Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
COMUNE DI CORBARA, POSTIGLIONE MASSIMO,
Intimazione di pagamento -prescrizione -eccezione -motivi di appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15035/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE e AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrenti – contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente –
e
-intimati –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, sez. staccata SALERNO n. 9111/2019, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 15 giugno 2016, notificava a NOME COGNOME avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 n.10020169006773000000, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali, per la somma complessiva di € 2.225.161,21.
Avverso l’atto di intimazione il contribuente proponeva ricorso, evocando in giudizio, l’Agenzia delle entrate, l’Ente di Riscossione ed anche i Comuni di Angri e di Corbara, e ne chiedeva l’annullamento con riferimento a trentaquattro cartelle prodromiche al medesimo.
La C.t.p. di Salerno, in via preliminare, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della C.t.p. di Napoli in ordine ai ruoli afferenti alla tassa automobilistica di spettanza regionale e il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle pretese extra-tributarie. Nel merito, accoglieva l’eccezione di prescrizione per decorso di un «lustro» (ovvero cinque anni) tra la notifica delle cartelle e la notifica dell’intimazione , ad eccezione di sole tre cartelle (nn. NUMERO_CARTA NUMERO_CARTA) per le quali riteneva la pretesa legittima.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Ente della Riscossione censurandola nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione breve, in luogo di quello ordinario, decennale, con riferimento al credito portato da quattordici cartelle (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,
10020080057188955000, 10020090008036620000, 10020090070064986000, 10020090091600049000, 10020100012905250000, 10020100036110063000, 10020100070558071000, 10020120021117621000.)
La C.t.r., con la sentenza di cui all’epigrafe dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto generico. Osservava che l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione era relativa a trentaquattro cartelle esattoriali riguardanti crediti di varia natura, soltanto in parte ricadenti sotto la giurisdizione tributaria; che tra questi vi erano quelli per tributi locali, imposte di bollo, imposte sulle persone fisiche, interessi e sanzioni etc.; che tali atti impositivi erano assoggettati a differenti termini di prescrizione (decennale, quinquennale o triennale); che, nel proporre appello, l’Ente non aveva specificato e concretamente individuato il termine di prescrizione per ciascuna cartella, limitandosi genericamente ed indistintamente ad invocarne la prescrizione ordinaria.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione L’Agenzia delle entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate evocando in giudizio il contribuente ed i Comuni di Angri e Corbara.
Le ricorrenti in primo luogo evidenziano che alcune delle cartelle oggetto di ricorso sono state oggetto di apposito provvedimento di discarico amministrativo, come stabilito dall ‘ art. 4, primo comma, d.l. n. 119 del 2018 (nn. 10020000055772267000, 10020000070553611000, 10020010093352944000, 10020010097491141000, 10020010100679627000, 10020010123875342000, 10020020077564759000, 10020030042622420000, 10020031008104142000, 10020040007714647000, 10020040008959635000, 10020040034644114000, 10020040044517070000, 10020060002779242000, 10020060005801944000, 10020070011787988000, 10020080017843887000, 10020100012905250000, 10020100033340683000, 10020100036110063000, 10020100056673171000) con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Angri ha depositato controricorso evidenziando, per quanto di proprio interesse, che per la cartella n. NUMERO_CARTA non risultava decorso il termine quinquennale ed associandosi alle conclusioni dell’Ufficio .
Considerato che:
L’Agenzia delle entrate -Riscossione, dopo aver precisato che il giudizio, stante il provvedimento di sgravio è circoscritto solo a nove cartelle (le nn. 10020060004015839000, 10020060032747882000, 10020060051780437000, 10020080013032858000, 10020080057188955000, 0020090008036620000, 10020090070064986000, 10020090091600049000, 10020100070558071000) propone un unico motivo (par. 2 del ricorso) con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 342 cod. proc. civ..
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inammissibile in quanto generico l’a tto di impugnazione. Osserva che con l’atto di appello erano stati espressamente indicati i numeri delle cartelle di pagamento oggetto dell’ impugnazione e che gli estratti di ruolo, versati in atti, attestavano la tipologia dei crediti ivi contenuti; che, inoltre, con il gravame, aveva sostenuto l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario in luogo di quello quinquennale erroneamente ravvisato dal collegio di prime cure.
Il motivo -con riferimento alle nove cartelle sub. 1, per le quali persiste l’interesse ad agire dell’Ente ricorrente è fondato.
2.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, poiché l’appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno -non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito -il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al
giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione; occorre, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure mosse. (tra le più recenti, Cass. 25/0/2023, n. 2320).
Nello stesso senso, in tema di contenzioso tributario, si è precisato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione -le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello -non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; infatti, gli elementi di specificità dei motivi ben possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto la disposizione richiamata deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve consentirsi l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (Cass. 21/07/2020, n. 15519). Ancora, si è chiarito che nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 cit., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto un’esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. È, pertanto, irrilevante che i motivi siano enunciati nella
parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a renderli «specifici» possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 21/11/2019, n. 30341).
2.2 La C.t.r., nel ritenere privo di specificità l’ appello, non si è attenuta a questi principi. L ‘Ente appellante, infatti, come riferito in ricorso, aveva espressamene indicato le cartelle per le quali riteneva che la C.t.p. avesse erroneamente applicato il termine quinquennale di prescrizione, dovendosi, invece, applicare il termine decennale. Era onere del giudice di secondo grado, pertanto, verificare, sulla scorta degli atti, quale fosse il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta e il suo eventuale decorso.
2.3. A ciò deve aggiungersi che la cognizione del giudice di appello, resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sicché occorre che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata.
Tanto è accaduto nella fattispecie in esame.
Infatti, in primo grado, a fronte dell’allegazione del contribuente relativa alla prescrizione del credito, l’Ente di riscossione bene poteva limitarsi a negarne gli elementi costitutivi atteso che nel processo tributario qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda
di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass. 03/09/2024, n. 23599).
Di seguito, poiché la C.t.p. aveva ritenuto prescritti i crediti -limitatamente alle cartelle per i quali aveva confermato la propria giurisdizione e competenza -l’Ente appellante ha ritualmente spiegato appello indicando le cartelle per le quali riteneva che dovesse applicarsi la prescrizione decennale, così adeguatamente delimitando il thema decidendum ; pertanto, la questione relativa alla prescrizione avrebbe dovuto esser oggetto di sindacato nel merito.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale -con riferimento alle sole cartelle, non oggetto di sgravio, per le quali l’Ente ha manifestato la persistenza dell’interesse ad agire provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.