Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32150 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9058/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Palermo, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Palermo, ove è elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune RAGIONE_SOCIALE Palermo, in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2017, n. 478/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2017, n. 478/12/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di n. 10 avvisi di accertamento per ‘ omessa/infedele dichiarazione ‘ ovvero per ‘ omesso/parziale versamento ‘ dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2007 da parte del Comune di Palermo, notificati tutti il 22 ottobre 2010, per un totale di € 34.069,35, in relazione ad una serie di esposizioni pubblicitarie nel territorio del medesimo Comune, ha accolto l’appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l’appello proposto in via incidentale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo il 18 gennaio 2013, n. 4/3/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul rilievo: che gli atti impositivi erano stati regolarmente emessi; che la titolarità degli impianti pubblicitari in capo alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ non era stata comprovata; che il pagamento dell’oblazione da parte di quest’ultima non consentiva di escludere la soggettività passiva della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Palermo è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i motivi di impugnazione fossero specifici.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado « di valutare che (…) non soltanto gli impianti pubblicitari della società RAGIONE_SOCIALE risultavano autorizzati, ma che l’imposta sulla pubblicità era stata regolarmente versata dalla società ricorrente » (pagina 12 del ricorso per cassazione).
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di considerare la formazione del giudicato interno sulla questione della soggettività passiva della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per gli impianti pubblicitari utilizzati dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia falsa applicazione degli artt. 23 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 5 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il rilascio preventivo dell’autorizzazione è « il prerequisito indispe nsabile per consentire l’esposizione pubblicitaria e per provvedere successivamente agli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione ed al pagamento » (pagina 17 del ricorso per cassazione).
Preliminarmente, la ricorrente ha dedotto di essersi avvalsa della sospensione semestrale per la proposizione del ricorso a norma dell’art. 7, comma 2, del regolamento comunale per la
definizione agevolata delle controversie tributarie, che è stato approvato con deliberazione adottata dal Consiglio comunale il 30 agosto 2017, n. 465, a norma dell’art. 11, comma 1 -bis , del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato il 12 marzo 2018, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata il 13 febbraio 2017 e della scadenza fisiologica del termine lungo di impugnazione il 13 settembre 2017.
Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascritto né riportato in ricorso il contenuto dei motivi di appello principale, precludendo al collegio ogni sindacato sulla esatta portata della censura.
3.2 Ad ogni modo, con riferimento alla specificità dei motivi di appello, premesso che l’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si pone come norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., che, nella sua attuale formulazione, si divarica sostanzialmente dalla citata norma in tema di contenzioso tributario, questa Corte ha chiarito che, con riguardo al contenzioso tributario, ove l’amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere « i motivi specifici dell’impugnazione » e non già « nuovi motivi », atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al
contro
llo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 1 28 febbraio 2011, n. 4784; Cass., Sez. 5^, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. 6^-5, 27 giugno 2017, n. 16037; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2019, n. 10897; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, nn. 22509 e 22511; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5161 e 5164; Cass., Sez. 6^-5, 1 ottobre 2020, n. 20968; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18051; Cass., Sez. 6^-5, 24 marzo 2022, n. 9600; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21489; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1360; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1556; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n.
27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19116; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 32041; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27745; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11095).
3.3 Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).
Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11095).
In particolare, si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni
poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’ente impositore), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2020, n. 29908; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39543; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2022, n. 1971; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2022, n. 31551; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25144; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27745; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11095).
3.4 Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
3.5 Ne consegue che la mera riproduzione delle difese già svolte dall’ente impositore dinanzi al giudice di prime cure di cui la contribuente di duole -era sufficiente ad assicurare la specificità dei motivi di appello principale.
Peraltro, la sentenza impugnata aveva dato preventivamente atto dell’ammissibilità di « doglianze intimamente connesse alle argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della decisione impugnata ».
Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.1 Anzitutto, la ricorrente non fa riferimento a ‘ fatti ‘ precisi ed individuati, ma soltanto ad « argomentazioni (…) sviluppate e documentate sia nel corso del giudizio di primo grado (cfr pagg. 4 e 5 del ricorso) che durante il giudizio di appello (cfr. pagg. 4, 5 e 6 delle controdeduzioni) » (pagina 12 del ricorso per cassazione).
Laddove, l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio
2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573).
L’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426).
4.2 Peraltro, i profili concernenti l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari e il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità erano stati oggetto di specifico scrutinio in senso negativo da parte del giudice di secondo grado, rilevando che: « Non può, infine, attribuirsi alcun pregio alla doglianza relativa alla corretta identità del soggetto passivo, e ciò sia per il fatto che la censura è rivolta soltanto per alcuni degli avvisi di accertamento formulati nei
confronti della ditta ricorrente, sia soprattutto per il fatto che non risulta comprovata, al momento delle infrazioni rilevate, la disponibilità dei poster in testa alla RAGIONE_SOCIALE. Al contrario risulta che l’infrazione è stata correttamente contestata alla RAGIONE_SOCIALE che si è difesa anche di fronte all’Ufficio accertatore, nulla eccependo sulla carenza di legittimazione passiva in odine alle infrazioni accertate ».
Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
5.1 Anzitutto, il giudicato interno non integra un ‘ fatto storico ‘ (esterno al processo) nell’accezione consacrata dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., trattandosi di un effetto endoprocessuale conseguente alla mancata impugnazione, in sede di appello o di cassazione, di affermazioni configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22207; Cass., Sez. 5^, 10 ottobre 2019, n. 25493; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n. 36910; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2023, n. 35456; Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2024, n. 19430; Cass., Sez. Trib., 7 febbraio 2025, n. 3093).
5.2 In ogni caso, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione
giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di autosufficienza – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (Cass., Sez. 1^, 15 marzo 2019, n. 7499; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 25012; Cass., Sez. 5^, 27 settembre 2022, n. 28162; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2023, n. 21281; Cass., Sez. Lav., 31 luglio 2024, n. 21490; Cass., Sez. Trib., 29 ottobre 2024, n. 27925; Cass., Sez. Trib., 9 ottobre 2025, n. 27121).
Laddove, nella specie, il ricorso omette di trascrivere o di riprodurre il contenuto dei motivi di appello principale, in tal modo precludendo al collegio lo scrutinio della censura afferente il giudicato interno.
5.3 Inoltre, come si è già detto nell’esame del secondo motivo, la questione era stata espressamente vagliata e decisa in senso sfavorevole alla contribuente.
Il quarto motivo è infondato.
6.1 Invero, le condizioni per adire all’esercizio della pubblicità sono, oltre al pagamento dell’imposta, la richiesta di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari e la dichiarazione relativa all’inizio della installazione, obblighi connessi che, se non escludono la responsabilità solidale di un eventuale intermediario che ottenga la disponibilità dell’impianto dal concessionario autorizzato, continuano ad identificare nel soggetto fruitore della autorizzazione iniziale il
soggetto passivo dell’imposta, à sensi dell’art. 6 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 1^, 13 settembre 2007, n. 19176; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2009, n. 23007; Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5039; Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2022, n. 9696).
6.2 Tale disciplina non è in contrasto col principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.), il quale non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, purché non estranei al rapporto d’imposta – costituito dalla diffusione del messaggio pubblicitario – come coloro che traggano immediato vantaggio dallo svolgimento dell’attività pubblicitaria, senza che sia esclusa la responsabilità solidale del concessionario o titolare dell’autorizzazione (Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2005, n. 7314); essendo l’oggetto del tributo costituito dalla mera disponibilità del mezzo pubblicitario, il fatto che tale disponibilità sia ottenuta per mezzo di terzi non elide il presupposto impositivo, non rilevando a tal fine la effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario da parte di terzi stessi (Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2004, n. 6446).
6.3 Nella specie, le sanzioni amministrative sono state irrogate in relazione all’omessa denuncia, ma non in relazione alla carente autorizzazione, che non è stata contestata alla contribuente. Peraltro, l’autorizzazione preventiva è necessaria soltanto co n riguardo all’installazione di impianti pubblicitari di cui all’art. 28 del regolamento comunale.
In definitiva, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME