Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25813 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente –
Tributi-ProcessoInammissibilità appello
avverso la sentenza n.876/07/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, depositata in data 1 febbraio 2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di avviso di accertamento relativo a RAGIONE_SOCIALE dell’anno di imposta 2012, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’originario ricorso.
Il Giudice di secondo grado, riteneva di non scrutinare il motivo di appello relativo alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ, in quanto rilevava, in via preliminare, che l’ atto di impugnazione non recava alcun motivo specificamente censorio degli argomenti fattuali e giuridici esplicitati nella sentenza di primo grado ma soltanto l ‘insistenza, a prescindere, sulle tesi propugnate in processo sin dall’inizio; il chè comportava la violazione dell’art.53 del d.lgs. n.546 del 1992.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore. L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale il P.M. , nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art.360, c.1., n.4 c.p.c. -il fallimento ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, per mancanza di specificità, in quanto reiterativo dei motivi di ricorso formulati in primo grado e ciò in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.
2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell’art.329 c.p.c., degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per omessi esame e pronuncia, oltre che dell’art.100 c.p.c., con riferimento all’art.360, c.1 n.4 c.p.c. -si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dall’inammissibilità dell’appello consegui sse il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado con correlativa inutilità dell’esame degli ulteriori motivi di appello, essendosi consolidate le rationes decidendi RAGIONE_SOCIALE prima sentenza.
3.Il primo motivo di ricorso appare fondato con assorbimento del secondo.
3.1. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 20 dicembre 2018 n.32954) <>. Tali principi risultano, ulteriormente ribaditi, di recente, da Cass. n. 1030 del 10/01/2024 la quale, in continutà a Cass. n.6302 del 2022 ha statuito che <>.
3.2 Nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha trascritto brani dell’atto di appello dai quali emergono chiaramente le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado RAGIONE_SOCIALE quale si chiede in più punti la riforma, ribadendone la nullità. Ne consegue l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare, in contrasto con i principi sopra illustrati, l’inammissibilità dell’appello.
In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’impugnazione e a regolar e le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 12 settembre 2024.