Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 559 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27547/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 991/2017 depositata il 20/04/2017;
sul ricorso iscritto al n. 27552/2017 R.G. proposto da:
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 982/2017 depositata il 20/04/2017;
sul ricorso iscritto al n. 27557/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 985/2017 depositata il 20/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato ad NOME COGNOME socio accomandatario della ‘RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione del 50,70% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005.
Il contribuente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
1.1. Avverso la sentenza di primo grado il contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
1.2 Contro la decisione d’appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
1.3. Con ordinanza interlocutoria n. 13367/2023, depositata in data 16/05/2023, questa Corte, rilevato che il ricorso per Cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, e che l’intimata non si era avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale, rinviava a nuovo ruolo, ordinando, ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento e disponendo l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
1.4. Il ricorrente ha tempestivamente adempiuto, in data 30/06/2023, alla rinnovazione della notifica a mezzo PEC nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
1.5. L’Amministrazione è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva.
L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato ad NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME socia accomandante della ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione del 4% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005.
2.1. I contribuenti impugnavano il provvedimento chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
2.2. Avverso la sentenza di primo grado i contribuenti proponevano appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
2.3. Contro la decisione d’appello NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi
di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
2.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
2.5. Con ordinanza interlocutoria n. 14483/2023, depositata in data 24/05/2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato a NOME COGNOME socio accomandante della ‘RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione del 45,30% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005.
La contribuente impugnava il provvedimento formulando plurimi articolati motivi e chiedendone l’annullamento.
La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.
3.1. Avverso la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.
3.2. Contro la decisione d’appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
3.3. Con ordinanza interlocutoria n. 14465/2023, depositata in data 24/05/2023, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli dei giudizi di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 27552/2017 R.G. e n. 27557/2017 R.G. al presente, recante il n. 27547/2017 R.G.
1.1. In via generale, questa Corte ha affermato che «l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia
ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale» (Cass. Sez. U, n. 18125 del 13/09/2005 e successive confronti).
1.2. Con specifico riguardo alla esigenza del rispetto del principio dell’unità dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui all’art. 5 DPR n. 917/86 e dei soci delle medesime, si osserva che il medesimo giudice di appello ha esaminato l’impugnazione proposta da società e soci non solo in maniera unitaria, ma anche strettamente coordinata e consequenziale, cosicché appaiono sussistenti i presupposti per ritenere nella specie applicabile il principio di diritto espresso da questa Corte nella sentenza n. 3830/2010 (e successivamente seguito da numerose altre pronunce), secondo il quale «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle
altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse risulta caratterizzata da: 1) identità oggettiva, quanto a “causa petendi” dei ricorsi introduttivi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società sia di tutti i soci e, quindi, identità di difese; 3) trattazione sostanzialmente unitaria dei processi innanzi ad entrambi i giudici di merito; 4) procedimento decisionale unitario ed identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici».
1.3. La ricomposizione dell’unicità della causa nel presente giudizio attua dunque il fondamentale diritto ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art 111 comma 2 Cost. e dagli 3 artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con il regresso al giudice di merito si determini un inutile ed antieconomico dispendio di energie processuali, non giustificate dall’esigenza di salvaguardare in modo effettivo il principio di rispetto del contraddittorio (Cass. n. 3830/2010, cit.): la trattazione delle cause nei gradi di merito risulta essere stata solo formalmente disgiunta e comunque oggettivamente simultanea, senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti e con esclusione di ogni possibilità di contrasto tra giudicati.
1.4. Va inoltre rilevato che i soci ricorrenti rappresentano l’intera compagine societaria e che il giudizio relativo alla società è stato dichiarato estinto con decreto n. 34575/2023, depositato in data 11/12/2023 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022.
Si deve quindi dar seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, «in tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 28 maggio 1997, n.
140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci» (Cass. n. 2827/2010; conf. ex multis Cass. n. 16982/2011; Cass. n. 2923/2013; Cass. n. 13746/2016).
Con l’unico motivo, comune a tutti i ricorsi riuniti, rubricato «Nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 53, c. 1 D.Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p. ai sensi e per gli affetti dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c.’, i ricorrenti denunciano la falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 c. 1 D.Lgs. n. 546/1992 ad un atto di appello compiutamente motivato, con conseguente nullità della sentenza d’appello contestualmente denunciabile con il mezzo del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.»
2.1. Preliminarmente, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, che ha dedotto che i ricorrenti non hanno censurato la parte della sentenza in cui la CTR avrebbe ritenuto condivisibile, nel merito, la pronuncia di primo grado, e che rispetto a tale statuizione si sarebbe pertanto formato il giudicato.
2.2. Il giudizio di inammissibilità dell’appello espresso ha infatti precluso alla CTR qualsiasi ulteriore valutazione nel merito della controversia, come si desume anche dal testo del dispositivo della sentenza.
2.3. Deve richiamarsi a tale proposito il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Suprema corte, in forza del quale «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è
viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass. SU n. 3840 del 20/02/2007; di recente v. Cass. n. 27388 del 19/09/2022).
Il motivo è inoltre fondato.
3.1. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5″, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 65, 19 ottobre 2021, n. 28825; Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6-5, 14 giugno 2022, n. 19116; Cass. Sez. 5, 20 dicembre 2022, n. 37201).
3.2. L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341).
Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 65, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez, 5, 26 maggio 2021, n. 14582; Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2022, n. 2379).
3.3. Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l’indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).
3.4. Nella specie, in tutte le cause riunite, a fronte di una puntuale critica delle ragioni addotte dal giudice di primo grado, avanzata nei ricorsi in appello mediante la formulazione di dodici motivi di impugnazione (leggasi la trascrizione riportata nei ricorsi, in ossequio al canone dell’autosufficienza), il giudice di appello, ad esito di una ricognizione meramente narrativa dello svolgimento del primo grado di giudizio, a fondamento del proprio rilievo di inammissibilità si è limitato ad osservare, in termini identici in tutte le sentenze qui impugnate, e del tutto generici e apodittici, che «… sono stati, sostanzialmente ribaditi in questo grado di giudizio i dubbi e le perplessità sollevate dal ricorrente in primo grado e chiariti dal giudice di prime cure, per il resto l’appellante non ha concretamente indicato eventuali errori, peraltro non riscontrabili, nell’iter logico-giuridico seguito dalla CTP di Catanzaro per pervenire alla decisione impugnata» e che «Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, la mera
riproposizione con l’atto di appello di ragioni e circostanze già dedotte ed argomentate in primo grado, che non tengano in alcun conto le diverse circostanze e ragioni sulle quali si basa la sentenza impugnata, così non consentendo assolutamente di individuare un nucleo di censure rispetto alla sentenza impugnata e cioè i punti della decisione che l’impregnante intende sottoporre a nuova valutazione da parte del giudice di appello, non possono essere qualificati, per come è dato riscontrare nel caso che ci occupa, come specifici motivi di appello e tanto rende inammissibile il gravame».
I ricorsi riuniti vanno conseguentemente accolti e le sentenza impugnate vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riunti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.