Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34041 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5285/2024 R.G. proposto da : AVV_NOTAIO GINO, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CANICATTI’
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n. 6571/2023 depositata il 01/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha impugnato dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO, prot. NUMERO_DOCUMENTO del 22/10/2018) per IMU anno 2013 notificato dal Comune di Canicattì. Ha dedotto la illegittimità della procedura notificatoria dell’avviso di accertamento, l’ inesistenza giuridica della notificazione, la nullità atto impugnato; il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 3, L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000 , in ragione anche della difformità dell’ atto da quello effettivamente consegnato, nonché il difetto del presupposto impositivo soggettivo; la nullità dell ‘ avviso di accertamento per omessa e la decadenza potere accertativo ente comunale anno 2013 per prescrizione pretesa creditoria.
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento con sentenza n. 1189/02/21 depositata il 01/07/2021 ha rigettato il ricorso.
La parte contribuente ha indi interposto appello.
La Corte di seconde cure, con la sentenza in epigrafe meglio indicata, ha rigettato il gravame, ritenendo inammissibile la semplice riproposizione degli stessi motivi già esaminati e rigettati. Ha evidenziato la violazione del principio di specificità dei motivi di appello, sottolineando che l’appellante deve indicare puntualmente le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, e non limitarsi a reiterare argomentazioni generiche. La Corte ha ritenuto esaurita la vicenda con le questioni trattate, considerando irrilevanti o inidonee eventuali altre doglianze non espressamente esaminate.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha depositato controricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione art. 53 D.Lgs. n. 546/1992, art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione art. 360, primo comma, n.4. c.p.c.
Si contesta, nello specifico, la violazione del principio di specificità dei motivi di appello. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello ritenendolo inammissibile, in quanto avrebbe semplicemente riproposto in modo pedissequo i motivi già esaminati e respinti dal giudice di primo grado. Tuttavia, la Corte avrebbe omesso di esaminare il contenuto effettivo dell’atto di appello e della memoria illustrativa, nelle quali erano state formulate critiche puntuali alla sentenza impugnata, tra cui doglianze specifiche inerenti alla mancanza di motivazione della decisione di primo grado, alla prescrizione della pretesa tributaria, all’illegittimità delle sanzioni per carenza di indicazione delle norme applicate, alla violazione delle regole sulla sottoscrizione dell’atto accertativo e alla contestazione sulla validità delle notifiche documentali effettuate tramite copie digitali. Tali censure, a detta del ricorrente, non costituivano una semplice riproposizione generica, ma affrontavano in modo mirato i profili decisori della sentenza di primo grado.
Il contribuente sostiene inoltre che la specificità dei motivi fosse chiaramente desumibile, sia esplicitamente che implicitamente, dall’intero contenuto dell’atto di appello, comprese le premesse e le conclusioni.
1.1. Il primo motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato a più riprese il tema della specificità dei motivi di appello, affermando che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del
provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 20/12/2018, n. 32954 (Rv. 652142 -01)), e, più di recente, confermando l’orientamento, nel ritenere che nel processo tributario, l’onere d’impugnazione specifica richiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. 19/09/2024, n. NUMERO_DOCUMENTO (Rv. NUMERO_DOCUMENTO)).
1.3. La specificità dei motivi di appello non può invero che confrontarsi col decisum oggetto di impugnazione (Cass., 9 settembre 2022, n. 26560). Va rilevato ad ogni modo che, come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53), – disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), – non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis , Cass., 20 dicembre 2018, n. NUMERO_DOCUMENTO;
Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis , Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).
1.4. Alla luce di tale orientamento, deve ritenersi che la decisione gravata -che, peraltro, non dà alcun conto delle ragioni decisorie oggetto di impugnazione (ed alle quali deve parametrarsi la specificità dei motivi di appello) – sia affetta dal vizio dedotto.
1.5. Il primo motivo va conseguentemente accolto.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo si fonda sull’eccezione di prescrizione del credito IMU per l’anno 2013. Il ricorrente contesta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado abbia respinto il gravame su questo punto senza fornire una motivazione specifica, limitandosi a un rigetto implicito, mentre già il giudice di primo grado aveva erroneamente motivato solo in merito alla decadenza del potere accertativo, ignorando completamente l’eccezione di prescrizione.
Secondo il contribuente, l’IMU rientra tra i crediti soggetti al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., poiché trattasi di prestazioni periodiche. L’avviso di accertamento, essendo un atto recettizio, doveva essere notificato al debitore entro la fine del 2018 per interrompere validamente il termine di prescrizione. La notifica, invece, sarebbe stata perfezionata solo il 16 gennaio 2019,
quindi oltre il termine utile, determinando l’estinzione del credito per prescrizione. Il contribuente richiama anche la giurisprudenza della Cassazione secondo cui, per interrompere la prescrizione, l’atto deve giungere alla conoscenza effettiva del destinatario prima della scadenza del termine
2.1. Il motivo va dichiarato inammissibile perché si tratta di questione assorbita.
2.2. In realtà, la pronuncia impugnata non ha statuito alcunché nel merito del giudizio risolvendo tutto col rilievo della aspecificità dei motivi di appello.
Per di più, va rilevato, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della ‘ potestas iudicandi ‘ in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola sta tuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ‘ ad abundantiam ‘ nella sentenza gravata (Cass. Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840 cui adde Cass., 12 dicembre 2024, n. 32092; Cass., 11 ottobre 2022, n. 29529; Cass., 11 marzo 2022, n. 7995; Cass., 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., 20 agosto 2015, n. 17004; Cass., 2 maggio 2011, n. 9647).
2.3. Si tratta, dunque, di questione (quella relativa all’eccezione di parte) che potrà essere riproposta davanti al giudice del rinvio.
2.4. La seconda censura non merita dunque di essere accolta.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, inammissibile il secondo motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO