Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12499 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Specificità motivi di appello-processo tributario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18807/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO di San Lio, in forza di procura per AVV_NOTAIO COGNOME di Ragusa del 13/07/2016 rep. 2264, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 531/2016, depositata in data 10/02/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
l ‘RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento sintetico a fini Irpef per l’anno di imposta 2008 nei confronti di NOME COGNOME, recuperando maggior imponibile in base al cd. redditometro;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale (CTP) di Ragusa rigettava il ricorso;
la RAGIONE_SOCIALECTRRAGIONE_SOCIALE della Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava inammissibile l’appello, in assenza di specifici motivi di impugnazione non avendo il ricorrente dedotto RAGIONE_SOCIALE censure specifiche alle argomentazioni del giudice di primo grado;
contro tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base a due motivi, illustrati da successiva memoria;
-resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), il ricorrente deduce violazione de ll’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, deducendo che la CTR ha errato nel ritenere inammissibile l’appello.
Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), il ricorrente deduce violazione dell’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, riproponendo la medesima censura.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 15/01/2019, n. 707; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 2/12/2020, n. 27496; Cass. 11/02/2021, n. 3443; Cass. 10/03/2021, n. 6596; Cass. 11/03/2021, nn. 6850 e 6852; Cass. 26/05/2021, nn. 14562 e 14582; Cass. 27/05/2021, n. 14873).
Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (Cass. 21/11/2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass. 24/08/2017, n. 20379; Cass. 21/07/2020, n. 15519; Cass. 26/05/2021, n. 14582).
Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente,
insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass. 26/05/2021, n. 14582).
Nel processo tributario vige, quindi, il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís , Cass. 29/02/2012, n. 3064; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass. 22/03/2017, n. 7369; Cass. 28/09/2018, n. 23532).
Ha quindi errato la CTR nel ritenere che la mera reiterazione dei motivi fosse inidonea a generare valida impugnazione, richiedendo necessaria una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte del primo giudice.
Peraltro nel caso di specie la ricorrente ha trascritto interi passaggi dell’atto di appello, dalla lettura dei quali emerge, invero, anche la presenza di un’articolata censura alla sentenza di primo grado , che per alcuni motivi si fonda anche sulla censurata interpretazione di un documento prodotto nel corso del giudizio di primo grado (il terzo motivo), e sulla produzione di nuovi documenti (ii settimo motivo), di per sé evidentemente incompatibili anche con la ritenuta mera riproposizione degli argomenti di primo grado.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza di appello e rinvio alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa
composizione, per nuovo esame e cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.