Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Oggetto: comunicazione iscrizione ipotecaria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31016/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME meramente costituita con procura senza il deposito di controricorso;
-resistente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4001/9/2021, depositata il 3.5.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4001/9/2021, depositata il 3.5.2021 venivano riuniti e accolti gli appelli proposti da ll’ agente della riscossione per la Provincia di Agrigento e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 3653/7/2015.
Veniva così riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE ora in liquidazione, avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/1973, sul presupposto della mancata rituale notifica della cartella sottostante relativa a IVA sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2009.
Il giudice d’appello accertava che la cartella era stata correttamente notificata a mani dell’impiegato della societ à addetto alla ricezione degli atti presso la sede della società; egualmente si era perfezionata allo stesso modo e luogo la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Il giudice inoltre riformava nel merito la decisione di primo grado che annullava totalmente il debito della società verso l’Erario e non limitatamente agli importi già versati di euro 88.050,87 in relazione alla rateizzazione cui la contribuente era stata prima ammessa e da cui poi era decaduta, non avendo provveduto al pagamento delle rate successive alla quinta.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso, mentre l’agente della riscossione è mero resistente avendo depositato solo la procura alle liti.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett. b) bis d.P.R. 602/73, 2697 cod. civ.; si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in quanto risultava errato l’indirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e la notifica non era stata accompagnata dall’avviso relativo .
2. Il motivo è inammissibile per carenza di specificit à ai sensi dell’art 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ.. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch è alla specifica indicazione del luogo in cui è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit à di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass. n.12288/2016; Cass. n. 23575/ 2015). Con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilit à del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.
Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili, la validit à del procedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o prodotto la relata di notifica, strettamente funzionale alla comprensione del motivo, n é ha specificato la sede dove reperirla.
3. Con il secondo motivo di ricorso – per mero errore materiale indicato in ricorso come terzo – viene dedotto, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’ error in iudicando commesso dalla CTR per non essersi il giudice di secondo grado pronunciato sugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle controdeduzioni dell’appello aventi ad oggetto , tra l’altro, l’omessa motivazione dell’atto di comunicazione dell’iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000 e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
4. Il motivo è infondato.
Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell’omessa motivazione l’attivit à di esame del giudice che si assume omessa non concerne una domanda od un’eccezione, bens ì una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014).
Orbene, è evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appel lata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicchè il motivo erroneamente rubricato come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. va pi ù correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all’art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 5. Ci ò premesso, così individuato il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giusto processo dettati dall’art. 111
Cost.. Infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; Cass., sentenza n. 21968 del 28/10/2015).
La ricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere contenute nell’atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizza alle pagg. 7 e ss. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cognizione della CTR una serie di questioni inammissibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità della notificazione della sottesa cartella di pagamento: decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste, questione assorbita perché la notifica della cartella di pagamento sottostante è stata ritenuta rituale; illegittima decorrenza degli interessi di mora ed aggio, inconducente perché questa correttamente tiene conto delle cartelle dal momento che la loro legittima notifica è stata confermata; erronea ricostruzione e valutazione dei fatti circa la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della consequenziale cartella di pagamento, inammissibile perché questione preclusa dalla non tempestiva impugnazione della cartella ove andava dedotta; violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese.
6. Residua una questione, riferibile a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l’omessa motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000, sulla quale il giudice effettivamente non si è pronunciato. Tuttavia, è manifestamente infondata, poiché non viene chiarito dalla ricorrente quale sia il vizio concreto di motivazione dell’atto e in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa, perché non è controverso che la cartella sottostante fosse esattamente identificata, e non è contestato che questa rispettasse la previsione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quale atto per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, sia stata predisposta secondo l’apposito modello approvato
con D.M., consentendo alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva.
6.1. L’esito della decisione in appello, ove scrutinata la suddetta questione, doveva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass. 17416/2023).
In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore della sola Agenzia delle Entrate controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del l’Agenzia delle Entrate in euro 10.600 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento a carico della società dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.1.2025