesimi riportano, esclusivamente, gli estremi RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali che si assumono emesse di conseguenza.
In mancanza di prova certa della definizione della lite, il ricorso va deciso nel merito.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati.
4.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di
diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata RAGIONE_SOCIALE censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
Nello stesso senso, in tema di contenzioso tributario, si è precisato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione -le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello -non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; infatti, gli elementi di specificità dei motivi ben possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto la disposizione richiamata deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (Cass. 21/07/2020, n. 15519). Ancora, si è chiarito che nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 cit., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’ esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo
imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere «specifici» i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
4.2. La C.t.r., nel ritenere privo di specificità il secondo motivo di appello, non si è attenuta a questi principi in quanto il medesimo assolveva ai requisiti individuati da questa Corte.
La contribuente, infatti, nell’atto di appello in parte qua fedelmente riprodotto nel ricorso per cassazione -in primo luogo riportava gli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento contestato; di seguito, precisava che sin dal primo grado aveva contestato che l’Ufficio aveva omesso di considerare consistenti somme nella propria disponibilità, valutandone solo una minima parte; riproduceva, di conseguenza, l’elenco cronologico RAGIONE_SOCIALE operazioni di investimento e disinvestimento effettuate ed evidenziava analiticamente gli errori che assumeva compiuti dall’Ufficio. Riportava, di seguito la parte della motivazione della sentenza di primo grado censurata e deduceva, in punto di diritto, che la C.t.p., a fronte di quanto allegato e prodotto in ordine alla tracciabilità extra reddito RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie e degli incrementi patrimoniali, nulla aveva argomentato e valutato, essendosi limitata a richiamare il principio generale in tema di onere della prova e ad affermare in modo apodittico che non era stata fornita la prova liberatoria. Aggiungeva che, pertanto, era stato del tutto omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto puntualmente dedotte in primo grado, e tutte richiamate, le quali, ove correttamente analizzate, avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione.
Il secondo motivo di gravame, pertanto, conteneva specifica contestazione della sentenza di prima grado nella parte in cui non
aveva esaminato quanto la ricorrente assumeva di aver allegato e documentato in ordine agli errori commessi nell’accertamento ed alla tracciabilità extra reddito RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie e degli incrementi patrimoniali.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame del secondo motivo di appello, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.