Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10940 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 541/15/2022 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 15/11/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
1. La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso una cartella di pagamento
Cartella di pagamento ICI – Appello inammissibile per mancanza di specifici motivi di doglianza
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE in data 20.3.2019 in relazione ad ICI 2011, asserendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata cartella e che, per l’effetto, la relativa pretesa tributaria si era prescritta.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente nullità della cartella pur regolarmente notificata.
Sull’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che l’appello non conteneva specifici motivi di doglianza, essendo le censure sostanzialmente ripetitive di quelle esternate in primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un solo motivo. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 342 cod. proc. civ. e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che aveva proposto appello deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado, in considerazione del fatto che, sulla base della documentazione prodotta in quella sede, l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata era stato correttamente notificato.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non é richiesta né l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione
RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione.
Inoltre, la valutazione circa il rispetto, da parte dell’appellante, dell’obbligo di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, poiché non è possibile una contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche.
Orbene, la ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza, ha trascritto, a pagina 5 del ricorso, l’atto di appello, dal quale si evince che, a fronte dell’affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui difettava agli atti l a prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata, con la conseguenza che quest’ultima andava annullata, l’RAGIONE_SOCIALE ha, in sede di appello, prodotto la relata di notifica relativa al detto avviso, evidenziando che lo stesso era stato regolarmente notificato in data 13.10.2016, con la conseguenza che non ricorrevano i presupposti per annullare la successiva cartella.
La CTR, erroneamente, anziché valutare la documentazione prodotta con l’atto di appello, ha dichiarato infondato ( recte , inammissibile) lo stesso per difetto di specificità dei motivi.
Per mera completezza espositiva, va evidenziato che nel processo tributario, in base all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in grado d’appello è fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti. In particolare, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., fermo restando che tale attività processuale deve essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9.4.2024.