Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23041/2016 R.G. proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 2209/09/2016, depositata in data 8 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 5 novembre 2012 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando
un maggior reddito di € 61.007,00 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: possesso di immobile, box , terreni, abitazione secondaria, tre autovetture e una moto di grossa cilindrata.
Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, il qual e,tra l’altro, confermava la rideterminazione del reddito operata in sede di mediazione, pari a € 34.091,00.
La C.t.p., con sentenza n. 2038/01/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, rilevando l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.
Con sentenza n. 2209/09/2016, depositata in data 8 marzo 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, confermando in toto l’originario avviso di accertamento.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 36, comma secondo, n. 4, 53, comma primo, 57 e 58, comma primo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 112, 132, primo comma, n. 4, e 345 cod. proc. civ., nonché degli artt. 24,
secondo comma, e 111, sesto comma, Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., omettendo di pronunciarsi, non ha rilevato la mancanza di specificità dei motivi d’appello nell’atto dell’ufficio, implicitamente consentendo, invece, l’introduzione in giudizio di nuove prove e domande sulle quali ha poi fondato la propria decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 1, primo comma, del d.P.R n. 600/1973, dell’art. 7, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis (cioè fino al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122), nonché dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha attribuito ad un presupposto impositivo verificatosi nel corso dell’anno d’imposta 2007 (spese per incrementi patrimoniali) efficacia ai fini fiscali nell’annualità successiva.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, quarto e sesto comma, d.P.R n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la Legge 30 dicembre 1991, n. 413 e il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010), degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 3, comma secondo, D.M. 10 settembre 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha dato rilievo alla prova contraria data dalla produzione di atto di vendita, così come alle disponibilità derivate al contribuente per mezzo del coniuge; ha poi operato un’inammissibile commistione tra «nuovo» e «vecchio» redditometro, imputando un quinto RAGIONE_SOCIALE spese per incrementi patrimoniali effettuate tra il 2009 e il 2011 all’anno d’imposta 2008.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 36, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ. e art. 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per omessa pronuncia e omessa motivazione» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha accolto l’appello dell’ufficio senza dar conto dell’ iter argomentativo che l’ha portata a tale decisione, in questo modo non potendosi intendere le ragioni del perché il contribuente non avrebbe assolto al proprio onere probatorio.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di valutare il fatto decisivo, allegato in tutte le fasi processuali e introdotto nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, costituito dalla legittima disponibilità del contribuente nel corso dell’anno 2008 dell’importo di € 117.500,00 (ricavato dalla vendita di immobile sito in Capo Saragnano (SA), importo ampiamente giustificativo del maggior reddito sinteticamente accertato.
2. Il primo motivo è fondato.
In ossequio al principio di autosufficienza di cui all’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorrente ha dimostrato riportando ampi stralci dell’appello dell’Ufficio erariale, nonché allegando entrambi gli appelli, entrambe le sentenze della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE (ossia la n. 2038/01/2014 e la 2039/01/14) nonché entrambi i ricorsi originari e pure i relativi avvisi di accertamentocome l’RAGIONE_SOCIALE, nel proporre gravame avverso la sentenza di primo grado n. 2038/01/14, afferente all’annualità 2008, oggetto nel presente giudizio, errava operando una totale
riproduzione dell’appello proposto verso altra sentenza relativa all’anno d’imposta 2007, fondata su diverse risultanze processuali. In particolare, dal carteggio diligentemente ricostruito, risulta che nel ricorso avverso l’avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008, il contribuente a dimostrazione che il possesso di beni indice era giustificato per l’esistenza di redditi diversi, adduceva, tra l’altro, l’alienazione, per atto AVV_NOTAIO del 29/12/2008, di un immobile sito in Capo Saragnano per il corrispettivo di € 117.500,00. La successiva sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, ossia la n. 2038/01/14, nell’accogliere il ricorso, riteneva adeguata prova contraria, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 660 del 1973, quali redditi esenti e/o possidenze finanziarie legittimamente detenute la vendita dell’immobile sito in Capo Saragnano. Invece, nell’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio Erariale, errando, censurava la decisione della C.t.p. per aver ritenuto adeguata prova contraria l’operazione di disinvestimento di titoli per € 99.974,00, effettuato nell’anno 2007 e, quindi, contestando il giudizio di idoneità probatoria correlato a fatti, atti e documenti diversi. Con particolare riferimento alla prova contraria, l’operazione di disinvestimento di titoli per € 99.974,00, effettuato nell’anno 2007, oltre ad essere irrilevante perché riferita ad altra annualità, costituiva un elemento probatorio posto alla base di altra decisione. Tale decisione era quella resa dalla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE -n. 2039/01/14 concernente l’anno d’imposta 2007 all’esito di un ricorso del medesimo contribuente nel cui contesto veniva dedotta la citata dismissione, impugnata dall’ente erariale innanzi alla C.t.r. regionale campana, decisa da quest’ultima con sentenza n. 10962/2016 e nella quale si ritiene adeguata prova contraria avverso l’accertamento induttivo la dismissione dei titoli per € 99.974,00, risultante dall’estratto conto dell’Istituto di credito BCC di RAGIONE_SOCIALE. Vieppiù che tale sentenza costituisce oggetto di ricorso per cassazione proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE (nNUMERO_DOCUMENTO) chiamato nella odierna camera di consiglio.
2.1. Pertanto, ha errato la C.t.r. nel non rilevare tale ragione di inammissibilità, concernente la mancata pertinenza dell’atto introduttivo ai fatti oggetto di causa, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 che prescrive la specificità dei motivi di impugnazione in relazione al decisum .
Dall’accoglimento del primo motivo discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di merito d’appello si compensano e quelle di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Compensa le spese del giudizio di merito d’appello e co ndanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in € 2.300,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma in data 24 maggio 2024.