Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Ragusa;
– intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4206/13/18 depositata l’otto ottobre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia impugna la decisione d’appello che dichiarava l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi d’appello. La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1, 49 e 53, d.lgs. n. 546/1992, e 342, cod. proc. civ., ritenendo che
SPECIFICITA MOTIVI D’APP
erroneamente i giudici d’appello abbiano ritenuto che l’Agenzia avesse riproposto le difese di primo grado.
1.1. Il motivo è fondato, ed invero come noto, a soddisfare il requisito della specificità, non occorre che l’atto d’appello consista in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate, e d’altronde ove l’amministrazione si limiti a ribadire ragioni ed argomentazioni già dedotte in primo grado, l’onere della specificità può dirsi egualmente assolto atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, essendo questo volto ad un riesame della causa nel merito (Cass. 14031/2006) purché, va forse aggiunto, l’appello si confronti con la sentenza impugnata e le relative motivazioni.
Nella specie si evince dalla lettura del richiamato atto d’appello come lo stesso si sia confrontato con la sentenza di primo grado, confutandone le conclusioni con riferimento all’esame delle due censure proposte dalla contribuente su cui si sviluppa la parte motiva della stessa, ed in cui ovviamente l’Agenzia propone la propria soluzione, ritenendo (o continuando a ritenere) che la determinazione del periodo di durata della permanenza dei verificatori presso la sede operata dal giudice di merito fosse errata; e che poi l’attribuzione del credito d’imposta contestato richiedesse la prova dell’avvio dell’investimento nell’area svantaggiata entro una certa data, criticando la pronuncia di primo grado per non aver approfondito gli elementi sulla base dei quali ha desunto le ‘prove concrete dell’avvio dell’attività d’impresa’.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo (relativo all’assenza di potere giurisdizionale nell’esame del merito volta che sia stata decisa l’inammissibilità in rito del ricorso).
La Corte in conseguenza cassa la sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024