Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4913  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 4380/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
– intimata –
avverso  la  sentenza  n.  7155/2021  RAGIONE_SOCIALE  Commissione  tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10 agosto 2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18
febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
 RAGIONE_SOCIALE -Agente  RAGIONE_SOCIALE  per  RAGIONE_SOCIALE -notificò  alla  RAGIONE_SOCIALE  in liquidazione (d’innanzi: «RAGIONE_SOCIALE») una cartella di pagamento conseguente all’iscrizione a ruolo di un credito tributario , a  sua  volta  originata  dal  rilievo  di  omessi  o  ritardati  versamenti  di ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2007 , sulla base di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973.
La  contribuente  impugnò  la  cartella  innanzi  alla  Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE, deducendo di aver sanato la propria posizione mediante ravvedimento.
I giudici adìti accolsero il ricorso.
 Con  la  sentenza  indicata  in  epigrafe  la  C.T.R.  RAGIONE_SOCIALE  Sicilia -sezione  staccata  di  RAGIONE_SOCIALE -dichiarò  inammissibile  il  successivo appello erariale.
I giudici regionali osservarono che l’atto di appello si limitava «a contestare la decisione senza allegare e documentare le ragioni RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo effettuata»; ritennero, dunque, che mancasse «una seppur  minima  base  critica  ed  un  minimo  sviluppo  logico»  RAGIONE_SOCIALE doglianze erariali, cosicché non poteva ritenersi rispettato il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Avverso detta statuizione hanno proposto ricorso per cassazione l ‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sviluppando due motivi. La RAGIONE_SOCIALE contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo, denunziando la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE  ritenuta  violazione  del  principio  di  specificità  dei  motivi  di impugnazione.
Al  riguardo,  per  un  verso,  riproducono  ampi  stralci  dell’atto  di appello del quale rappresentano la conformità al principio evocato; e, per altro verso, richiamano l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’onere di impugnazione specifica è assolto anche con la riproposizione, a supporto dell’appello, RAGIONE_SOCIALE ragioni originarie poste a fondamento  RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché nullità  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  in  relazione  all’art.  115  cod.  proc.  civ.  in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, le ricorrenti  criticano  la  sentenza  nella  parte  in  cui,  pur  dichiarando inammissibile  il  loro  appello,  era  entrata  nel  merito  RAGIONE_SOCIALE  pretesa creditoria, confermando le statuizioni di primo grado.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Con riferimento alla specificità dei motivi d’appello, occorre in primo luogo richiamare la consolidata interpretazione che questa Corte ha fornito dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in particolare affermando che «ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica» (così, fra le numerose altre, Cass. n.
24641/2018;  nello  stesso  senso  Cass.  n.  25191/2024;  Cass.  n. 32954/2018; Cass. n. 16037/2017).
3.2. Vero è, d’altro canto, che in alcune occasioni questa stessa Corte ha predicato la necessità che l’atto di appello, nel riprodurre le argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda disattesa dal giudice di primo grado, operi un riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, da tanto derivando, a carico dell’impugnazione che non contenga alcuna parte argomentativa caratterizzata da censura espressa e motivata in tal senso, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa proprio per difetto di specificità dei motivi (in tal senso, ad esempio, Cass. n. 27840/2017).
3.3. Tale ultima situazione, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
L ‘appello erariale, infatti, ha anzitutto ricostruito la vicenda in fatto e illustrato il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado (si vedano gli stralci riportati a pag. 5 del ricorso), in particolare osservando che la C.T.P. aveva affermato «che il presupposto impositivo per gli omessi versamenti non era scattato e, per le sanzioni da tardivi versamenti, che era stato applicato il ravvedimento».
La parte pubblica ha poi proseguito con la formulazione di esplicite e distinte critiche alla decisione dei primi giudici, rilevando che «nel caso di omessi versamenti o sanzioni irrogate per tardivi versamenti, deve essere la parte a fornire la prova docu mentale […] cosa che non viene fatta nel caso in questione», caratterizzato invece dal fatto che contribuente stessa aveva «amme[sso] la tardività dei versamenti, anche se la imputa a presunte cause di forza maggiore» e «non risulta essersi attivata in alc un modo per evidenziare presso l’Ufficio eventuali incongruenze» dopo aver ricevuto le comunicazioni di irregolarità (ricorso, pag. 6).
3.4.  Il  quadro  RAGIONE_SOCIALE  argomentazioni  svolte  innanzi  ai  giudici d’appello non appariva, pertanto, viziato da alcun difetto di specificità; dal  che  non  può  che  ritenersi  la  fondatezza  del  primo  mezzo d’impugnazione.
In tale valutazione, peraltro, resta assorbito l’esame del secondo motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per il riesame RAGIONE_SOCIALE vicenda alla luce dell’indicato principio e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il restante, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia- sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.