Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 31026-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE –
Intimato
Avverso la sentenza n. 1759/03/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 19.05.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla sentenza si evince che a seguito di una verifica condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cui si contestava la fatturazione di operazioni inesistenti, era sottoposta ad accertamento anche la RAGIONE_SOCIALE, relativamente a due fatture per le quali l’ufficio riscontrava una mancata corrispondenza di prestazioni offerte
Appello -Difetto di specificità – Operazioni oggettivamente inesistenti
dalla D.R.G. citata, e che tuttavia erano state contabilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE, così incidendo tanto sul reddito quanto sull’imponibile iva dell’anno 2009 . L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pretese dunque maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed Iva.
Nel contezioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Cosenza annullò l’atto impositivo con sentenza n. 3058/04/2015, accogliendo le ragioni della contribuente. L’ufficio appellò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con sentenza n. 1759/03/2021 dichiarò inammissibile l’impugnazione. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto la chiarezza della motivazione di primo grado, aver rilevato che l’accertamento era derivato da una verifica afferente ad altra compagine sociale, ricorrendo ad una doppia presunzione, e che le fatture erano risultate registrate e la contabilità era regolare, ha ritenuto che l’appello dell’ufficio di contro difettava della specificità dei motivi. Ne ha dichiarato per questo l’inammissibilità .
Per la cassazione della decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a due motivi. La contribuente non ha inteso resistere.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 2024.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto che l’appello non fosse sorretto da censure specifiche alla motivazione del giudice di primo grado, laddove, al contrario, l’atto di impugnazione conteneva critiche indirizzate ai singoli passaggi motivazionali della pronuncia della Commissione provinciale.
Il motivo è fondato.
Mutuando i risultati ermeneutici maturati nel settore processualcivilistico, in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza è ripetutamente intervenuta, e, con riguardo alla formulazione dell’art. 342 c.p.c., novellata dalla riforma del 2012, ne ha perimetrato il significato, chiarendo innanzitutto come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell’atto d’appello, recependo invece l’interpretazione che della norma (vigente anteriormente al d.l. 83 del 2012) aveva già
elaborato la giurisprudenza della Corte, condivisa dalla dottrina maggioritaria (sulla portata della novella del 2012 cfr. innanzitutto Sez. U, 16 novembre 2017, n. 27199). Si è a tal fine chiarito che il nuovo testo dell’art. 342 cit., come già affermato nei precedenti arresti che avevano enucleato il significato del vecchio testo della norma (introdotti con la riforma del 1990), esige che <> (cfr. anche Cass., 24 aprile 2019, n. 11197; da ultimo, 15 gennaio 2024, n. 1415).
Il principio enucleato è quello secondo cui la parte appellante deve porre il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tali conclusioni erano quelle cui la giurisprudenza era pervenuta nella vigenza della precedente formulazione della norma, che faceva un espresso richiamo ai ‘motivi specifici’, al pari di quanto richiede, nella materia tributaria, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (sin da Cass., 30 gennaio 1987, n. 887; e poi 21 aprile 1994, n. 3809; Sez. U, 29 gennaio 2000, n. 16; 23 ottobre 2014, n. 22502/2014, secondo cui il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in
concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, così da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione). Il giudizio, dunque, nel rispetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum , resta inequivocabilmente nell’alveo di una revisio prioris instantiae , senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione, che è a critica vincolata (cfr. Cass., 30 maggio 2018, n. 13535).
D’altronde è principio reiterato quello secondo cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, <> (Sez. U, 27199/2017 cit.; con specifico riguardo al processo tributario cfr. Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; 15 gennaio 2019, n. 707; 21 luglio 2020, n. 15519).
I principi enucleati sono peraltro coerenti con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al contenzioso tributario, laddove si sostiene che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione, che ai sensi dell’art. 53, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato sinteticamente, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Si sostiene a tal fine che gli elementi di specificità dei motivi possono essere ricavati anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., n. 20379/2017 cit.). Ancora più nettamente si sostiene che nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto ove le
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argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, contestino il fondamento logicogiuridico di quest’ultima, mentre non è richiesta una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate, quando siano evincibili, anche implicitamente, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; 7 aprile 2017, n. 9083), con l’unico concreto limite dell’atto di appello che riproduca le argomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza neppure il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; 19 dicembre 2018, n. 32838). In conclusione la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, RAGIONE_SOCIALE ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53, d.lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., 23 novembre 2018, n. 30525; 22 gennaio 2016, n. 1200; 29 febbraio 2012, n. 2012).
Alla luce di quanto evidenziato nel caso de quo la lettura dell’atto d’appello , già per quanto riportato nel ricorso, consente di superare pienamente la denunciata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Questi ribadiscono quelli posti a fondamento del controricorso (e dell’avviso d’accertamento) , ma con quasi costante riferimento alle argomentazioni ritenute errate dall’ufficio – utilizzate dal giudice provinciale . Anzi, a tal fine, nell’atto d’appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proceduto in modo chiaro ad una critica indirizzata specificamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla sentenza della commissione provinciale per accogliere le tesi della contribuente (prima fra tutte, quella sul ricorso alla doppia presunzione, rilevata dal giudice di prime cure, e, soprattutto, quella sul riscontro della regolarità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e della complessiva regolarità della contabilità sociale, anche questa apprezzata dal giudice di prime cure, laddove la difesa dell’ufficio aveva evidenziato la contraddittorietà del rapporto tra prestazioni fatturate dalla DRG nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, prestazioni tuttavia non eseguite a causa del l’intervenuta risoluzione del
contratto e, ciò nonostante, l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE medesime fatture ai fini della determinazione dell’imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e dell’iva detraibile da parte della COGNOME).
Né è possibile valorizzare le considerazioni preliminari contenute nella sentenza del giudice regionale, laddove questi fa mostra di riconoscere chiarezza alla motivazione del giudice di primo grado, oppure richiama i possibili limiti dei risultati della verifica. Non si tratta in questo caso di un accertamento in fatto, ma di considerazioni del tutto generiche, operate dal giudice d’appello e che, proprio con riguardo ai presunti limiti RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’accertamento, non si confrontano con le ragioni addotte dall’ufficio in sede d’appello per denunciare gli errori del giudice di primo grado.
La decisione assunta dal giudice tributario regionale è dunque del tutto erronea, per non aver fatto buon governo dei principi regolativi del concetto di specificità dei motivi. La Commissione regionale, in altri termini, più che dichiarare l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, avrebbe dovuto rispondere nel merito alle specifiche critiche articolate dalla difesa dell’RAGIONE_SOCIALE in merito all’utilizzo indebito RAGIONE_SOCIALE fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo va dunque accolto.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 654 c.p.p., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’utilizzo indebito RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
La sentenza va in conclusione cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, che in diversa composizione, oltre alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, dovrà esaminare i motivi d’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2024
Il Presidente
NOME COGNOME