Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30707 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6537/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7480/2021 depositata il 02/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE Monte dei RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 7480/2021, depositata il 2 settembre 2021, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente nella controversia avente ad oggetto l’illegittimità del diniego di rimborso, richiesto ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L. n. 289/2002, delle somme versate in pendenza di giudizio, a titolo di Irpeg e Ilor per i periodi d’imposta 1992 e 1993, pari ad euro 9.451,58, oltre agli interessi maturati e maturandi, notificato alla RAGIONE_SOCIALE in data 21 settembre 2011 dall’RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, Direzione Provinciale di Catania.
I giudici regionali ritennero, infatti, che i motivi di gravame non fossero stati articolati nel rispetto del principio di specificità, poiché consistevano nella mera riproduzione delle controdeduzioni svolte dalla contribuente in primo grado, e non in critiche alla pronunzia impugnata.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 53, comma 1 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la Commissione regionale rilevato un inesistente difetto di specificità dell’appello della RAGIONE_SOCIALE‘.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ‘l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 16 della legge n. 289/2002, nonché degli artt. 21, comma 2 e 68 del d.lgs. n. 546/1992 e, infine, dell’art. 38 del
d.p.r. n. 602/1973 nella parte in cui, richiamando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto applicabile nella specie il termine biennale di cui al citato art. 21.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Questa Corte, anche nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Sez. U, n. 36481/2022), ha affermato che il principio di specificità dei motivi di impugnazione deve ritenersi rispettato quando l’atto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; ciò vale, in particolare, nel giudizio di appello, che ha permanente natura di revisio prioris instantiae e mantiene, così, la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
3.2. In tal senso, peraltro, e come rilevato dalla ricorrente, è stato ritenuto che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 2320/2023; Cass. n. 23781/2020).
3.3. Inoltre, e con specifico riguardo al processo tributario, questa Corte ha affermato che la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione -le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello -non sono ravvisabili qualora il
gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; e ciò in quanto la citata previsione dev’essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dimodoché deve ritenersi consentita l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione tutte le volte che nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 15519/2020).
3.4. L’esame della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, al quale Corte ha potuto provvedere in ragione della natura processuale della questione posta, consente di apprezzare l’idoneità delle censure mosse nell’atto di appello a sottoporre a critica adeguata la decisione impugnata e designa, quindi, la sufficiente specificità delle stesse.
Assorbito il secondo motivo, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia alla luce del principio indicato e alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.