Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11875 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto:
Accertamento
IRPEF – IRAP
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 12963/2016, proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, (PEC: EMAIL), presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, giusta procura speciale per AVV_NOTAIO in Roma del 20.1.2016, rep. 40960, racc. 22988, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al c ontroricorso
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10245/23/2015, depositata il 18 novembre 2015, non notificata
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, odontoiatra, fu destinatario, a seguito di indagini finanziarie previamente autorizzate, di avviso di accertamento per l’anno d’imposta 200 6, col quale furono accertati induttivamente maggiori ricavi a fronte di quelli dichiarati, con determinazione di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali regionale e comunale ed IRAP, con conseguente ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute, oltre sanzioni ed interessi.
L’avviso di accertamento e la cartella di pagamento successivamente emessa dall’agente per la riscossione furono
impugnati dal contribuente, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Benevento, che, nel contraddittorio anche con RAGIONE_SOCIALE, riuniti i ricorsi, accolse parzialmente il ricorso avverso l’atto impositivo, rideterminando il quantum della pretesa erariale, respingendo il ricorso verso la cartella per gli importi richiesti in via provvisoria in pendenza d’impugnazione.
Avverso la sentenza di primo grado nelle statuizioni ad esso sfavorevoli il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania che, con sentenza n. 10245/23/2015, depositata il 18 novembre 2015, non notificata, dopo aver rilevato che l’appello proposto dal contribuente era inammissibile «per totale carenza dei motivi», tuttavia, entrando poi nel merito, respinse il gravame.
Avverso detta ultima decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, ulteriormente illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, in prossimità della udienza pubblica fissata per la discussione, ha depositato memoria, cui si è riportato, rendendo le conclusioni di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, come da rubrica, «nsufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 del cpc», lamentando, in un unico contesto, carenza motivazionale della decisione impugnata, laddove la decisione della CTR non avrebbe debitamente valutato la copiosa documentazione prodotta per giustificare le movimentazioni bancarie oggetto di verifica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 167 cod. proc. civ. e dell’art. 23 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la CTR, non esaminando la documentazione versata in atti dal contribuente, non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dal contribuente e non ha rilevato che le prove ed i fatti ad esse riferiti non sono stati oggetto di contestazione specifica da parte dell’Ufficio.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «iolazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, n.2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc», per non avere la decisione impugnata esaminato l’eccezione di esso contribuente, reiterata anche in grado d’appello, relativa al dedott o mancato espletamento del previo contraddittorio preventivo, tale da inficiare di nullità l’intero procedimento.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta «iolazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 633/72 e dell’art. 33 del d.P.R. 600/1973, dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell’art. 10 e 12 della legge 212/2000 e dell’art. 5 -bis del d.lgs. n. 218/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» , per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi in ordine alla questione relativa alla mancata redazione, da parte dell’Ufficio, di un processo verbale di constatazione.
Con il quinto motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 7 della l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sull’eccepita nullità dell’avviso di accertamento impugnato per assoluta carenza di motivazione o per palese contraddittorietà della stessa.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la CTR avrebbe omesso di rilevare l’illegittimità dell’accertamento impugnato, di natura induttiva riguardo ai maggiori ricavi accertati, atteso che l’Ufficio avrebbe agito « sulla scorta di un’unica presunzione affermata, ma non provata, mentre la legge richiede il concorso di una pluralità di presunzioni e per di più la loro gravità, precisione e concordanza» (così, testualmente, p. 33 del ricorso).
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., assumendo l’erroneità della sentenza impugnata che ha confermato la legittimità dell’atto impositivo impugnato sebbene l’Amministrazione finanziaria, attrice in senso sostanziale, non avesse dato alcuna prova dei maggiori ricavi contestati al contribuente nell’anno d’imposta 200 6.
Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha riconosciuto i costi relativi atti a determinare il maggior reddito imponibile induttivamente accertato.
Con il nono motivo il contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di motivazione apparente, ciò che avrebbe a sua volta determinato il vizio di ultrapetizione, in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Con il decimo motivo, infine, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
4, cod. proc. civ., per diversità fra la data di deliberazione della sentenza, indicata in calce alla medesima (11 settembre 2015) e quella riportata a margine nell’indicazione degli estremi del provvedimento, ove la data di emissione è indicata come 12.05.2015.
In via preliminare deve ritenersi infondata l’eccezione di nullità della procura, non contenente il riferimento agli estremi della sentenza impugnata, ma pacificamente successiva al deposito della stessa, rilasciata all’AVV_NOTAIO da parte dell’allora ancora esistente RAGIONE_SOCIALE e quindi dell’inammissibilità del relativo controricorso.
Si tratta, infatti, di procura apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, da ritenersi in calce al controricorso, che espressamente resiste alle censure poste dal contribuente avverso la sentenza qui oggetto, da parte di quest’ultimo, di ricorso per cassazione.
Deve ritenersi, infatti, che, secondo i principi espressi in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 9 dicembre 2022, n. 30657), resti soddisfatto il requisito della collocazione topografica (firma per autentica apposta su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto), che assicura -non ostandovi affermazioni assolutamente inconciliabili con la sua riferibilità al giudizio di cassazione -che essa sia stata conferita per il presente giudizio.
In via pregiudiziale va altresì rilevata, prima che possa procedersi all’esame dei motivi di ricorso come sopra trascritti, l’inammissibilità del ricorso, che omette di censurare quella che deve ritenersi l’assorbente pronuncia in rito emessa dalla CT R della Campania in questa sede impugnata dal contribuente.
12.1. Pur addivenendo, infatti, in dispositivo, il giudice tributario d’appello ad una pronuncia formalmente di rigetto del gravame proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, essa ha natura di pronuncia in rito, con la quale la CTR, prima di entrare nel
merito della controversia, ha espressamente affermato che, «ell’atto di appello», per quanto «estremamente sovrabbondante il contribuente ha omesso ogni specifica censura della sentenza», traendone la conclusione che l’appello «è dunque, inammissibile per totale carenza dei motivi».
12.2. L’avere la CTR ritenuto l’appello inammissibile, ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per difetto di specificità dei motivi, ne ha determinato – come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SU, 20 febbraio 2007, n. 3840; tra le altre si vedano Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2017, n. 30393 e, più di recente, in relazione a fattispecie analoga alla presente controversia, in cui parte ricorrente si è dilungata nella censura con i singoli motivi RAGIONE_SOCIALE statuizioni di merito omettendo que lla sulla pregiudiziale declaratoria d’inammissibilità, Cass. sez. lav., ord. 11 ottobre 2022, n. 29529) – la consumazione della potestas decidendi, ponendosi pertanto le successive statuizioni, rese, ad abundantiam , nel merito, alla stregua di meri obiter dicta.
Il presente ricorso per cassazione, che ha omesso di censurare la pregiudiziale ed assorbente statuizione in rito d’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di appello, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’RAGIONE_SOCIALE in euro 2500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in euro 2000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2023