Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16516 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16516 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25271/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2838/2015 depositata il 24/03/2015.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024,
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento
del primo motivo di ricorso e udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente, non essendo comparso nessuno per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento per il 2006 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per maggiori IRES, IRAP e IVA a seguito della determinazione di un maggior reddito derivante da ricavi ‘in nero’ e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L’appello erariale è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che, con la sentenza n. 2838/15/15, premesso che l’atto d’appello nel quale non vengano esplicitati gli specifici motivi di gravame incorre « nella declaratoria di inammissibilità », ha rilevato l’assenza di specifici motivi d’impugnazione. Secondo i giudici d’appello, l’Ufficio si era limitato a generiche deduzioni sulla asserita carenza motivazionale della sentenza gravata, comunque infondate in quanto la CTP aveva motivato l’accoglimento della ricostruzione della contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 laddove la CTR ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi che, invece, erano stati dedotti e indicati a pagg. 5, 6 e 7 dell’atto di gravame, trascritte per autosufficienza in ricorso: in particolare, con l’atto d’appello si era contestata l’assenza di motivazione sul rigetto della ricostruzione dei redditi attribuiti alla RAGIONE_SOCIALE nonché dell’accertamento relativo alle fatture fittizie e del
recupero della maggior imposta per euro 40.564,00 derivante dal recupero di crediti IVA riportato in dichiarazione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR non aveva deciso sui motivi d’appello relativi al merito della pretesa fiscale e, in particolare, nella parte in cui erano stati annullati i recuperi di ‘proventi illeciti’, consistenti nei corrispettivi pagati alla RAGIONE_SOCIALE a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti, e i recuperi ai fini IVA.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 25 d.lgs. n. 446/1997 e art. 54 del d.P.R. n. 633/1972.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 707 del 2019; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 27496 del 2020; Cass., n. 3443 del 2021; Cass., n. 6596 del 2021; Cass., nn. 6850 e 6852 del 2021; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., nn. 14562 e 14582 del 2021; Cass., n. 14873 del 2021). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53, comma 1, cit., non deve consistere in una rigorosa enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del
gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni della doglianza (Cass., n. 30341 del 2019).
5.1. Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, cit. ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., n. 20379 del 2017; Cass., n. 15519 del 2020; Cass., n. 14582 del 2021). Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., n. 14582 del 2021; Cass. n. 6302 del 2022).
5.2. In conclusione, nel processo tributario vige il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 cit., secondo il quale il ricorso in appello deve contenere « i motivi specifici dell’impugnazione » e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., ex multís , Cass. n. 23532 del 2018, non massimata; Cass. n. 7369 del 2017; Cass. n. 1200 del 2016; Cass. n. 3064 del 2012).
Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la causa deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice
del merito che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.