Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28569/2016 R.G. proposto da:
PARENTE COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso il suo studio legale.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 7391/32/2016, depositata in data 22 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento dei restanti.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale I Napoli -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IRPEF ed altro per l’anno di imposta 2009; la verifica recuperava a tassazione la maggiore imposta relativa al reddito IRPEF, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Dalla verifica si riscontrava la presenza di beni indice di capacità contributiva non dichiarata, ossia spese abitative e di trasporto nonché disponibilità finanziarie per la costituzione della società ‘RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva allora ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE Napoli, con sentenza n. 24015/46/2015, rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 7391/32/2016, depositata in data 22.07.2016, rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuent e lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto privo di specifici motivi di censura il gravame del contribuente laddove, viceversa, l’atto di impugnazione della sentenza di prime cure era
stato articolato attraverso la deduzione di argomentate critiche alla pronuncia, atte a scalfirne l’impianto logico -giuridico.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuent e lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una motivazione generica e non aderente al caso di specie, adatta, per la sua genericità, ad essere applicata a qualsiasi fattispecie controversa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuent e lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto inidonea la prova contraria alla presunzione legale offerta dal contribuente a giustificazione delle pretese erariali, malgrado la prova rientrasse tra quelle contemplate dalla norma censurata.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza, omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuent e lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di motivare circa gli ‘elementi di spesa certa’, con la conseguenza che, malgrado le argomentazioni difensive spese dal contribuente, la questione è rimasta pretermessa dalla pronuncia di seconde cure.
2. Il primo motivo è fondato.
Anzitutto va rilevata l’ambiguità della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, afferma che l’atto di gravame ‘andrebbe ritenuto addirittura inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo’, con ciò sembrando sottendere l’intenzione di dichiaralo anche infondato nel merito e, dall’altro, n on affronta il merito e si ferma al rilievo
preliminare dell’inammissibilità del gravame ‘non avendo esso appellante addotto puntuali ragioni censorie avverso il decisum dei primi giudici’ ed essendo ciò in contrasto con ‘la lettera e logica dell’art. 53 d.lgs. n. 546/92, pedissequo all’art. 342 c.p.c., dal momento che il secondo giudizio viene concepito, in tutto o in parte, come una supina reiterazione delle istanze, eccezioni e difese di primo grado, come se la sentenza intervenuta a conclusione di quest’ultimo non esistesse’, il tutto facendo ‘venir meno la stessa devolutività del giudizio di impugnazione’.
2.1. Viceversa, l’atto di appello che il ricorrente ha allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – era stato articolato attraverso la deduzione di argomentate critiche alla prima pronuncia. In particolare, si deduceva che la somma di € 2.242,00 determinata come componente spesa certa per trasporti era frutto di un’evidente errore materiale in quanto sommando tutti gli elementi delle spese certe, attribuite al ricorrente dall’ufficio, fin dal primo questionario erano pari ad € 1.672,00; in tale somma era poi compresa anche una polizza RCA per € 523,00 e pezzi di ricambio olio e lubrificanti per € 1.088,00 relativamente ad un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo sicché il conteggio, secondo la prospettazione del contribuente, era errato. Inoltre, con riferimento all’investimento per € 100.000,00 per incrementi patrimoniali di tenute ingiustificati occorsi per la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE‘ il contribuente deduceva di essere titolare del solo 50% del capitale sociale e che quindi la sua quota di investimento patrimoniale; quanto alla quota versata dal figlio NOME NOME NOMECOGNOME secondo l’appellante non si era tenuto conto che, nella stessa data in cui veniva costituita la società (3 marzo 2009), il figlio, socio al 50%, effettuava un bonifico di € 50.000,00 pari al valore nominale della propria quota di compartecipazione, sul c/c del padre. Quanto poi alla disponibilità della somma di € 50.000,00 in fase di
contraddittorio, il contribuente sosteneva di aver dimostrato in maniera documentale che la disponibilità dei suddetti importi era dovuta alla venuta a scadenza di polizze assicurative nel medesimo periodo di imposta ed esattamente pari ad € 642.403,59 come da allegate certificazioni bancarie. In buona sostanza l’ufficio non avrebbe tenuto conto della disponibilità del ricorrente, che quest’ultimo assumeva proveniente dalla differenza netta tra investimenti e disinvestimenti.
2.2. Orbene, è pacifico che, se il giudice di primo grado rigetta il ricorso del contribuente ritenendo appunto infondati i motivi di ricorso da quest’ultimo proposti e le sue difese di merito, gli stessi motivi e le stesse difese di merito possono essere riproposti al giudice d’appello. L’appello è comunque il secondo grado di merito, per cui gli oneri di specificità di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546/92, paralleli a quelli fissati dall’art. 342 cod. proc. civ. per il processo civile, devono essere visti ed interpretati in questa prospettiva, del doppio grado di merito, nel contesto di un appello che conserva la sua natura, appunto, ‘devolutiva’. La parte deve sì criticare la decisione di primo grado, indicandone i passaggi errati e non potendo genericamente affermare di non condividerla, ma se il giudice di prime cure ha respinto tutte le censure e i rilievi del contribuente, riproponendo questi ultimi si critica la decisione di prime cure.
2.3. Così del resto conclude la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ‘Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e,
comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.’ (Cass. 20/12/2018, n. 32954; Cass. 19/12/2018, n. 32838; Cass. 22/01/2016, n. 1200; Cass. 01/07/2014, 14908).
2.4. Si tratta di una soluzione in linea con quella recepita per il processo civile, ove si è escluso che la novella del 01/07/2014, n. 012, riguardante anche i requisiti di specificità dell’atto di gravame, abbia trasformato la natura del giudizio d’appello, facendone perdere la natura di revisio prioris instantiae , ossia di secondo grado di merito. Le Sezioni Unite, invero, hanno affermato che: ‘Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘ revisio prioris instantiae ‘ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ (Cass. SU 16/11/2017, n. 27199; Cass. SU 13/12/2022, n. 3648).
2.5. Pertanto, il requisito della ‘chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze’ va rispettato, pena la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e, nel processo tributario, dell’art. 53 d.lgs. 546/92. ‘Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle
argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo «l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d’appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto d’appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto d’impugnazione.’ (così si legge nella motivazione di Cass. 32954/18).
2.6. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali testé enunciati, allorquando ha ritenuto privo di specifici motivi di censura l’appello laddove, si ripete, l’atto di impugnazione avverso la sentenza di prime cure era stato articolato attraverso la deduzione di argomentate critiche alla prima pronuncia.
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione il primo motivo ricorso è fondato e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023.