Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24768 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24768 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3542/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
CUORVO NOME, RISTORANTE RAGIONE_SOCIALE CUORVO DI CUORVO NOME, CUORVO NOME, CUORVO NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6107/2016 depositata il 24/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva i ricorsi riuniti proposti da COGNOME NOME avverso gli avvisi di accertamento emessi ai fini del recupero di IRPEF e IRAP relativamente all’anno 2006. Il contribuente deduceva l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che l’Ufficio si fosse avvalso di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche in relazione alla contabilità semplificata regolarmente tenuta.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello erariale per difetto di specificità dei motivi. Il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un unico motivo. La parte contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancanza di specificità dei motivi d’appello, trascurando l’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata ‘ a ribadire puntualmente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decisum ‘, in violazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 342 c.p.c.
Tuttavia, tale impostazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 22510 del 2015) che, nel processo tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE stesse argomentazioni già formulate in primo grado, ove ritenute idonee al conseguimento della pretesa, è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
In aggiunta, è consolidato l’orientamento secondo cui, nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le medesime ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado, ritenute idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, deve ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che non si limita al controllo di vizi specifici della sentenza, ma è volto al riesame del merito della causa (Cass. n. 3064 del 2012).
In conclusione, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado della Campania.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa, per nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado della Campania.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.