Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23800/2016 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 2580/2016 depositata il 16/03/2016.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 5294/2017 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO ST LEGALE COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 11154/2016, depositata il 12/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Quanto al ricorso rgn. 23800/2016:
Il contribuente NOME COGNOME svolge attività di paramedico fisioterapista nella Riviera campana. Sull’anno di imposta 2009 era attinto da avviso di accertamento con ripresa a tassazione ai fini Irpef, in seguito ad indagini bancarie che mostravano maggior capacità contributiva e reddito occulto, condotte sui conti correnti intestati o comunque riconducibili al contribuente.
La CTR per la Campania, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione.
Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica l’intimata che si limita a depositare istanza di partecipazione all’eventuale udienza pubblica di discussione della causa.
Quanto al ricorso r.g.n. 5294/2017:
A seguito del predetto atto impositivo, gliene veniva notificato altro atto di contestazione ed irrogazione sanzioni , ai fini dell’IVA, per irregolarità contabile in ordine all’attività di cui sopra.
Il contribuente esperiva ricorso dinanzi al giudice di prossimità, trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni in ordine alla regolarizzazione degli acquisti, donde interponeva appello per i capi di propria soccombenza, senza trovare apprezzamento dei propri argomenti.
Ricorre il contribuente affidandosi a tre mezzi cassatori, mentre il patrono pubblico si è riservato di spiegare difese in udienza.
CONSIDERATO
Va preliminarmente disposta la riunione al ricorso r.g.n. 23800/2016 del ricorso r.g. n. 5294/2017, risultando il primo l’antecedente logico dell’altro: l’uno, infatti, attiene alla ripresa a tassazione a fini Irpef sull’anno 2009, mentre l’altro attiene alle sanzioni irrogate , anche ai fini IVA, in conseguenza delle violazioni tributarie di cui alla prefata ripresa a tassazione.
Sul ricorso r.g.n. 23800/2016, con il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendosi che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto il ricorso in appello proposto dal contribuente carente del requisito di specificità dei motivi.
Deve ricordarsi essere orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di
appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata» (Cass. n. 15936 del 2003); Cass. n. 9083 del 2017 ha peraltro precisato che «nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logicogiuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso» (v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018).
Nel caso in scrutinio i giudici di merito non si sono attenuti ai suddetti principi giurisprudenziali, perché dal contenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., emerge che l’appellante non si è affatto limitato a riproporre pedissequamente le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, «prescindendo completamente della sentenza appellata», come erroneamente sostiene la CTR, ma ha mosso alla statuizione di primo grado una serie di censure specifiche, come è dimostrato da quanto riportato nel ricorso in esame alle pagine 1121 ove si legge, fra l’altro, una critica serrata alla motivazione (pag. 20), al riscontro probatorio (ancora pag. 20), alla rilevanza delle prova sulle movimentazioni bancarie (pag. 18), ai precedenti di questa Corte in materia (pag. 15).
A prescindere da ogni rilievo in ordine alla fondatezza delle censure, queste erano chiaramente dirette a minare le fondamenta della sentenza di primo grado e, dunque, avrebbero dovuto indurre la CTR
a ritenere sussistente il requisito di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere all’esame nel merito dell’appello.
Il primo motivo è dunque fondato e meria accoglimento.
Con il secondo motivo, posto in via subordinata, si chiede la rideterminazione in ragione del favor rei, di cui alla disciplina più favorevole introdotta con d.lgs. n. 158/2015.
Il motivo resta assorbito da quello che precede.
Quanto al ricorso rgn. 5294/2017, vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per omessa applicazione dell’articolo 39, comma 1 bis , del decreto legislativo numero 546 del 1992, e dell’articolo 295 del medesimo codice di rito.
Nella sostanza si lamenta che il giudice di appello non abbia sospeso il giudizio sulle sanzioni in attesa della pronuncia del ricorso pendente davanti questa Corte, in ordine al presupposto atto di accertamento sulla ripresa a tassazione, di cui la contestazione delle sanzioni si configura come elemento conseguente e dipendente.
Altresì, viene proposta istanza di trattazione congiunta con il giudizio allibrato rgn. 23800/2016, che attiene al citato presupposto atto impositivo.
Con il secondo motivo si profila ancora censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, del medesimo codice di rito, nonché dell’articolo 36, secondo comma, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico, si lamenta motivazione contraddittoria, specie laddove la sentenza prende atto che le somme versate sui conti bancari riferibili al contribuente sono parzialmente giustificate da fatture regolarmente registrate, ma nondimeno successivamente la sentenza afferma che il contribuente non ha fornito prova sufficiente
per vincere la presunzione di reddito occulto delle somme ingiustificatamente versate o prelevate.
Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 32 del DPR numero 600 del 1973 e 51 del DPR numero 633 del 1972 in connessione con gli articoli 115 e 116 del medesimo codice di rito civile.
In buona sostanza si lamenta non essere stati applicati i principi in termini di accertamenti bancari, laddove per un verso si dà per giustificata la movimentazione per altro verso, invece, si ritiene che il contribuente non abbia fornito prova adeguata.
Il primo motivo è inammissibile ed infatti la parte ricorrente non riporta i passi degli atti processuali dei gradi di merito dai quali si evinca che la doglianza sia già stata prospettata e non si tratti di motivo nuovo proposto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità. Nemmeno la lettura della gravata sentenza consente di accertare se il motivo fosse stato proposto, ancorché disatteso. Per completezza, occorre ricordare che a nulla rileva la circostanza che la sospensione del giudizio possa essere disposta officiosamente dal giudice di primo o secondo grado, poiché si tratta di circostanza lasciata all’autonoma valutazione del giudicante, non tanto sulla doverosità della sospensione, quanto sulla rilevanza del giudizio presupposto nei confronti del giudizio susseguente. Rileva, invece, che la mancata sospensione venga contestata come errore procedurale, concretando una doglianza da esaminarsi e di cui il capo di sentenza può essere oggetto di scrutinio da parte di questa Suprema Corte di legittimità. Al contrario, nel caso in esame, come rilevato, è proprio tale censura di parte ricorrente che non è provato esservi stata nei gradi di merito. Donde l’inammissibilità del motivo. Peraltro, la riunione in questa sede dei due giudizi rende inammissibile, per ulteriore profilo, il motivo in esame. Per altro verso, l’effetto di trascinamento dell’accoglimento del primo motivo
del ricorso rgn. 23800/2016, quale presupposto logico di ogni altra statuizione delle sentenze in esame, fa ritenere assorbite altresì le censure dei motivi secondo e terzo qui in scrutinio, attenendo a profili che già sono rimessi alla nuova valutazione di cui è investito il giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce al ricorso r.g.n. 23800/2016 il ricorso r.g.n., 05294/2017; accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/11/2024.