Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4350/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5450/2021, depositata in data 2 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. In data 07/01/2019 veniva notificato al Sig. COGNOME COGNOME avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, comma 3, e 41bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, accertava ai fini IRPEF, per l’anno
Avv. Acc. IRPEF 2013
d’imposta 2013, redditi diversi pari € 627.488,00, derivanti dall’esercizio di un’attività illecita svolta mediante la gestione dell’attività svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era legale rappresentante.
Contro tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma del proprio operato.
La C.t.p. adita, con sentenza n. 2724/20/20, rigettava integralmente il ricorso del contribuente ritenendolo, sostanzialmente, un soggetto interposto quale amministratore e socio unico della società RAGIONE_SOCIALE
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo inammissibilità dell’appello e, in ogni caso, conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 5450/21/2021, depositata in data 2 luglio 2021, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il gravame del contribuente, ritenendo l’appello non specifico e prive dell’esposizione di espresse censure ma semplicemente ripetitivo delle eccezioni e deduzioni formulate in primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi e riproposizione di
quelli di primo grado, nonostante con essi il contribuente avesse riproposto quelle censure che non erano state analizzate dal Giudice di primo grado.
2. Il motivo è fondato.
Con un autorevole arresto (Cass. 21/07/2020, n. 15519), preceduto e seguito da altri di eguale tenore, si è sostenuto che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. – nel cassare la pronuncia della CTR che aveva ritenuto non identificabile la sentenza impugnata, sul rilievo che nel motivo di gravame fosse stata indicata una cartella di pagamento riferita ad altro giudizio -, ha evidenziato che dallo stralcio dell’impugnazione si evincesse chiaramente quale fosse la sentenza in questione, ciò trovando riscontro anche nella parte in fatto ed in quella motiva della stessa pronuncia di appello).
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., nel dichiarare inammissibile l’appello, ha motivato nel senso che l’appellante non aveva contestato la motivazione espressa da parte dei giudici di primo grado limitandosi a ripetere le medesime eccezioni e
deduzioni formulate in primo grado; ribadendo che l’appello non fosse sufficientemente specifico e non contenesse espresse censure rivolte alla sentenza di primo grado e quindi quelle necessaria parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico giuridico.
Così opinando, tuttavia, la C.t.r. ha obliterato del tutto la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
In conclusione, va accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa composizione,
proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.