Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3478/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AUTERI FORTUNATA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende e domiciliati presso il domicilio digitale in atti
Avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 8228/2023 depositata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 8228/2023 depositata in data 12/10/2023 -previa riunione dei procedimenti di impugnazione relativi alla medesima sentenza ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e ha accolto l’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di soci di RAGIONE_SOCIALE ( hinc: i contribuenti), contro la sentenza n. 10004/2017, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale Catania, in data 23/10/2017, aveva accolto, parzialmente, i ricorsi proposti contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, erano state eseguite riprese relative all’IVA in ragione del ricorso a fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il giudice di prime cure aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50%.
La CGT2 ha ritenuto preliminarmente fondata la censura dei contribuenti incentrata sulla violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., ritenendo che non fosse stata mai contestata dall’amministrazione finanziaria la sovrafatturazione (né in sede di avviso di accertamento, né in sede di controdeduzioni). In conseguenza, dell’accoglimento di tale motivo il giudice d’appello ha, poi, esaminato le ulteriori censure dei contribuenti e – una volta esclusa la violazione degli artt. 42 d.P.R. 600 del 1973, 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973,
nonché i vizi di motivazione dell’avviso di accertamento ha ritenuto fondate le doglianze dei contribuenti (e, al contempo, infondate quelle prospettate dall’RAGIONE_SOCIALE), sia in ordine all’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni (essendo provata l’esecuzi one RAGIONE_SOCIALE opere relative alla costruzione di un albergo), sia in merito all’asserita compiacenza della società (di cui sono soci i contribuenti) con le imprese fornitrici, dichiarate, poi fallite, essendo da escludere la presenza di un disegno criminoso in capo alla prima.
Contro la sentenza della CGT2 l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., esponendo che l ‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IVA per l’anno 2008, oggetto della presente controversia, è stato separatamente impugnato dalla società RAGIONE_SOCIALE e il giudizio d’ appello è stato definito dalla CGT2, con sentenza n. 3554/15/23, oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Avvocatura dello Stato (R.G. n. 22447/23) accolto da questa Corte con ordinanza n. 17330 del 2024.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l’eccezione di ultrapetizione con riferimento alla sovrafatturazione dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura alberghiera in Palagonia, per poi procedere, una volta annullata la sentenza di primo grado, all’esame RAGIONE_SOCIALE censure proposte contro l’avviso di accertamento impugnato. A
tal fine richiama quanto riportato a pag. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, evidenziando di aver specificamente contestato alla società la sovrafatturazione dei costi sostenuti per la realizzazione della struttura recettizia sita in Palagonia, così come la contabilizzazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, nei libri e registri contabili di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (v. pag. 21 ricorso in cassazione). Parimenti, anche nell’atto d’appello era stato evidenziato come la sovrafatturazione fosse riconducibile alle operazioni oggettivamente inesistenti.
1.2. Di conseguenza, contrariamente a quanto opinato dai secondi giudici, la sentenza di primo grado non era affetta dal vizio di extra o ultrapetizione, atteso che il recupero IVA trasfuso nell’avviso di accertamento trovava la propria origine (ed il proprio fondamento) nell’utilizzo, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, di fatture (gonfiate) per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indebita detrazione dell’IVA .
Con il secondo motivo è stata denunciata, quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione di legge (art. 111, comma 6, Cost., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) – nullità della sentenza per motivazione meramente apparente.
2.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nella parte in cui -una volta annullata la sentenza di primo grado -ha accolto i motivi d’appello prospettati dai contribuenti. La sentenza impugnata è, infatti, acriticamente motivata per relationem a quanto dedotto dalla società nel proprio atto di appello nel giudizio connesso, definito dalla
CGT2 con la sentenza indicata in motivazione. Si tratta in particolare della sentenza della CGT2 3554/15/23 , pronunciata nell’ambito dell’impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio e oggetto di ricorso in cassazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, accolto da questa Corte con ordinanza n. 17330 del 2024, secondo quanto riportato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dalla parte ricorrente.
Quest’ultima r ileva che, in linea di principio, il ‘copia e incolla’ nelle sentenze non è vietato in assoluto, a condizione che vengano spiegati i motivi per cui quelle pronunce richiamate sono ritenute attinenti al caso oggetto di decisione. Tale tecnica motivazionale è, invece, censurabile, quando diventa strumento per eludere la motivazione e il confronto con le argomentazioni prospettate dalle parti. A pag. 27-28 la parte ricorrente fa, quindi, il confronto tra alcuni stralci della sentenza impugnata e le correlative part i dell’atto di appello dei contribuenti.
3. Passando all’esame dei motivi, il primo motivo deve ritenersi fondato, con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso. Anche recentemente questa Corte ha precisato che il poteredovere del giudice di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato), così
pronunciando oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese o RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., 10/01/2025, n. 644).
Nel caso di specie la contestazione relativa alla cd. sovrafatturazione -oltre a essere riportata nell’atto impositivo impugnato (trascritto in parte a pag. 3-5 del ricorso in cassazione, in ossequio al principio di specificità) e nell’atto di appello è ampiamente inquadrabile nell’ambito della categoria RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti, dal momento che « far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi » implica realizzare operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua. La sentenza impugnata, ritenendo, evidentemente, che la sovrafatturazione fosse qualche cosa di distinto rispetto all’operazione oggettivamente inesistente ha ritenuto che il giudice di prime cure, nel riconoscere la detraibilità del 50% dei costi, avesse confermato, in parte, l’avviso di accertamento impugnato, sulla base di una contestazione che non era stata fatta dall’amministrazione finanziaria. Tale conclusione comporta, tuttavia, la palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dal momento che il giudice di prime cure non aveva, in realtà, esondato dalle contestazioni mosse dall’amministrazione finanziaria con l’atto impositivo impugnato. Si legge, infatti, nell’avviso di accertamento trascritto a pag. 3 ss. del ricorso in cassazione: « I militari della Guardia di Finanza hanno rilevato che il soggetto beneficiario del finanziamento ha presentato come giustificativi di spesa fatture per operazioni del tutto o in parte inesistenti emesse da aziende compiacenti e riconducibili al sig. COGNOME NOME, a cui è stata affidata la realizzazione del progetto, che può essere considerato il general contractor; in realtà tale figura in questo caso serve solo a far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi, in quanto nella complessità di un lavoro chiavi in mano non sempre risulta agevole individuare i reali
costi RAGIONE_SOCIALE opere ammesse a finanziamento. » Secondo questa Corte, infatti, non sussiste vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi qualora la stessa sia stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In tal caso, la valutazione del giudice non costituisce un ampliamento del “thema decidendum” ma rientra nei limiti RAGIONE_SOCIALE contestazioni effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., 25/06/2024, n. 17330).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, quindi, accolto il primo motivo con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME