Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3536/2018 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Caivano (NA), in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Pomigliano d’Arco (NA), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Caivano (NA), in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 20 giugno 2017, n. 5628/21/2017;
ICI IMU ACCERTAMENTO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 20 giugno 2017, n. 5628/21/2017, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento del l’ ICI relativa all’anno 2011 , oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, per un totale di € 25.822,00, in relazione a sei terreni edificabili e ad un fabbricato rurale siti nel Comune di Caivano (NA), di cui essa era proprietaria, ha rigettato l’ appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Caivano (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 4 maggio 2016, n. 8014/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;
il giudice di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado -che aveva rigettato il ricorso originario – sul rilievo che l’atto di appello fosse inammissibile per formulazione aspecifica dei motivi, pur precisando, nel merito, che il valore imponibile dei terreni edificabili fosse stato correttamente determinato dall’ente impositore in base ai criteri fissati con delibera consiliare;
il Comune di Caivano (NA) ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’atto di appello fosse inammissibile per difetto di specificità dei relativi motivi;
1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo: nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 156 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione apparente; violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 156 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1, 2 e 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che, « non essendo invero dirimente alcuna considerazione circa diversità valutative rispetto al biennio precedente, ascrivibili in ipotesi vuoi al decorso del tempo vuoi anche a sottostima pregressa quanto piuttosto il riscontro dell’adeguatezza del valore medes imo rispetto a quello di mercato, riscontro risultato positivo nella specie in relazione agli elementi parametrici estrinsecati dal Comune di Caivano nell’atto impositivo in oggetto e ben valorizzati dalla CTP nei sensi di cui in narrativa », senza fornire alcuna prova di compravendite di terreni con analoghe caratteristiche di quelli
soggetti ad imposta e senza tener conto degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica in relazione ai medesimi terreni, là dove la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 2013, n. 76, faceva riferimento per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai valori OMI dell’anno 2012;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 1bis , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 1, 2 e 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 817 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado -mediante rinvio per relationem alla decisione di prime cure -che il riconoscimento della ruralità di un fabbricato è subordinato alla classificazione catastale nelle categorie A/6 e D/10 ovvero all’annotazione catastale della denuncia di variazione per le altre categorie, senza tener conto della particolare destinazione ad attività agricola;
2. il ricorso è inammissibile;
2.1 dopo aver inizialmente affermato l’infondatezza dell’appello, sul presupposto che, « (…) pur condividendosi la censura di omesso esame in prime cure della questione del divario valutativo fra il 2009 ed il 2011, resta comunque insuperabile il rilievo che trattasi di censura priva di pregio quanto al merito, non essendo invero dirimente alcuna considerazione circa diversità valutative rispetto al biennio precedente, ascrivibili in ipotesi vuoi al decorso del tempo vuoi anche a sottostima pregressa quanto piuttosto il riscontro dell’adeguatezza del valore medesimo rispetto a quello di mercato, riscontro risultato positivo nella specie in relazione agli elementi parametrici estrinsecati dal Comune di Caivano nell’atto impositivo in oggetto e ben valorizzat i dalla CTP nei
sensi di cui in narrativa », la sentenza impugnata ha successivamente argomentato che: « A quest’ultimo proposito l’appello dovrebbe addirittura dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo, il che invero va affermato tutte le volte in cui l’appellante, come nella specie, si limita a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi Giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum. Ciò infatti viola, per com’è in tuitivo, la lettera e la logica dell’art. 53 d.lgs. n. 546/92, pedissequo all’art. 342 c.p.c., dal momento che il secondo giudizio viene concepito, in tutto o in parte, come una supina reiterazione delle istanze, eccezioni e difese di primo grado, come se la sentenza intervenuta a conclusione di quest’ultimo non esistesse . Tanto per di più non solo elide la necessaria verifica di una specifica censura delle proposizioni motive contestate, ma fa venir meno la stessa devolutività del giudizio di impugnazione. Invero, poiché l’essenza del giudizio di grado ulteriore è costitu ita dai rilievi critici mossi ad una data pronuncia (…), chi propone gravame dovrebbe contrastare nello specifico, ex artt. 53 e 342 citt., i motivi addotti nella statuizione impugnata, il che non è certo ravvisabile nelle ragioni esposte nell’appello in oggetto, essenzialmente ripetitive, a quanto già detto di quelle esternate in primo grado. Ebbene avendo la C.T.P. divisato l’infondatezza del ricorso con precisi argomenti in fatto ed in diritto nei sensi riportati in narrativa, non è dato leggere nell’atto di appello alcun motivo specificamente censorio dei medesimi, ma soltanto, come già evidenziato, l’inesistenza, a prescindere, sulla tesi esposta nel ricorso introduttivo di causa »;
2.2 ora, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l’esame dei motivi di appello, nonostante il preliminare rilievo dell’inammissibilità per difetto di specificità, non onera la parte soccombente, per carenza di interesse, ad impugnare la decisione di secondo grado ( ad abundantiam ) anche per il merito della controversia, della cui cognizione il giudice di appello si era ormai spogliato con l’ absolutio ab instantia (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 4 gennaio 2017, n. 101; Cass., Sez. 6^-1, 21 giugno 2018, n. 16410; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33580; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2020, n. 5640; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14149; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28975; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8726; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2023, n. 17929; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21707);
2.3 per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31024; Cass., Sez. 1^, 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., Sez. 3^, 19 settembre 2022, n. 27388; Cass., Sez. 6^-Lav., 9 febbraio 2023, n. 4091; Cass., Sez. 3^, 14 giugno 2023, n. 16980; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21707);
2.4 in coerenza con tale orientamento, questa Corte ha precisato che, in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam , senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (Cass., Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29529); 2.5 peraltro, stante l’evidente identità di ratio , tali principi devono valere anche per il caso in cui, rovesciando la usuale sequenza delle argomentazioni, la sentenza impugnata (come nella specie), dapprima, valuti l’infondatezza (nel merito) e, poi, rilevi l’inammissibilità (nel rito) dell’appello per carente specificità dei motivi , sempre che, al di là dell’ordine di esposizione delle argomentazioni motivazionali, la decisione finale sia fondata sulla carenza strutturale dell’ impugnazione; 2.6 invero, il collegio non ignora il parallelo orientamento di questa Corte, che non sembra attagliarsi alla fattispecie in disanima, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l’avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum , che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass., Sez. 6^2, 18 dicembre
2017, n. 30354; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2018, n. 29305; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23872; Cass., Sez. 6^-2, 11 marzo 2022, n. 7995), per cui, ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente all’impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali (Cass., Sez. Lav., 29 settembre 2022, n. 28364);
2.7 tuttavia, nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata , il rilievo dell’inammissibilità – seppur postergato nel contesto complessivo dell’impianto argomentativo -assume carattere nettamente prevalente e preponderante rispetto a quello dell’infondatezza , essendosi dilungata la motivazione sul riscontro pregiudiziale del vizio processuale dopo soltanto un breve e sintetico inciso sulla inconsistenza nel merito della pretesa del contribuente;
2.8 né rileva, in proposito, che la conseguente statuizione sia impropriamente formulata in termini di ‘ rigetto ‘ (e non di ‘ inammissibilità ‘) dell’atto di appello, giacché, posto che non è ravvisabile una difformità tra motivazione e dispositivo, la pronunzia su ll’impugnazione è incentrata sul riconoscimento del l’ error in procedendo e non de ll’ error in iudicando ;
2.9 ne deriva l ‘inammissibilità dei motivi attinenti all’accoglimento nel merito dell’appello, con riguardo alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ed al disconoscimento dell’esenzione per ruralità in relazione al fabbricato, dovendo concentrarsi lo scrutinio della Corte sul motivo attinente all’inammissibilità dell’appello per carente specificità dei motivi;
ciò non di meno, anche tale motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza;
3.1 a tale riguardo, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2379; Cass., Sez. 6^-5, 14 giugno 2022, n. 19116);
3.2 pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341);
3.3 si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5″, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582);
3.4 non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
3.5 tuttavia, il sindacato sulla specificità dei motivi di appello postula, a monte, la relativa trascrizione o riproduzione nel ricorso per cassazione, non essendo altrimenti consentita al giudice di legittimità la verifica della conformità ai parametri dettati dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, là dove, invece, la ricorrente si è limitata a censurare in punto di diritto la motivazione della sentenza impugnata, senza dar conto dell’analitica formulazione dei motivi di appello,
limitandosi a riportarne la sola rubrica nell’esposizione degli antefatti processuali (pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione);
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, non resta che pronunziare l’ absolutio ab instantia .
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
6. a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.400,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio