Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6253 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Avviso di accertamento Motivi appello -specificità -Inammissibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17252/2020 R.G. proposto da: Avv. NOME
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’ NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 3735/2019, depositata il 18 ottobre 2019.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate notificava ad NOME COGNOME, socia della RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, determinava il maggior reddito da partecipazione in conseguenza del precedente avviso di accertamento societario che aveva rideterminato il reddito di impresa.
La C.t.p. rigettava il ricorso; la C.t.r. dichiarava inammissibile l’appello della contribuente osservando che non aveva confutato con motivi specifici le motivazioni della sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre le questione già sollevate. Aggiungeva che la C.t.p. aveva esaminato tutte le deduzioni difensive.
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver reso motivazione intrinsecamente contradditoria, meramente apparente e addirittura inesistente giungendo alla declara toria dell’ inammissibilità del gravame sulla scorta di false ed erronee affermazioni, smentite dal contenuto dell’atto di appello.
Al riguardo evidenzia che erano stati articolati almeno tre specifici motivi di appello, con espresso richiamo alla normativa violata, relativi alla mancata allegazione all’atto impositivo del p.v.c.; alla decadenza dell’ufficio , non potendo operare l’istituto del c.d. raddoppio dei termini di accertamento; all’erronea contestazione di un’operazioni inesistente.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui ha affermato che i giudici del primo grado avevano preso in considerazione tutte le censure mosse
Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa ed erronea applicazione dell’art. 43, comma 3 d.P.R. 28 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile il c.d. raddoppio dei termini di accertamento ai soci non amministratori.
Il primo motivo è fondato, restando assorbito gli altri.
3.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
Nello stesso senso, in tema di contenzioso tributario, si è precisato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione -le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello -non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; infatti,
gli elementi di specificità dei motivi ben possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto la disposizione richiamata deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (Cass. 21/07/2020, n. 15519). Ancora, si è chiarito che nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 cit., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere «specifici» i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
3.2. La C.t.r., nel ritenere privo di specificità l’ appello, non si è attenuta a questi principi in quanto il medesimo assolveva ai requisiti individuati da questa Corte essendo chiaramente esplicitate le censure mosse alla sentenza di primo grado, così come riportate nel ricorso per cassazione.
Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia
impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarla (Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722). Restano, pertanto, irrilevanti le ulteriori considerazioni della sentenza in ordine alla censura relativa al difetto di motivazione della sentenza di primo grado ritenuta infondata.
4 Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.