Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.22671/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 1959/2016, depositata l’1 /03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad otto motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania di cui all’epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della stessa parte avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2008, con il quale le si imputava la maggior imposta derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Considerato che:
1. Preliminarmente, si ricava dalla struttura del ricorso che i motivi di impugnazione sono quelli, numerati da 1 ad 8, esposti nel ricorso da pag. 6 in poi, apparendo meramente introduttivi di tali mezzi i capi dello stesso atto rubricati, alle pagg. 5 e 6, come ‘A’ e ‘ B ‘.
Tanto premesso, con il primo motivo si deduce «Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, del cpc.».
A prescindere dalla formale rubricazione del mezzo, dal corpo dello stesso si evince comunque la formulazione di due censure.
La prima consiste sostanzialmente nella pretesa nullità della sentenza impugnata a causa della asserita apparenza e contraddittorietà della sua motivazione. Tale censura è infondata: la motivazione della decisione della CTR, incentrata sul preliminare rili evo dell’inammissibilità dell’appello della contribuente, espone chiaramente, ben oltre il c.d. minimo costituzionale e senza alcuna contraddizione logica, la ratio decidendi che ha determinato L’arresto in rito del giudizio , sicché non sussiste alcuna patologia che determini il vizio assoluto della motivazione della sentenza impugnata e la nullità di quest’ultima, in ragione dei parametri di cui a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053.
La seconda censura, ricavabile univocamente dallo stesso motivo ( cfr. pagg. 7 ss. del ricorso), consiste nella denunzia del vizio processuale integrato dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello per la genericità dei motivi e la riproposizione delle deduzioni già esposte dalla contribuente innanzi alla CTP in primo grado.
Al riguardo, va ricordato che, secondo questa Corte, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod.civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707, ex plurimis ). Inoltre, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis ).
Nel caso di specie, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, quanto meno nei termini appena illustrati, si ricavano sia dalla lettura dell’atto d’appello della contribuente; sia dallo stesso controricorso erariale, che (a pag. 4) evidenzia la propos izione, da parte dell’appellante, di ‘vari motivi’, elencandone alcuni, tra i quali, in particolare, la ‘nullità della sentenza per error in procedendo’ la ‘falsa applicazione dell’art. 132 del cpc motivazione apparente’ e la ‘carenza di motivazione della sentenza’. Ebbene, la pacifica conferma, da parte dell’Amministrazione già appellata, ora controricorrente, che l’appello censurava la sentenza impugnata (anche) per vizi propri di quest’ultima, ed in particolare della sua motivazione, esclude necessariamente (sul piano logico, prima ancora che giuridico) la fondatezza dell’affermazione della CTR secondo cui i motivi d’appello sarebbero generici perché formulati riproponendo (come peraltro è ammissibile ) i motivi del ricorso di primo grado, «come se la sentenza intervenuta a conclusione di quest’ultimo non esistesse».
In questi termini va quindi accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rimessione al giudice a quo .
Tutti gli ulteriori motivi del ricorso per cui si procede, che a vario titolo attingono, sotto ulteriori profili, la decisione impugnata, sostenendone vizi di rito e di merito, sono inammissibili.
Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam , su tale ultimo aspetto (Cass., 19/12/2017, n. 30393, ex plurimis). Tanto deve ribadirsi vieppiù nel caso di specie, nel quale è la stessa sentenza impugnata che, dopo aver rilevato (erroneamente) l’inammissibilità totale del gravame, si è ritenuta espressamente assolta dall’obbligo della «verifica della specifica censura delle proposizioni motive contestate» ed ha ritenuto assorbita « ogni altra questione ».
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20/12/2023.