Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Appello – art. 53 d.lgs. n. 546/1992 – specificità dei motivi – acquiescenza – esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11599/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, n. 9686/15/2016, depositata in data 7 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile in solido con la società RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’atto di scissione avvenuto il 26/6/2012, la cartella di pagamento n. 07120120164048987, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IRAP e 770 del 2010, relative all’anno di imposta del 2009.
La società contribuente proponeva impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli deducendo: a) la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartella; b) la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella per difetto di motivazione e per difetto del beneficio di escussione; c) la decadenza in relazione ai crediti relativi all’IRAP ed alle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti, per il decorso del termine triennale, decorrente dall’anno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni; d) la decadenza in relazione ai crediti relativi alle ritenute sul TFR.
La CTP accoglieva unicamente la doglianza relativa alla decadenza per i crediti IRAP e le ritenute sulla retribuzione dei dipendenti.
Interposto gravame dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, la CTR partenopea confermava la decisione di primo grado rigettando l’unico di motivo proposto dall’Ufficio, relativo alla inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE citata sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 /07/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE lamenta «violazione e falsa applicazione de ll’art. 53 del Dlgvo 546/1992 e dell’art. 329 cpc in relazione all’art 360 co 1 n 4 cpc ». Osserva, in particolare, che l’appello in ambito tributario ha effetto
devolutivo e, nella specie, l’impugnazione proposta rispettava i requisiti previsti dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 per quanto riguarda la specificità dei motivi. Precisamente, l’Ufficio aveva contestato la decadenza dichiarata dalla CTP evidenziando le date di emissione e di esecutività dei ruoli, in tal modo censurando l’avversa decisione del giudice di prime cure.
Il motivo è fondato.
È opportuno ripercorrere, sinteticamente, gli arresti di questa Corte che hanno definito il perimetro applicativo dell’articolo 53 del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE sanzione di inammissibilità del gravame ivi prevista per la aspecificità dei motivi.
3.1. La giurisprudenza più recente costantemente afferma che, in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, RAGIONE_SOCIALE ragioni originarie poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado ass olve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’articolo 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione » e non già «nuovi motivi», atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito.
Tale principio, più volte applicato quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità del proprio operato in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, vale, in pari misura, nel caso in cui sia la parte privata a limitarsi a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare l’atto introduttivo (tra le molte, v. Cass. 10/01/2024, n. 1030/2024, Cass. 11/05/2018, n. 11061, Cass. 20/04/2018, n. 9937, Cass. 22/03/2017, n. 7639, Cass.
03/08/2016, n. 16163, Cass. 22/01/2016, n. 1200). È invero necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (sent. 16/11/2017, n. 27199) con riguardo agli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, sicché alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista RAGIONE_SOCIALE critica, e confutazione, RAGIONE_SOCIALE ragioni del primo giudice. Ciò non significa, peraltro, che la mera riproposizione dele originarie argomentazioni non assolva a tale requisito: il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo l’utilizzo di particolari formule sacramentali (così Sez. U. n. 27199/2017), i motivi di appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto di app ello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicché essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto di impugnazione.
Per l’effetto, viene spesso affermato il seguente principio di diritto: in tema di contenzioso tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero RAGIONE_SOCIALE legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.
3.2. La norma citata deve essere, infatti, interpretata in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi pertanto
consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass 21/07/2020, n. 15519, Cass. 05/12/2020, n. 27496, Cass. 11/02/2021, n. 3443, Cass. 10/03/2021, n. 6596, Cass. 11/03/2021, n. 6852, Cass. 26/05/2021, n. 14582, Cass. 27/05/2021, n. 14873, Cass. 25/02/2022, n. 6302); ciò che rileva è che l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 -che non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni invocate a sostegno dell’appello siano enucleati in una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia RAGIONE_SOCIALE domanda rivolta al giudice del gravame, sia RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE doglianza (Cass 21/11/2019, n. 30341).
4. Nel caso di specie la società contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE, emessa a seguito di controllo ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973 RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni relative all’anno 2009. Il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso dichiarando decaduto l’Ufficio dal diritto a riscuotere i crediti relativi all’IRAP ed alle ritenute sulla retribuzione dei dipendenti. Con l’atto di appello, riprodotto in parte qua nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza, l’RAGIONE_SOCIALE aveva contestato tale assunto, affermando di aver «emesso i ruoli con perfetta tempestività, abbondantemente nei termini normativamente previsti essendo stati, tali ruoli, emessi entrambi nel 2012 e resi esecutivi, rispettivamente, in data 10.9.2012 quelli riguardanti Irap e, in data 5.10.2012, quello riguardante irpef sostituti di imposta».
È, pertanto, evidente l’errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere proposto dall’Ufficio solo il motivo di gravame relativo alla inammissibilità del ricorso introduttivo da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente e nel ritenere intervenuta l’acquiescenza ai sens i
dell’art. 329 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata sulla intervenuta decadenza.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la «omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di controversia tra le parti in relazione all’art 360 co 1 n 5 cpc», ovvero l’individuazione del corrett o termine di decadenza. A ben vedere, con il detto motivo l’RAGIONE_SOCIALE censura il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con il quale è stata affermata l’acquiescenza dell’Ufficio; detto capo è, però, travolto dall’accoglimento del primo motivo, in virtù del quale la CTR in diversa composizione dovrà pronunciare nel merito RAGIONE_SOCIALE doglianza spiegata in appello, relativa proprio alla dichiarata decadenza per il mancato rispetto dei termini per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella.
Il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, che provvederà a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024.