Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16750 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27741/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1140/2021 depositata il 19/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente RAGIONE_SOCIALE contro
l’avviso di accertamento per IVA e altro, emesso in relazione al 2008, con determinazione di maggiori ricavi a seguito di indagini bancarie e recupero di costi indeducibili.
La CTR ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto specifiche censure contro la sentenza di primo grado ma si era limitata a ribadire i motivi addotti in primo grado.
Il ricorso si fonda su due motivi.
Restano intimati società e soci.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.1 e dell’art. 36 d.lgs. n, 546/1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 c.p.c,. e dell’art.118 disp. att. c.p.c. con conseguente nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
E’ logicamente prioritario l’esame del secondo motivo, che è infondato.
3.1. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione
perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
3.2. La motivazione raggiunge il c.d. ‘minimo costituzionale’ ed esprime una chiara ratio decidendi : la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello non avendo svolto « alcuna specifica censura in ordine all’iter logico -giuridico seguito dal primo giudice », concludendo per il « difetto di motivi specifici di impugnazione ».
Peraltro tale ratio è palesemente errata e ciò comporta l’accoglimento del primo motivo.
4.1. Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque
espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass. n.707 del 2019). Così, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. n. 15519 del 2020; Cass. n. 20379 del 2017).
4.2. In questo caso, come risulta dal ricorso che riporta per autosufficienza ampia parte del gravame dell’Ufficio (v., in particolare, pagg. 6 e segg.), l’appellante aveva argomentato diffusamente le ragioni dell’impugnazione aggredendo ciascuno dei tre capi della sentenza di primo grado a sé sfavorevoli: quello sui costi presuntivi sui maggiori ricavi accertati, il prelevamento di euro 6.000,00 in data 15.3.2008 dal conto corrente bancario, l’imputazione ai soci dei costi inerenti alla imbarcazione intestata alla società.
Conclusivamente, accolto il primo motivo e rigettato il secondo, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/03/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME