Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1638 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1638 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5517/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del curatore fallimentare AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo , sez. stacc. di Pescara, n. 876/2015, depositata il 03/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la CTR dell’Abruzzo dichiarava inammissibile l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza
della CTP di Chieti n. 167/2014. Dopo aver riassunto il contenuto dell’avviso di accertamento e della sentenza nonché le censure dell’appellante, il giudice evidenziava che per l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 l’appello deve essere proposto, formulando specifici motivi e non una generica richiesta di riforma della decisione di primo grado: ‘ Nella fattispecie in esame, invece, la società contribuente, dopo aver riportato i solo dati identificativi della decisione impugnata, si è limitata a riprodurre, nella sua interezza e senza alcuna modifica, integrazione o precisazione, le argomentazioni che avevano sostenuto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Infatti, l’atto di appello non censura alcuna carenza o difetto della decisione impugnata ma ribadisce pedissequamente, le doglianze avverso l’avviso in contestazione impugnato già formulate davanti alla Commissione Provinciale ‘.
Contro la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che il Tribunale di Vasto con sentenza n. 13/2015, depositata il 18/12/2015, ha dichiarato il fallimento della società.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. in quanto i richiami della motivazione alla ‘società contribuente’ e al ‘ ricorso introduttivo del giudizio di primo grado’ rendono evidente che la CTR ha esaminato un atto diverso dall’atto di appello . La motivazione è sorretta da una motivazione
apparente in quanto giustifica l’inammissibilità dell’atto di appello alla stregua dell’esame di un atto diverso.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. poiché il dissenso della parte soccombente può investire la sentenza impugnata nella sua interezza. Nella stessa sentenza della CTR s ‘ indicano specificatamente le singole statuizioni e i singoli motivi di censura proposti da ll’Ufficio.
Con il terzo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , primo comma, num. 4, c.p.c., perché la CTR ha omesso di pronunciarsi nel merito sui singoli motivi di censura.
Il secondo motivo di ricorso sull ‘ammissibilità dell’appello è fondato e assorbente rispetto ai rimanenti.
4.1 Per un consolidato orientamento di questa Corte nel processo tributario la sanzione d ‘ inammissibilità dell’appello per difetto di ‘specifici motivi dell’impugnazione’ , prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretata in modo restrittivo, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, il sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass. 20379/2017, Cass. 707/2019, Cass. 15519/2020, Cass. 14562/2021 e Cass. 14582/2021). Il principio è applicabile sia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quando si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, sia nei confronti della parte privata, che può limitarsi a ribadire in appello le ragioni d ‘ impugnazione del provvedimento impositivo. Non è
necessaria, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, l’indicazione di specifici motivi in relazione alle censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass. 14582/2021, Cass. 6302/2022, Cass. 25191/2024 e Cass. 1030/2024). Nel processo tributario vige il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; Cass. 1200/2016; Cass. 7369/2017 e Cass. 23532/2018). Se con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c. è necessario che l’impugnazione contenga una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza si contrappongano quelle dell’appellante, anche la riproposizione RAGIONE_SOCIALE originarie argomentazioni può essere sufficiente, senza che sia necessaria la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre alla sentenza di primo grado (Cass., Sez. U., 27199/2017).
4.2 In relazione agli errores in procedendo la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Dall’esame dell’atto di appello, riprodotto nel motivo di gravame risulta che con l’impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE , dolendosi del percorso logicogiuridico seguito dal giudice di primo grado, avesse individuato come motivi su cui la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi quelli a) della deducibilità degli accantonamenti di fine mandato degli amministratori per assenza dei requisiti di certezza e determinabilità dell’art. 109 t.u.i.r. ; b) dell ‘esistenza di un discrimine fra sponsorizzazioni deducibili e mere erogazioni liberali e del difetto del requisito d’inerenza nelle spese di sponsorizzazione ; c) della carenza di prova di un’ effettiva rettifica con riferimento alla parte non
deducibile dei canoni di noleggio RAGIONE_SOCIALE automobili in locazione con la formula full service. Il giudice di appello non avrebbe potuto sottrarsi dal prendere posizione sulle questioni oggetto del gravame, limitandosi a una pronuncia di rito.
Deve essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame nel merito della controversia. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 11/12/2025.
la Presidente NOME COGNOME