Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1173/2018 R.G. proposto da :
FALLIMENTO IMPRESA INDIVIDUALE FB ESCAVAZIONI LAVORI EDILI STRADALI E AGRITURISMO di COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA-FIRENZE n. 1449/2017 depositata il 12/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La ditta individuale di COGNOME Bruno, denominata RAGIONE_SOCIALE E AGRITURISMO DI COGNOME, esercente l’attività di lavori edili non specializzati e di agriturismo, veniva sottoposta dalla Guardia di finanza di Volterra a verifica, esitata in PVC del 29 settembre 2010, mediante il quale veniva contestata la percezione di redditi non dichiarati dal 2004 al 2008. ‘Successivamente’ – come da ricorso per cassazione (p. 4) – ‘la stessa Guardia di finanza di Volterra effettuava nei confronti del Sig. COGNOME tutta una serie di indagini bancarie sui conti correnti riferibili all’odierno ricorrente, cui faceva seguito ulteriore PVC in data 21 aprile 2011. In esito a tale ulteriore attività di controllo, la Guardia di finanza, fondandosi esclusivamente sugli esiti della verifica dei conti correnti bancari intestati all’odierno ricorrente, contestava al Sig. COGNOME l’asserita non giustificazione di tutta una serie di movimentazioni ivi registrate ‘.
1.1. La DP di Pisa dell’Agenzia delle entra, in recepimento dei suddetti PPVVCC, notificava al contribuente cinque avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2004 al 2008, per il cui tramite contestava maggiori redditi non dichiarati.
COGNOME NOME interponeva distinti ricorsi innanzi alla CTP di Pisa, la quale, riunitili e disattesa la richiesta del medesimo di disporsi CTU contabile, con sentenza n. 641/1/2014, li respingeva integralmente.
Il contribuente interponeva appello, dichiarato inammissibile dalla CTR della Toscana, giusta sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione:
Si pongono, in effetti, problemi di ammissibilità del ricorso, come opportunamente osservato dall’ufficio nelle sue controdeduzioni. Invero, quanto al merito, non apparirebbe comunque in alcun modo superato il rilievo, già formulato dal primo giudice, secondo cui, in aderenza alla specifica giurisprudenza sul punto, la ricostruzione effettuata dall’ufficio attraverso una dettagliata analisi dei documenti bancari comporta che sia il contribuente a doversi gravare di una adeguata e documentata dimostrazione della regolarità fiscale delle operazioni contestate. Il che non è avvenuto. Ma, al di là di questa considerazione di merito, resta che il ricorso, in quanto privo di qualsivoglia rilievo critico alla decisione di primo grado, non possieda alcuna delle caratteristiche che devono essere proprie dell’impugnazione; di tal che lo stesso, per tale ragione, deve essere dichiarato inammissibile.
Propone ricorso per cassazione il FALLIMENTO DI FB ESCAVAZIONI LAVORI EDILI, STRADALI E AGRITURISMO DI COGNOME con sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il Fallimento deposita altresì ampia memoria telematica in data 1° aprile 2025, ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella graduazione logica dei motivi, che compete a questa SRAGIONE_SOCIALE. impartire, a prescindere dall’ordine seguito dalle parti, assume rilievo prioritario il terzo, siccome volto a contestare l’intrinseca idoneità della motivazione della sentenza impugnata a veicolare un’effettiva giustificazione della decisione.
1.1. Infatti, vi si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 D.Lgvo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
1.1.1. A termini del motivo, la sentenza impugnata, ‘contenendo un impianto motivazionale che, lungi dal potersi ritenere sufficientemente esauriente nel senso di cui alle disposizioni ‘de quibus’, si rivela di contro meramente apparente (dunque insussistente), per ciò che esso si limita ad una generica, assertiva affermazione (l’essere cioè ‘il ricorso’ -‘rectius’ l’appello -asseritamente ‘privo di qualsivoglia rilievo critico alla decisione di primo grado’) senza null’altro dire a fondamento della medesima ‘.
1.2. Detto motivo è infondato.
Pare sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per evincere come la stessa esibisca una motivazione reale dal punto di vista grafico ed intelligibile dal punto di vista contenutistico, superando dunque la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
Per ragioni di economia espositiva, che risulteranno chiare in prosieguo, tutti i successivi motivi si prestano ad essere enunciati congiuntamente.
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, co. 1, D.Lgvo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
3.1. La CTR ha violato la norma rubricata nel dichiarare inammissibile l’appello del contribuente. ‘Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio fiorentino la parte contribuente con il proprio atto d’appello aveva integralmente contestato il pronunciamento in precedenza reso dai Giudici di prime cure in maniera analitica e puntuale. Il contenuto dell’atto di appello che qui di seguito si riproduce, in ossequio al principio di autosufficienza del presente atto, dà conto di ciò con assoluta evidenza ‘. Segue fotoriproduzione dell’atto d’appello.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, co. 1, D.Lgvo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’.
4.1. Il primo motivo viene replicato ‘sub specie’ della violazione di legge ex n. 3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 -bis, co. 1, D.Lgvo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
5.1. ‘In prossimità dell’udienza, intervenuti gravi motivi di salute dell’originario difensore, il Sig. COGNOME si determinava a nominare come suoi propri difensori l’avv. e l’avv. i quali -nel depositare in causa l’atto di costituzione di nuovo difensore, previa sua notifica alla controparte -richiedevano contestualmente un rinvio dell’udienza di trattazione onde essere messi in grado di visionare il fascicolo di causa, nonché la documentazione bancaria nel frattempo reperita dal Sig. COGNOME e così avviare un confronto con l’Ufficio -già interpellato per le vie brevi al riguardo e mostratosi non contrario all’eventualità -per verificare la possibile definizione in chiave conciliativa dell’intera controversia. All’udienza fissata, nonostante la reiterata richiesta della parte contribuente e la manifesta dichiarata disponibilità dell’Ufficio, la Commissione non concedeva il rinvio e disponeva per la trattazione della causa. Quanto sopra, del resto, trova conferma nel relativo verbale di udienza riportato per esteso nella narrativa del presente atto . La decisione del Collegio di seconda istanza di disattendere la richiesta di rinvio ritualmente presentata dalla parte contribuente e rispetto alla quale l’Ufficio non si era opposto, di fatto condividendola, si pone in evidente violazione ‘.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2,
D.Lgvo n. 546/1992 ed all’art. 115 disp. att. c.p.c., anche con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.’.
6.1. ‘Come anticipato, la richiesta di rinvio dei professionisti da ultimo nominat traeva origine dal subentro de stess nel mandato difensivo in ragione di dedotti gravi motivi di salute del precedente difensore, così come risultava sia nella comparsa di costituzione di nuovo difensore sia nella istanza di rinvio depositata in causa. Quanto sopra, del resto, trova conferma nel relativo verbale di udienza riportato per esteso nella narrativa del presente atto ‘. ‘È evidente la inconferenza della motivazione addotta dal Giudice rispetto a quelle che erano le ragioni fondative della richiesta di rinvio’.
Con il sesto motivo si denuncia: ‘Violazione falsa applicazione del combinato disposto degli art. 32 e 39 del DPR n. 600/73, degli artt. 51 e 54 del DPR 633/72 in relazione all’art. 53 Cost. nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.’.
7.1. ‘Già in sede di ricorsi introduttivi del giudizio, il contribuente non aveva mancato di evidenziare come l’Ufficio abbia del tutto ingiustificatamente e illegittimamente provveduto a confermare gli avvisi di accertamento di cui è causa sulla scorta dei soli dati bancari successivamente acquisiti a suo carico, sebbene ciò conducesse ‘ictu oculi’ ad una ricostruzione della sua posizione fiscale del tutto inverosimile e apertamente contraddittoria e confliggente rispetto agli ulteriori dati conoscitivi in possesso dell’ufficio come reperiti nel corso delaccesso ‘.
Preliminarmente alla disamina di tali motivi, occorre ricostruire l’effettiva portata decisionale della sentenza impugnata.
Questa, a termini di dispositivo, dichiara inammissibile l’appello del contribuente. La motivazione è congruente con il dispositivo: espone infatti la ragione dell’inammissibilità dell’appello nell’essere questo ‘privo di qualsivoglia rilievo critico alla decisione di primo grado, non poss alcuna delle caratteristiche che devono essere proprie dell’impugnazione’; in buona sostanza, secondo la sentenza impugnata, l’atto di appello non si confronterebbe con la sentenza di primo grado, per l’effetto mancando dei tratti intrinseci di un atto impugnatorio.
9.1. Deve dunque concludersi che la sentenza impugnata esprima la decisione nel senso della dichiarazione di inammissibilità dell’appello del contribuente, offrendone finanche corrispondente giustificazione in motivazione.
9.2. Il riferimento, in questa, ‘al merito’ (‘ quanto al merito, non apparirebbe comunque in alcun modo superato il rilievo, già formulato dal primo giudice, secondo cui, il contribuente a doversi gravare di una adeguata e documentata dimostrazione della regolarità fiscale delle operazioni contestate. Il che non è avvenuto’) costituisce un’affermazione meramente aggiuntiva ed ipotetica, che resta assorbita, come peraltro sottolineato dalla coniugazione del predicato verbale al condizionale, dal prioritario rilievo, con cui non a caso esordisce la motivazione, di ‘problemi di ammissibilità del ricorso’: ricorso da identificarsi, dato il contesto, con il ricorso in appello.
9.3. Rispetto a siffatto rilievo prioritario (tale in quanto assorbente, investendo l’ammissibilità in sé dell’appello), il riferimento al merito è invero finanche graficamente incidentale, sol che si consideri come all’esordio, dopo la parentesi dedicata, ultroneamente, al merito, si raccorda l’effettiva ‘ratio decidendi’, circa l’inammissibilità del ricorso in appello, introdotta
dall’avversativa: ‘Ma, al di là di questa considerazione di merito, resta che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile’.
9.4. In definitiva, secondo la sentenza impugnata, il ricorso in appello è inammissibile e, quand’anche non lo fosse, sarebbe comunque (ossia aggiuntivamente) infondato.
Ne discende, tornando all’esposizione dei motivi, che ammissibilmente il primo ed il secondo motivo censurano la sentenza impugnata sotto il profilo della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello; invece, inammissibilmente (ancorché per certo comprensibilmente in chiave difensiva), l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata ‘altresì’ sotto il profilo dell’affermata infondatezza del ricorso.
10.1. Più nel dettaglio, sulla premessa che, « qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata » (Cass., Sez. U, n. 3840 del 2007), vige il principio secondo cui « le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi -qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale -estranee all’unica “ratio decidendi” della sentenza, e, perciò, svolte “ad abundantiam”, con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza
che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili » (Cass., Sez. U, n. 8087 del 2007): donde, « ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione » (Cass., Sez. U, n. 2155 del 2021, nonché Cass. n. 11675 del 2020; n. 27388 del 2022; n. 32092 del 2024).
Inammissibile, per l’effetto, va dichiarato il sesto motivo di ricorso.
11.1. Ammissibile, e viepiù fondato, è invece il primo, con conseguente assorbimento di tutti gli altri (a cominciare ovviamente dal secondo, avvinto al primo da comunanza di censure).
Il primo motivo è ammissibile, perché, come detto, centra l’unica effettiva ed assorbente ‘ratio decidendi’ sottesa alla sentenza impugnata.
Lo è -valga osservareanche sotto il profilo dell’autosufficienza, perché riproduce per ampi stralci l’atto d’appello e, per il tramite di questo, altresì la motivazione della sentenza di primo grado (cfr. p. 14 ric.).
Esso è altresì fondato, perché è la stessa sentenza impugnata a dare atto – nella parte dedicata allo svolgimento del processo – che ‘si appella il contribuente richiamando, alla lettera , gli argomenti del ricorso introduttivo’.
13.1. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in generale, « gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata » (Cass., Sez. U, nn. 36481 del 2022 e 27199 del 2017).
13.2. In particolare, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (da ultimo, Cass., Sez. Trib., n. 16516 del 2024).
13.3. Alla luce di ciò, in ragione del principio devolutivo pieno che, anche nel processo tributario, caratterizza l’appello, la riproposizione dei medesimi argomenti fatti valere nel ricorso introduttivo è sufficiente a supportare una domanda di integrale riforma nel merito della sentenza di primo grado, in guisa da fondare il preciso ed ineludibile dovere decisorio del giudice del gravame, a misura che siffatti argomenti siano astrattamente
idonei, pur in difetto di una rigida articolazione, a travolgere la decisione (cfr., tra le altre, Cass. n. 125 del 2017 e Cass. n. 1200 del 2016). Invero, come recentemente ribadito, « l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico » (Cass. n. 2681 del 2022).
14. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie.
Allega il contribuente che la richiesta alla CTR di una totale riedizione del giudizio di merito era motivata in funzione di un’inadeguata considerazione dei motivi dell’originario ricorso effettuata dalla CTP (cfr. p. 15 ric.: ‘La sentenza in questione appare del tutto erronea ed illegittima e dovrà pertanto essere riformata totalmente, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso introduttivo’), motivi nuovamente esplicitati in diritto (cfr. p. 15 ric.) e nel merito (cfr. p. 17 ric.), anche, sotto il profilo della non condivisibilità della decisione di rigetto della richiesta di CTU contabile, a dimostrazione della fondatezza delle tesi di parte, perché esplorativa (cfr. in part. p. 18 ric.).
Conclusivamente, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, che ne occupa (a fronte, parallelamente, dell’inammissibilità del sesto), comporta l’assorbimento di tutti gli altri (escluso il terzo che, come anticipato, va disatteso).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il terzo; dichiara inammissibile il sesto; dichiara assorbiti tutti gli altri.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2025.